Legge Ordinaria n. 298 del 21/06/1985 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1985 n. 146)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni
termini  di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme
in   materia   di  controllo  della  attivita'  urbanistico-edilizia,
sanzioni,  recupero e sanatoria delle opere abusive, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  L'articolo  48  della  legge  28  febbraio 1985, n. 47, e'
sostituito dal seguente:
        "Per    le   opere   interne   alle   costruzioni,   definite
dall'articolo  26,  realizzate  prima  dell'entrata  in  vigore della
presente  legge  o  in  corso di realizzazione alla medesima data, il
proprietario della costruzione o dell'unita' immobiliare deve inviare
al  sindaco,  mediante  raccomandata  con  avviso di ricevimento, una
relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31
dicembre 1985";
      al  comma  2,  le  parole:  "30 settembre 1985" sono sostituite
dalle  seguenti:  "31  dicembre  1985";  ed  e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo: "Tale termine e' prorogato al 31 dicembre 1986 per
gli immobili o porzioni di essi di proprieta' degli Istituti autonomi
per  le  case popolari e per quelli di proprieta' degli enti pubblici
territoriali";
      al  comma  3,  dopo  le parole: "e non hanno ancora ottenuto la
relativa  iscrizione"  sono inserite le seguenti: "o la registrazione
delle  variazioni";  e dopo le parole: "possono presentare nuovamente
la  dichiarazione"  sono inserite le seguenti: "anche per la denuncia
delle variazioni";
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "3-bis.  Il  quinto  comma  dell'articolo  18  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
      "I  frazionamenti  catastali  dei  terreni  non  possono essere
approvati  dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del
tipo  dal  quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune"".
      Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
      "Art.  3-bis.  - 1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: "della sagoma" sono inserite
le seguenti: "della costruzione, dei prospetti".
  2.  Al  primo comma del medesimo articolo 26, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo
non  e' considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo
spostamento di pareti interne o di parti di esse".
  3.  Dopo  il secondo comma del medesimo articolo 26, e' inserito il
seguente:
    "Le  sanzioni  di  cui  al  precedente articolo 10, ridotte di un
terzo,  si  applicano  anche  nel caso di mancata presentazione della
relazione di cui al precedente comma"".
  All'articolo 4:
      al  capoverso,  dopo  la  parola:  "nazionali"  e'  inserita la
seguente: "e";
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "1-bis. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge
28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "ove esistenti"".
  All'articolo 5, capoverso, le parole: "e agli articoli 13, 14, 15 e
16  della  legge  5  novembre  1971,  n.  1086" sono sostituite dalle
seguenti:  "e  agli  articoli  13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086".
  Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
    "Art.  5-bis.  -  Il  primo  comma dell'articolo 6 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
      "Il titolare della concessione, il committente e il costruttore
sono  responsabili,  ai  fini e per gli effetti delle norme contenute
nel  presente  capo,  della  conformita'  delle  opere alla normativa
urbanistica,  alle  previsioni  di  piano  nonche'  -  unitamente  al
direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle
modalita'  esecutive  stabilite  dalla medesima. Essi sono, altresi',
tenuti  al  pagamento  delle  sanzioni pecuniarie e solidalmente alle
spese  per  l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente   realizzate,   salvo   che  dimostrino  di  non  essere
responsabili dell'abuso"".
  All'articolo 7:
    al   secondo   capoverso,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e'
nullo  e  il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile
la  stipulazione  del  contratto  stesso, e' soggetto ad una sanzione
pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni";
  dopo il secondo capoverso, e' inserito il seguente:
    "Per  le  opere che gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in
luogo  della  documentazione  di cui al precedente comma, puo' essere
prodotta  copia  di  una  fattura,  emessa  dall'azienda  erogante il
servizio,  dalla  quale  risulti  che  l'opera  gia' usufruisce di un
pubblico servizio".
  Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
    "Art.  7-bis.  - 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
      "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi  ad  oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione  di  diritti  reali  relativi  a  terreni  sono nulli e non
possono   essere  stipulati  ne'  trascritti  nei  pubblici  registri
immobiliari  ove  agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione  urbanistica  contenente  le  prescrizioni  urbanistiche
riguardanti  l'area  interessata.  Le disposizioni di cui al presente
comma  non  si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di
edifici  censiti  nel  nuovo  catasto  edilizio  urbano,  purche'  la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati".
  2.  Al  quarto  comma  del  medesimo  articolo  18, dopo le parole:
"dell'alienante" sono inserite le seguenti:
    "o di uno dei condividenti".
  3.  All'ultimo  comma  del  medesimo articolo 18, sono aggiunte, in
fine,   le   seguenti   parole:   "nonche'   agli  atti  costitutivi,
modificativi   od  estintivi  di  diritti  reali  di  garanzia  e  di
servitu'"".
  All'articolo 8:
    al comma 2, dopo l'alinea, e' inserito il seguente capoverso:
      "il  primo  periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
"La  domanda  di  concessione  o  di autorizzazione in sanatoria deve
essere  presentata  al comune interessato entro il termine perentorio
del 30 novembre 1985 "";
  dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
    "3-bis.  All'articolo  37,  secondo  comma, della medesima legge,
dopo  le  parole:  "disposizioni  vigenti" sono inserite le seguenti:
"all'entrata in vigore della presente legge".
  3-ter.  All'ultimo  comma del medesimo articolo 37, dopo le parole:
"norme  vigenti"  sono  inserite  le seguenti: "all'entrata in vigore
della presente legge "";
  dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
    "4-bis.  All'articolo  44  della  medesima legge, sono aggiunti i
seguenti commi:
      "La  sospensione  di  cui al comma precedente non si applica ai
procedimenti   cautelari   avanti   agli   organi   di  giurisdizione
amministrativa,  previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
  Decorso  il  termine  di cui al primo comma dell'articolo 35, senza
che  sia  stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in
sanatoria,  la  sospensione  di  cui  al precedente primo comma perde
efficacia".
  4-ter.  All'articolo  51  della  medesima  legge, il primo comma e'
sostituito dal seguente:
    "Ai   fini   del   calcolo  dell'oblazione,  i  riferimenti  alle
superfici,   previsti   dalla   presente  legge,  sono  computati  in
conformita'  ai  parametri  di  cui  agli  articoli 2 e 3 del decreto
ministeriale  10  maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 31 maggio 1977.
  4-quater.  All'articolo  51  della  medesima  legge,  dopo il primo
comma, e' inserito il seguente:
    "Le  superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui
al precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate
superfici  per  servizi  e  accessori,  ai  sensi dell'articolo 2 del
decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione
di alcun incremento"";
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "5-bis.  All'articolo  17  della  medesima legge, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
      "Le  nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli
atti  derivanti  da  procedure  esecutive  immobiliari, individuali o
concorsuali.  L'aggiudicatario,  qualora  l'immobile  si  trovi nelle
condizioni  di  cui  all'articolo  13  della  presente  legge, dovra'
presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla
notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria".
      5-ter.  All'articolo 38, quarto comma, della medesima legge, e'
aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Copia del provvedimento di
sanatoria   viene   trasmessa   dal  sindaco  al  competente  ufficio
distrettuale delle imposte dirette".
      5-quater. All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge,
le  parole:  "gli  estremi  della  concessione  ad  edificare o della
licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'articolo  31" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della
licenza   o  della  concessione  ad  edificare  o  della  concessione
rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31".
      5-quinquies.  All'articolo  40,  ultimo  comma,  della medesima
legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del primo comma
dell'articolo 21".
      5-sexies.  All'articolo  41, primo comma, della medesima legge,
dopo  le  parole: "gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi
ad immobili" sono inserite le seguenti: "la cui costruzione sia stata
iniziata successivamente al 10 settembre 1967".
      5-septies.  All'articolo 41, primo comma, della medesima legge,
le  parole:  "si  applica  in ogni caso il disposto dell'ultimo comma
dell'articolo   17   della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "si  applica  in  ogni  caso il disposto dell'ultimo comma
dell'articolo  17  e  del primo comma dell'articolo 21 della presente
legge".
      5-octies. All'articolo 41 della medesima legge, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
      "Le  disposizioni  di  cui sopra non si applicano comunque agli
atti  costitutivi,  modificativi  od  estintivi  di  diritti reali di
garanzia o di servitu'".
      5-novies. All'articolo 17, secondo comma, della medesima legge,
le  parole:  "Nei  casi  in  cui  sia prevista" sono sostituite dalle
seguenti:  "Nel  caso  in  cui  sia  prevista ai sensi del precedente
articolo 11".
      5-decies.  All'articolo  41, primo comma, della medesima legge,
le  parole: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo
comma   dell'articolo  41  della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,
modificato  dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del
nono  e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio
1977,   n.   10"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "provvedimenti
sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione
o   in   base  a  licenza  annullata,  e  ai  sensi  del  nono  comma
dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
  Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
    -  "Art. 8-bis. - 1. All'articolo 40, primo comma, della legge 28
febbraio  1985,  n. 47, le parole: "gli autori di dette opere abusive
non  sanate  sono  soggetti alle" sono sostituite dalle seguenti: "si
applicano le".
    2.  Al  secondo  comma  del  medesimo  articolo  40 le parole: "2
settembre" sono sostituite dalle seguenti:
      "1 settembre".
    3.  Il  terzo  comma  del  medesimo articolo 40 e' sostituito dal
seguente:
      "Se   la   mancanza   delle   dichiarazioni  o  dei  documenti,
rispettivamente   da   indicarsi  o  da  allegarsi,  non  sia  dipesa
dall'insussistenza   della   licenza  o  della  concessione  o  dalla
inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui
gli  atti  medesimi  sono  stati  stipulati,  ovvero dal fatto che la
costruzione  sia stata iniziata successivamente al 10 settembre 1967,
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante
atto  successivo,  redatto  nella  stessa  forma  del precedente, che
contenga   la   menzione   omessa   o  al  quale  siano  allegate  la
dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio o la copia della domanda
indicate al comma precedente".
    4.  Al  medesimo  articolo  40 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
      "Le  nullita' di cui al secondo comma del presente articolo non
si  applicano  ai  trasferimenti  derivanti  da  procedure  esecutive
immobiliari  individuali  o concorsuali nonche' a quelli derivanti da
procedure  di  amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta
amministrativa.
      Nell'ipotesi  in  cui  l'immobile  rientri  nelle previsioni di
sanabilita'  di cui al capo IV della presente legge, l'aggiudicatario
potra'  presentare  domanda  di  oblazione  ai  sensi  del precedente
articolo 35 entro il 31 dicembre 1986".
  Art.  8-ter.  - Dopo l'articolo 47 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e' inserito il seguente:
    "Art.  47-bis.  -  (Dichiarazioni dei rappresentanti). - Tutte le
dichiarazioni  da  rendersi ai sensi della presente legge, anche agli
effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri
aventi  titolo,  possono  essere  rilasciate  anche da rappresentanti
legali o volontari".
  Art. 8-quater. - Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che
abbiano  demolito  o  eliminato  le  opere  abusive  entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
  All'articolo 9, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il
15  marzo  di  ogni  anno  una  relazione  sullo stato di attuazione,
nell'anno  precedente,  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  con particolare riguardo
alla  attuazione  ed  alla  efficacia  delle  norme  di prevenzione e
repressione dell'abusivismo edilizio.
  4. La prima relazione e' presentata al Parlamento entro il 15 marzo
1986".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma addi' 21 giugno 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)