Legge Ordinaria n. 354 del 13/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 22 luglio 1985 n. 171)
Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le sanzioni previste dai commi primo, quarto e ottavo dell'articolo
2  della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per la mancata emissione dello
scontrino  fiscale,  per  la  mancata  installazione degli apparecchi
misuratori  di  cui  all'ottavo  comma dello stesso articolo 2, e per
l'uso  di  supporti cartacei diversi da quelli previsti dall'articolo
13  del  decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  24  marzo  1983,  sostituito
dall'articolo  1  del  decreto  del  Ministro delle finanze 19 aprile
1983,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 22 aprile 1983,
non  si  applicano  ai  soggetti  che,  pur avendone fatto regolare e
tempestiva  richiesta,  non  hanno  potuto  disporre degli apparecchi
misuratori  fiscali  o  dei  supporti  cartacei  regolari  per  cause
imputabili alle ditte fornitrici.
  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  precedente  si applicano alle
violazioni commesse fino al 31 maggio 1984.
  Restano  validi  i  provvedimenti  eseguiti  in  applicazione delle
disposizioni dell'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio
1983, n. 18.
 
          NOTE

          Note all'art. 1:
            -  La legge 26 gennaio 1983, n. 18, concerne l'obbligo da
          parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  di  rilasciare uno scontrino fiscale
          mediante  l'uso di speciali registratori di cassa. L'art. 2
          di detta legge, nei commi primo, quarto e ottavo, dispone:
              (Comma 1) "In caso di mancata emissione dello scontrino
          fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione
          del  corrispettivo  in  misura  inferiore a quella reale si
          applica  la  pena  pecuniaria  da  lire duecentomila a lire
          novecentomila.  La  pena  e'  ridotta  ad  un  quarto se lo
          scontrino,  pur  essendo stato emesso, non e' consegnato al
          destinatario".
            (Comma 4) "Qualora siano state accertate definitivamente,
          a  seguito  di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre
          distinte  violazioni  dell'obbligo di emettere lo scontrino
          fiscale,  commesse  in  giorni  diversi  nel  corso  di  un
          quinquennio, l'autorita' amministrativa competente dispone,
          conformemente  alla proposta dell'ufficio della imposta sul
          valore   aggiunto,   la  sospensione  per  un  periodo  non
          inferiore  a  tre  giorni  e non superiore ad un mese della
          licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
          svolta".
            (Comma 8) "Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non
          installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di
          cui   all'articolo   1   gli   apparecchi   misuratori  ivi
          prescritti,   e'   disposta  dall'autorita'  amministrativa
          competente     la     sospensione     della    licenza    o
          dell'autorizzazione   all'esercizio   della  attivita'  nei
          suddetti  locali  per  un  periodo non inferiore a 15 e non
          superiore a 60 giorni".
            - Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1983 ha
          modificato  il  precedente decreto dello stesso Ministro 23
          marzo 1983, che reca norme di attuazione delle disposizioni
          della  legge  26  gennaio 1983, n. 18. Il testo dell'art. 1
          del  D.M.  19  aprile 1983 (che ha sostituito l'art. 13 del
          D.M. 23 marzo 1983) e' il seguente:
              "Ai  contribuenti  indicati  nell'art. 1 della legge 26
          gennaio 1983, n. 18, e' consentito fino al 31 dicembre 1987
          l'uso   di  apparecchi  misuratori  che,  pur  non  essendo
          conformi alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti,
          presentino  comunque  i  requisiti  e le caratteristiche di
          cautela   fiscale  che  saranno  stabiliti  con  successivo
          decreto, a condizione che trattisi di apparecchi misuratori
          acquisiti  e  posti  in  uso anteriormente alla data del 15
          febbraio  1983  ovvero acquisiti, anche successivamente, ma
          prodotti  o in corso di produzione o importati a tale data.
          Si  considerano  importati  gli apparecchi misuratori per i
          quali  i  relativi contratti di acquisto risultino conclusi
          entro  la stessa data, in base a documentazione avente data
          certa".
            I  contribuenti che, ricorrendone i presupposti di fatto,
          intendano avvalersi della disposizione di cui al precedente
          comma  debbono  presentare,  nei  trenta  giorni precedenti
          ciascuna  delle decorrenze previste dall'art. 4 della legge
          26  gennaio 1983, n. 18, apposita dichiarazione, in duplice
          esemplare,  al  competente  ufficio dell'imposta sul valore
          aggiunto, il quale accertata la identicita' degli esemplari
          appone  sugli  stessi  il timbro a calendario restituendone
          uno  a  titolo  di  ricevuta.  Con  il  decreto  di  cui al
          precedente  comma  saranno stabiliti gli elementi ed i dati
          da indicare nella dichiarazione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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