Legge Ordinaria n. 119 del 18/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 26 aprile 1986 n. 96)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge  28  febbraio 1986, n. 48, recante proroga di
termini  e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate
della  Campania  e  della  Basilicata,  e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    al  comma  2, dopo le parole: "31 dicembre 1990" sono aggiunte le
seguenti: "nei soli comuni disastrati".
  Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  1-bis.  -  1. Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14
maggio  1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18
aprile  1984,  n.  80,  e'  trasferito  entro  il 30 giugno 1986 alle
regioni  Campania  e  Basilicata,  le  quali sono tenute a ripartirlo
secondo  criteri  definiti  dai rispettivi consigli regionali entro e
non oltre il 31 dicembre 1986.
  Art.  1-ter.  -  1.  Le disposizioni dell'articolo 40, comma primo,
lettera  c), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano
nei  territori  delle  regioni  Campania  e  Basilicata  colpiti  dai
terremoti  del novembre 1980 e febbraio 1981. Tali disposizioni vanno
intese  come  riferite  alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di
servizi, anche professionali".
  All'articolo 2:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  I  comuni  disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne
sono  sprovvisti  adottano  entro  il  30  settembre  1986  il  piano
regolatore  generale  tenendo  conto  delle esigenze connesse con gli
eventi  sismici,  fermi  restando  i poteri sostitutivi di competenza
delle regioni";
    al  comma  3,  le  parole: "30 giugno 1986" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 1986";
    i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.
    All'articolo 5:
      i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.
    All'articolo 6:
      le  parole:  "entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi"
sono  sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti
deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento".
    2.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788.
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 10 maggio 1986.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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