Legge Ordinaria n. 12 del 31/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 3 febbraio 1986 n. 27)
Proroga della durata della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo, unico

  La  durata  della  commissione  parlamentare  di cui al primo comma
dell'articolo  32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' prorogata
per l'intero periodo della IX Legislatura.
  Entro  venti  giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i
Presidenti  del  Senato  della Repubblica e della Camera dei deputati
provvedono  a  nominarci  membri della commissione nel rispetto delle
norme  previste  dall'articolo  33  della legge 13 settembre 1982, n.
646.

  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 31 gennaio 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          Nota all'articolo unico:

            L'art.  32  della legge n. 646/1982, recante disposizioni
          in   materia   di   misure   di  prevenzione  di  carattere
          patrimoniale  ed  integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956,
          n.  1423; 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575,
          nonche'  istituzione  di  una  commissione parlamentare sul
          fenomeno  della  mafia, prevede l'istituzione per la durata
          di  tre anni di una commissione parlamentare con il compito
          di:
              1) verificare l'attuazione della presente legge e delle
          altre  leggi  dello  Stato,  nonche'  degli  indirizzi  del
          Parlamento,  in  riferimento al fenomeno mafioso e alle sue
          connessioni;
              2)  accertare  la  congruita' della normativa vigente e
          della  conseguente  azione  dei  pubblici  poteri, anche in
          relazione  ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le
          proposte   di   carattere   legislativo  ed  amministrativo
          ritenute  opportune  per rendere piu' incisiva l'iniziativa
          dello Stato;
              3)  riferire  al  Parlamento  ogni volta che lo ritenga
          opportuno e comunque annualmente.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)