Legge Ordinaria n. 25 del 15/02/1985 (Pubblicata nella G.U. del 23 febbraio 1985 n. 47)
Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  8  della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  8.  - La misura dei diritti prevista dalla presente legge e'
soggetta   a  revisione  ogni  anno,  da  attuarsi  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti,
di  concerto  con  i  Ministri del tesoro e delle finanze, sentita la
commissione di cui al successivo articolo.
  Tale  revisione  deve  tenere  conto  delle  esigenze  di  politica
tariffaria   del   settore  e  dell'andamento  dei  costi  e  servizi
aeroportuali.
  Il  decreto  di  cui  al primo comma entra in vigore novanta giorni
dopo la data della sua pubblicazione".
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            -  La  legge 5 maggio 1976, n. 324, concerne "Nuove norme
          in  materia  di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al
          traffico aereo civile".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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