Legge Ordinaria n. 783 del 23/12/1985 (Pubblicata nella G. U del 31 dicembre 1985 n. 306)
Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della 
  scuola  di  guerra  dell'Esercito,  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
    1) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "Presso la  scuola  di  guerra  dell'Esercito  vengono  svolti  i
seguenti corsi della durata di un anno accademico: 
      a) corso di stato maggiore, avente lo  scopo  di  completare  e
uniformare la formazione  tecnico-professionale  degli  ufficiali  in
servizio  permanente  effettivo  delle  Armi  dell'Esercito  (esclusa
l'Arma dei carabinieri), ai  fini  del  loro  successivo  impiego  in
comando di reparto e graduale inserimento nelle  complesse  attivita'
di lavoro dei comandi; 
      b) corso di istituto per  i  capitani  in  servizio  permanente
effettivo dell'Arma dei carabinieri, articolato in piu' fasi,  svolte
presso  la  scuola  di  guerra  dell'Esercito,  la  scuola  ufficiali
carabinieri e le unita' di impiego; 
      c)  corso  superiore  di  stato  maggiore,  inteso  ad  elevare
ulteriormente la preparazione  di  un'aliquota  degli  ufficiali  che
abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente
lettera a) e, per quelli  dell'Arma  dei  carabinieri,  il  corso  di
istituto di cui alla precedente lettera b), al fine di abilitarli  ad
assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito  degli  organi
centrali,  delle  grandi  unita'  e  dei  comandi  periferici  e   di
perfezionarne la formazione quali comandanti"; 
    2) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
      "Alla frequenza del corso di istituto sono destinati i capitani
in servizio permanente effettivo dell'Arma dei  carabinieri  che  non
abbiano gia' frequentato il corso di stato maggiore  o  il  corso  di
aggiornamento tecnico-professionale  e  che  saranno  prevedibilmente
inclusi nella aliquota di valutazione  ai  fini  dell'avanzamento  al
grado di maggiore nell'anno successivo a quello  di  svolgimento  del
corso medesimo. Essi vi sono ammessi in ordine di ruolo e  dopo  aver
compiuto il periodo di comando prescritto ai  fini  dell'avanzamento,
salvi i rinvii dovuti a motivi  di  servizio  o  a  gravi  motivi  di
carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con  propria
determinazione o a comprovata infermita'."; 
    3) all'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma: 
      "Agli ufficiali dell'Arma  dei  carabinieri  frequentatori  del
corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate  negli  esami
finali  e,  al  termine  del  corso,  la  posizione  occupata   nella
graduatoria. La graduatoria e' pubblicata nel Giornale ufficiale."; 
    4) il secondo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      "L'ammissione al concorso avviene,  a  domanda,  in  ordine  di
corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun  concorso  e'
riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma,  ai
frequentatori dello stesso corso di stato  maggiore  o  dello  stesso
corso di istituto."; 
    5) dopo il quinto comma dell'articolo 6 e' aggiunto il seguente: 
      "A decorrere dall'anno accademico 1986-87, il numero dei  posti
da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale
unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio  verra'
stabilito nel bando di concorso  in  relazione  alle  esigenze  della
forza armata, ma non potra' superare le 50 unita'."; 
    6) il secondo e il terzo comma dell'art. 7  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
      Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore o
del corso d'istituto fa media  col  punteggio  risultante  dall'esame
degli altri titoli di cui al comma precedente. 
      L'esame dei titoli, che si conclude con un  punto  espresso  in
trentesimi, e' effettuato da una commissione, nominata  dal  Ministro
della difesa, che e' presieduta dal comandante della scuola di guerra
e di cui fanno parte, in qualita' di membri,  il  direttore  generale
per gli ufficiali  dell'Esercito  ed  un  capo  reparto  dello  stato
maggiore dell'Esercito. Disimpegna le funzioni  di  segretario  senza
diritto di  voto  un  ufficiale  della  Direzione  generale  per  gli
ufficiali dell'Esercito. 
      Quando  si  tratti  di  esaminare  i  titoli  degli   ufficiali
dell'Arma dei carabinieri fanno altresi' parte della commissione,  di
cui al precedente comma, in qualita' di membri,  il  vice  comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, il  capo  dell'ufficio  personale
ufficiali del comando generale dell'Arma dei carabinieri e, in  luogo
del capo reparto dello stato maggiore  dell'Esercito,  il  comandante
della scuola ufficiali carabinieri. 
      Nel caso in cui il comandante della scuola di guerra  sia  meno
elevato in grado o meno anziano in ruolo del direttore generale o del
vice comandante  dell'Arma  dei  carabinieri,  i  suddetti  ufficiali
generali membri sono sostituiti rispettivamente  dal  vice  direttore
generale e dal capo di stato maggiore del comando generale  dell'Arma
dei carabinieri". 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, numero 3:
            Il  testo  dell'art. 5 della legge 28 aprile 1976, n. 192
          (Norme   sui   corsi   della  scuola  dell'Esercito),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.  5.  -  Agli  ufficiali  frequentatori del corso di
          stato  maggiore sono comunicate le valutazioni trimestrali,
          le  votazioni riportate agli esami finali e, al termine del
          corso, la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria
          e' pubblicata nel Giornale ufficiale.
            Agli  ufficiali  dell'Arma  dei carabinieri frequentatori
          del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate
          negli  esami  finali  e, al termine del corso, la posizione
          occupata  nella  graduatoria.  La graduatoria e' pubblicata
          nel Giornale ufficiale".

          Nota all'art. 1, numeri 4 e 5:
            Il  testo  dell'art.  6  della  legge  n.  192/1976, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 6. - Per essere ammessi al corso superiore di stato
          maggiore  si  deve superare apposito concorso per titoli ed
          esami.
            L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di
          corsi  di  stato  maggiore  o di corsi d'istituto e ciascun
          concorso  e'  riservato,  salvo  il disposto dei successivi
          terzo  e  quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso
          di stato maggiore o dello stesso corso di istituto.
            L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per
          motivi  di servizio o per gravi motivi di carattere privato
          riconosciuti   dal  Ministro  per  la  difesa  con  propria
          determinazione o per comprovate infermita' puo' partecipare
          al  primo  o al secondo concorso bandito dopo la cessazione
          della causa impeditiva.
            L'ufficiale  risultato  non  vincitore  o  non ammesso al
          concorso  per  insufficienza  di titoli puo' partecipare al
          primo  o  al  secondo  concorso  bandito  dopo  quello  non
          superato o al quale non e' stato ammesso.
            Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per
          gli   ufficiali   delle   Armi   di  fanteria,  cavalleria,
          artiglieria  e  genio non puo' superare un sesto del numero
          degli  incarichi,  riservati  agli  ufficiali  che  abbiano
          superato il corso superiore di stato maggiore, previsti per
          i  gradi  di tenente colonnello e di maggiore nell'articolo
          12 della presente legge.
            A decorrere dall'anno accademico 1986-1987, il numero dei
          posti  da  mettere annualmente a concorso per gli ufficiali
          del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria,
          artiglieria  e genio verra' stabilito nel bando di concorso
          in  relazione  alle  esigenze  della  forza  armata, ma non
          potra' superare le 50 unita'.
            Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per
          gli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri,  in aggiunta a
          quelli  di  cui al precedente comma, e' stabilito nel bando
          di  concorso,  in  relazione  alle  esigenze della suddetta
          Arma, nel limite massimo di sei unita'.

          Nota all'art. 1, numero 6:
            Del  testo  dell'art.  7  della  legge  n.  192/1976,  si
          riportano  il  primo  e  l'ultimo  comma, tra i quali vanno
          inseriti i commi sostituiti dalla presente legge:
            "primo  comma:  L'esame dei titoli e' inteso ad accertare
          il  possesso  in  misura  elevata  dei  requisiti  indicati
          all'articolo  26  della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in
          modo  che  l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare
          con  esito  positivo il corso superiore di stato maggiore e
          di   disimpegnare   successivamente   funzioni   di   stato
          maggiore".
            "Ultimo  comma:  I  criteri per la valutazione dei titoli
          sono  stabiliti  con  il  regolamento  di  esecuzione della
          presente legge Nota all'art. 2:

          La  legge  12 novembre 1955, n. 1137, concerne: Avanzamento
          degli    ufficiali    dell'Esercito,    della    Marina   e
          dell'Aeronautica.  La  tabella  n. 4 allegata a detta legge
          riguarda  i  vantaggi  di  carriera  per  gli  ufficiali in
          servizio permanente effettivo dell'Esercito. Il quadro I di
          detta  tabella  -  sostituito  dalla legge qui pubblicata -
                 concerne il ruolo nell'Arma dei carabinieri.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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