Legge Ordinaria n. 19 del 27/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 8 febbraio 1986 n. 32)
Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217 e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo  3 della legge 22 maggio 1978, n.
217, e' cosi' modificato:
  "Il  Ministero  della  sanita',  nel  caso  di fondato dubbio circa
l'autenticita'  dei  diplomi,  dei  certificati e degli altri titoli,
chiede   conferma  dell'autenticita'  degli  stessi  alla  competente
autorita'  dello  Stato  membro  nonche' conferma dell'osservanza, da
parte  del  beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti
dalle direttive CEE".
 
          Nota all'art. 1:

            La   legge   n.   217/1978  reca  norme  sul  diritto  di
          stabilimento  e libera prestazione dei servizi da parte dei
          medici  cittadini  di Stati membri delle Comunita' europee.
          Il testo dell'art. 3, coordinato con le modifiche apportate
          dal presente articolo, e' il seguente:
              "Art.  3. - Il Ministero della sanita', d'intesa con il
          Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta
          la    regolarita'    della   domanda   e   della   relativa
          documentazione  e provvede alla sua trasmissione all'ordine
          dei  medici  della  provincia  nel  cui  albo l'interessato
          intende  chiedere  l'iscrizione, dandone comunicazione allo
          stesso.
              Il  Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio
          circa  l'autenticita'  dei diplomi, dei certificati e degli
          altri  titoli,  chiede  conferma  della  autenticita' degli
          stessi alla competente autorita' dello Stato membro nonche'
          conferma  dell'osservanza,  da  parte  del beneficiario, di
          tutti  i  requisiti  di formazione previsti dalle direttive
          CEE.
              Qualora  il  Ministero della sanita' venga a conoscenza
          di   fatti   gravi   e  specifici  verificatisi  fuori  del
          territorio  nazionale, che possano influire sull'ammissione
          del richiedente all'esercizio della professione, domanda al
          riguardo  informazioni,  per il tramite del Ministero degli
          affari  esteri,  alla  competente  autorita' dello Stato di
          origine o di provenienza.
              Le informazioni sono coperte dal segreto.
              Per  il  periodo  di  tempo  necessario  a  ricevere le
          informazioni  il  termine di cui al primo comma e' sospeso.
          Tale sospensione non puo' eccedere i tre mesi. La procedura
          di  ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se
          lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
              Il  rigetto  dell'istanza  da parte del Ministero della
          sanita' deve essere motivato.
              L'ordine  dei medici, nel termine di un mese dalla data
          di  ricezione della domanda, corredata della documentazione
          inviata   dal   Ministero,   adempie   alla  procedura  per
          l'iscrizione stabilita dalle vigenti leggi.
              Il  cittadino di altri Stati membri delle Comunita' che
          abbia  ottenuto  l'iscrizione all'albo professionale ha gli
          stessi  diritti  ed  e'  soggetto  agli  stessi  obblighi e
          sanzioni  disciplinari  stabiliti  per  i  medici cittadini
          italiani".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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