Legge Ordinaria n. 113 del 11/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 19 aprile 1986 n. 91)
Piano straordinario per l'occupazione giovanile.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
  hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e  1987,  di  un  piano
straordinario di interesse nazionale per l'inserimento  in  attivita'
lavorative di 40.000 giovani - di cui almeno 20.000 nei territori  di
cui  all'articolo  1  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 -, il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, anche  con  la  collaborazione  di
enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle universita',
promuove la predisposizione,  da  parte  di  imprese,  enti  pubblici
economici e loro consorzi, associazioni  e  fondazioni  con  fini  di
ricerca o di assistenza tecnica ad attivita' di imprese, di  progetti
per l'assunzione, con il contratto di  formazione  e  lavoro  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di
lavoratori di eta' compresa tra i 18 e i  29  anni  e  che  risultano
iscritti da almeno 12 mesi nella prima e seconda classe  delle  liste
di collocamento di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 29
aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici e  loro
consorzi possono proporre progetti  nell'ambito  del  predetto  piano
straordinario  e  presentarli  al  Ministero  del  lavoro   e   della
previdenza sociale ai fini del loro esame  ai  sensi  del  successivo
comma 2. In  ogni  caso,  i  tempi  e  le  modalita'  di  svolgimento
dell'attivita' di formazione e  lavoro  devono  essere  definiti  nei
progetti presentati, che devono recare  l'indicazione  dei  programmi
formativi,  con  le  specifiche   qualificazioni   professionali   da
acquisire,  per  il  cui   svolgimento   possono   essere   stipulate
convenzioni con le universita'. 
  2. In deroga al  comma  3  dell'articolo  3  del  decreto-legge  30
ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, prima richiamato, i progetti  di  cui
al comma 1 del presente articolo  sono  approvati  dal  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, sentito  il  Comitato  tecnico  di
valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto: 
    a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della  formazione
professionale  dei  lavoratori   (ISFOL),   o   da   un   funzionario
dell'istituto, da lui designato; 
    b) dal direttore generale del collocamento della manodopera e dal
dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale
dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
nonche' da un dirigente  del  Ministero  del  tesoro,  designato  dal
Ministro  del  tesoro,  con  qualifica  non  inferiore  a   dirigente
generale; 
    c)  da  sei  esperti   nella   materia,   nominati   sentite   le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di  lavoro  piu'
rappresentative sul piano nazionale. 
  3. Il Comitato  tecnico  e'  integrato,  di  volta  in  volta,  dai
rappresentanti  delle  regioni  nelle  quali   i   progetti   vengono
realizzati ed e' coordinato da uno dei predetti membri, designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
  4. La misura del compenso da corrispondere ai  suddetti  componenti
del Comitato tecnico di valutazione sara' determinata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro. 
  5. Ai fini dell'approvazione hanno priorita': 
    a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che  presentano,
tenuto conto  delle  condizioni  socio-economiche,  i  livelli  della
disoccupazione giovanile piu' elevati; 
    b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera  femminile
in professionalita' nelle quali essa e' sottorappresentata; 
    c) i progetti che prevedono l'assunzione di  lavoratori  ad  alta
scolarizzazione    per    profili    professionali    particolarmente
qualificati; 
    d) i progetti che  prevedono  l'assunzione  anche  di  lavoratori
appartenenti a categorie che trovano  difficolta'  ad  inserirsi  nel
mercato del lavoro; 
    e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni  sindacali
territoriali  e   di   categoria   dei   lavoratori   aderenti   alle
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
  6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto  sulla  base
dei progetti di cui al comma 1, e' concesso, per ogni  mensilita'  di
retribuzione corrisposta durante  lo  svolgimento  del  contratto  di
formazione e lavoro,  un  contributo  pari  al  15  per  cento  della
retribuzione spettante in applicazione del  contratto  collettivo  di
categoria. Il contributo e' elevato al 20 per cento  per  le  imprese
che operano nei settori dei servizi di informatica e  di  telematica,
delle  produzioni  aerospaziali,  delle   industrie   meccaniche   di
precisione,  delle  industrie  delle  telecomunicazioni,  di  tecnica
elettronica, della produzione di  elaboratori  elettronici,  macchine
elettroniche  per  ufficio  e  sistemi  per  l'automazione  e   della
costruzione di strumenti,  apparati  e  sistemi  elettronici  per  il
controllo di impianti e processi  industriali  e  nel  settore  delle
biotecnologie e delle fibre  ottiche.  Per  le  imprese  ubicate  nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi di
cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al  40  per
cento. 
  7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto  sulla  base
dei progetti di cui al comma  1  e  mantenuto  in  servizio  a  tempo
indeterminato, e' corrisposto, per un  periodo  di  dodici  mesi,  un
contributo mensile di L. 100.000 per ogni mensilita' di  retribuzione
corrisposta. Tale contributo e' elevato a L. 200.000 per le  aree  di
cui  all'articolo  1  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 
  8. I lavoratori assunti con contratto di formazione  e  lavoro,  ai
sensi della presente legge e dell'articolo  3  del  decreto-legge  30
ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, da  parte  dei  soggetti  di  cui  al
precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi  previdenziali
a  gestioni  di  previdenza  sostitutive,  esclusive  ed  esonerative
dall'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia  e  i  superstiti,  sono  iscritti  obbligatoriamente   fin
dall'assunzione con il  contratto  di  formazione  e  lavoro  a  tali
gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei
datori di lavoro secondo  la  misura  fissa  stabilita  dal  comma  6
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1984,  n.  863,
sia i contributi a carico dei lavoratori  determinati  in  base  alle
disposizioni previste dai singoli ordinamenti. 
  9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e  7  sono  cumulabili
con le altre agevolazioni  alle  quali  il  datore  di  lavoro  abbia
diritto. 
  10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite  le  modalita'
di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'Istituto  nazionale
della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6
e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi  decreti  si
dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti  approvati
e si determinano le modalita' della sua erogazione,  prevedendosi  in
ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia
erogato dopo la verifica della documentazione delle spese  sostenute.
Non e' ammesso il  rimborso  delle  somme  corrisposte  a  titolo  di
retribuzione per le ore di formazione. 
  11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme
erogate a norma del precedente comma. 
  12. Il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  anche  su
proposta del Comitato  tecnico  di  valutazione,  dispone  che  siano
effettuati controlli, per il  tramite  dell'Ispettorato  del  lavoro,
sull'attuazione dei progetti approvati a norma dei precedenti commi 2
e 5. In caso di mancata  o  non  corretta  esecuzione  dei  medesimi,
revoca i contributi concessi. 
  13. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la
verifica dello stato di attuazione del  piano  straordinario  con  le
organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
  14. Le modalita' di attuazione, nel settore  marittimo,  del  piano
straordinario di cui al precedente comma 1, vengono  determinate  con
decreto del ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro della marina mercantile e  con  il  Ministro
del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e  dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
  15. Per quanto non diversamente disposto dai  precedenti  commi  si
applicano le disposizioni per i contratti di formazione e  lavoro  di
cui all'articolo  3  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863. 
 
          NOTE

          Note all'art. 1, comma 1:
            -  L'art.  1  del  testo  unico  approvato  con D.P.R. n.
          218/1978   (Testo   unico   delle  leggi  sugli  interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno) al primo e al secondo comma
          cosi' dispone:
            "Art.  1  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  -  Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia, Basilicata, Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai  comuni  della  provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
          del  comprensorio  di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni
          della  provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
          di  Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
            Qualora  il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al  precedente comma comprenda parte di quello di un comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi".
            -  I  primi  sei  commi  dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984
          (Misure  urgenti  a  sostegno  e  ad incremento dei livelli
          occupazionali) prevedono che:
            "1.  I  lavoratori  di  eta' compresa fra i quindici ed i
          ventinove  anni  possono essere assunti nominativamente, in
          attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di
          formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non
          rinnovabile,  dagli enti pubblici economici e dalle imprese
          e  loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano
          sospensioni  dal  lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della
          legge  12 agosto 1977. n. 675, ovvero non abbiano proceduto
          a  riduzione  di  personale  nei  dodici mesi precedenti la
          richiesta  stessa,  salvo  che l'assunzione non avvenga per
          l'acquisizione  di  professionalita'  diverse da quelle dei
          lavoratori   interessati   alle   predette   sospensioni  e
          riduzioni di personale.
            2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente,
          una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai
          cittadini   emigrati   rimpatriati,  ove  in  possesso  dei
          requisiti   necessari.  In  caso  di  carenza  di  predetto
          personale   dichiarata   dall'ufficio  di  collocamento  si
          procede ai sensi del comma 1.
            3.  I  tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita'
          di  formazione  e  lavoro  sono stabiliti mediante progetti
          predisposti  dagli enti pubblici economici, dalle imprese e
          loro  consorzi  ovvero,  anche a livello locale, dalle loro
          organizzazioni  nazionali  e  approvati  dalla  commissione
          regionale  per  l'impiego  in  coerenza con la legislazione
          regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte
          con   i   sindacati   nazionali   o  locali  aderenti  alle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale.  Nel  caso  in  cui essi interessino piu' ambiti
          regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta
          giorni   dalla   loro   presentazione,  la  delibera  della
          commissione   regionale  per  l'impiego,  i  progetti  sono
          sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera
          sentito il parere della commissione centrale per l'impiego.
            L'approvazione  preventiva non e richiesta per i progetti
          conformi  alle regolamentazioni del contratto di formazione
          e   lavoro   concordate  tra  le  organizzazioni  nazionali
          aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e
          nei  casi  in cui non si richiedano finanziamenti pubblici.
          In  tal  caso,  i  datori  di  lavoro sono tenuti, all'atto
          dell'assunzione,  a notificare il contratto all'ispettorato
          provinciale  del lavoro. Per la realizzazione dei programmi
          formativi  le imprese, gli enti pubblici economici e i loro
          consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.
            4.  I  progetti  di  cui  al  comma  3,  che prevedono la
          richiesta  di  finanziamento  alle  regioni,  devono essere
          predisposti  in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi
          possono  essere  finanziati  dal  fondo di rotazione di cui
          all'art.  25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo
          le  modalita'  di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal
          fine  le  regioni ogni anno determinano la quota del limite
          massimo  di  spesa,  di  cui  al secondo comma dell'art. 24
          della  legge  predetta,  da  destinare al finanziamento dei
          progetti.  Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i
          progetti  predisposti  d'intesa  con  i sindacati di cui al
          comma 3 del presente articolo.
            5.  Ai  contratti  di formazione e lavoro si applicano le
          disposizioni  legislative  che  disciplinano  i rapporti di
          lavoro   subordinato  in  quanto  non  siano  derogate  dal
          presente  decreto.  Il  periodo  di fori azione e lavoro e'
          computato   nell'anzianita'   di   servizio   in   caso  di
          trasformazione  del  rapporto  di  formazione  e  lavoro in
          rapporto  a  tempo indeterminato, effettuata durante ovvero
          al  termine  dell'esecuzione  del contratto di formazione e
          lavoro.
            6.   Per   i  lavoratori  assunti  con  il  contratto  di
          formazione  e lavoro la quota di contribuzione a carico del
          datore  di lavoro e dovuta in misura fissa corrispondente a
          quella  prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
          1955,  n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
          contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
          per la generalita' dei lavoratori".
            -  Il  testo  dell'art. 10, secondo comma, della legge n.
          264/1949  (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro
          e    di   assistenza   dei   lavoratori   involontariamente
          disoccupati) e' il seguente:
            "Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti
          classificazioni:
              1)  lavoratori disoccupati per effetto della cessazione
          del  rapporto  di  lavoro immediatamente precedente al loro
          stato di disoccupazione;
              2)  giovani  di  eta'  inferiore  ai  21 anni, ed altre
          persone  in  cerca  di  prima occupazione, o rinviati dalle
          armi;
              3) casalinghe in cerca di lavoro;
              4) pensionati in cerca di occupazione;
              5) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione".

          Nota all'art. 1, comma 2:
            Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984
          v. nelle note all'art. 1, comma 1.

          Nota all'art. 1, commi 6 e 7:
            Per  il  testo  dei primi due commi dell'art. 1 del testo
          unico  approvato  con  D.P.R.  n.  218/1978  v.  nelle note
          all'art. 1, comma 1.

          Nota all'art. 1, commi 8 e 15:
            Per  il testo dei primi sei commi dell'art. 3 dei D.L. n.
          726/1984 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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