Legge Ordinaria n. 321 del 18/06/1985 (Pubblicata nella G. U del 2 luglio 1985 n. 154)
Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  La vendita dei formaggi freschi a pasta filata quali la mozzarella,
il fiordilatte ed altri analoghi e' consentita solo se  appositamente
preconfezionati a norma del decreto del Presidente  della  Repubblica
18 maggio 1982, n. 322. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 giugno 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
 
                                     NOTA 
            Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  18  maggio
          1982, n. 322 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  156
          del 9 giugno 1982, con avviso di rettifica  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983), concerne: Attuazione
          della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa  all'etichettatura
          dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale  ed
          alla relativa pubblicita', nonche' della direttiva (CEE) n.
          77/94 relativa ai  prodotti  alimentari  destinati  ad  una
          alimentazione particolare. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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