Legge Ordinaria n. 31 del 14/02/1985 (Pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1985 n. 50)
Rifinanziamento della legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   l'attuazione   del   piano   nazionale  della  pesca  di  cui
all'articolo  1  della  legge  17  febbraio  1982, n. 41, relativo al
triennio 1984-1986 e' autorizzata la spesa di lire 37.700 milioni per
l'anno  1984  e di lire 38.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e
1986,  da  iscrivere  nello  stato  di previsione del Ministero della
marina mercantile.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            - Testo dell'art. 1 della legge n. 41/1982:
            "Art.  1.  (Piano  nazionale). - Al fine di promuovere lo
          sfruttamento  razionale  e  la valorizzazione delle risorse
          biologiche  del  mare  attraverso  uno sviluppo equilibrato
          della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile,
          tenuto  conto  dei  programmi  statali e regionali anche in
          materie   connesse,  degli  indirizzi  comunitari  e  degli
          impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano
          nazionale  degli  interventi previsti dalla presente legge.
          Tale  piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato
          nazionale  per la conservazione e la gestione delle risorse
          biologiche  del  mare,  istituito  ai  sensi del successivo
          articolo 3, ed approvato dal CIPE.
            Con  la stessa procedura sono adottati i successivi piani
          triennali,  da  predisporre  entro il penultimo semestre di
          ciascun   triennio,   e   le  eventuali  modifiche  che  si
          rendessero   necessarie   in   relazione   alla  evoluzione
          tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
            Gli  interventi  previsti  dalla  presente  legge debbono
          essere   finalizzati   al   raggiungimento   dei   seguenti
          obiettivi:
              a)  gestione  razionale  delle  risorse  biologiche del
          mare;
              b)  incremento  di  talune  produzioni e valorizzazione
          delle specie massive della pesca marittima nazionale;
              e)   diversificazione   della  domanda,  ampliamento  e
          razionalizzazione  del mercato, nonche' aumento del consumo
          dei prodotti ittici nazionali;
              d)  aumento  del  valore aggiunto dei prodotti ittici e
          relativi riflessi occupazionali;
              e)  miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e
          di sicurezza a bordo;
              f)   miglioramento   della   bilancia  commerciale  del
          settore.
              Per  il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere
          realizzati:
                1)   lo   sviluppo   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica    applicata    alla    pesca    marittima   ed
          all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
                2)  la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle
          risorse biologiche del mare;
                3)  la  regolazione dello sforzo di pesca in funzione
          delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;
                4)   la  ristrutturazione  e  l'ammodernamento  della
          flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
                5)  l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi
          di cooperative e delle associazioni dei produttori;
                6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e
          salmastre;
                7)  l'istituzione  di  zone  di riposo biologico e di
          ripopolamento   attivo,  da  realizzarsi  anche  attraverso
          strutture artificiali;
                8)     l'ammodernamento,     l'incremento     e    la
          razionalizzazione delle strutture a terra;
                9)  la  riorganizzazione  e lo sviluppo della rete di
          distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
                10)  il  potenziamento  delle  strutture  centrali  e
          periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo
          e  la  sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo
          di pesca e alla programmazione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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