Legge Ordinaria n. 426 del 08/08/1985 (Pubblicata nella G. U del 21 agosto 1985 n. 196)
Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  9  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 9. (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario
nazionale).  -  Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unita'
sanitarie  locali  (USL),  fermo  restando  il procedimento di cui al
precedente  articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione
e'  composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per  la  funzione  pubblica  da  lui  delegato,  che la presiede, dal
Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica,  dal  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, dal
Ministro  della  sanita',  da  cinque  rappresentanti designati dalle
regioni  attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo
13  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  da  sei rappresentanti
designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due
rappresentanti della Unione nazionale comuni, comunita', enti montani
(UNCEM).
  Al  Consiglio  dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita'
finanziarie,  come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al
successivo articolo 15".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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