Legge Ordinaria n. 257 del 06/06/1986 (Pubblicata nella G. U del 14 giugno 1986 n. 136)
Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei volte:
    a)  i  diritti  di  verificazione prima dei pesi e delle misure e
degli  strumenti  per  pesare e per misurare, dei misuratori di gas e
dei manometri, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954,
n. 600;
    b)  i  diritti  dovuti  per le operazioni di saggio e marchio dei
metalli  preziosi di cui agli articoli 10 della legge 17 luglio 1954,
n.  600,  e  85  del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;
    c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le
verificazioni  facoltative  di  cui  all'articolo  11  della legge 17
luglio 1954, n. 600;
    d)  i  diritti  dovuti  per l'ammissione alla verificazione prima
degli strumenti metrici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
2 aprile 1948, n. 796, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14
febbraio 1951, n. 73.
  2.  A  decorrere dal 1 gennaio 1986 sono quintuplicati i diritti di
saggio  e  di  marchio  di cui all'articolo 10 della legge 30 gennaio
1968, n. 46.
  3. Nell'articolo 6, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730,   la   parola:   "raddoppiati"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"quadruplicati".
 
          Note all'art. 1, comma 1:
            Il  testo  vigente  della  tabella  annessa alla legge n.
          600/1954 (Riordinamento del servizio metrico e modifica dei
          diritti metrici) e' il seguente:
            "Misuratori dei gas.

Per misuratore che eroga all'ora:                          
|litri o decimetri cubi fino a 150 inclusivi                |    L. 40
litri o decimetri cubi oltre 150 fino a 300 inclusivi      |    L. 80
litri o decimetri cubi oltre 300 fino a 500 inclusivi      |   L. 100
litri o decimetri cubi oltre 500 fino a 750 inclusivi      |   L. 200
litri o decimetri cubi oltre 750 fino a 1.000 inclusivi    |   L. 250
litri o decimetri cubi oltre 1.000 fino a 1.500 inclusivi  |   L. 300
litri o decimetri cubi oltre 1.500 fino a 3.000 inclusivi  |   L. 400
litri o decimetri cubi oltre 3.000 fino a 4.500 inclusivi  |   L. 500
litri o decimetri cubi oltre 4.500 fino a 6.000 inclusivi  |   L. 600
litri o decimetri cubi oltre 6.000 fino a 7.000 inclusivi  |   L. 700
litri o decimetri cubi oltre 7.000 fino a 9.000 inclusivi  |   L. 750
litri o decimetri cubi oltre 9.000 fino a 11.500 inclusivi |   L. 800
litri o decimetri cubi oltre 11.500 fino a 15.000 inclusivi| L. 1.000
litri o decimetri cubi oltre 15.000 fino a 22.500 inclusivi| L. 1.400
litri o decimetri cubi oltre 22.500 fino a 30.000 inclusivi| L. 1.500
litri o decimetri cubi oltre 30.000 fino a 35.000 inclusivi| L. 1.700
litri o decimetri cubi oltre 35.000 fino a 45.000 inclusivi| L. 2.000
litri o decimetri cubi oltre 45.000 fino a 56.000 inclusivi| L. 2.500
litri o decimetri cubi oltre 56.000 fino a 70.000 inclusivi| L. 3.000
chilolitri o metri cubi oltre 70 fino a 84 inclusivi       | L. 3.500
chilolitri o metri cubi oltre 84 fino a 112 inclusivi      | L. 4.000
chilolitri o metri cubi oltre 112 fino a 140 inclusivi     | L. 4.500
chilolitri o metri cubi oltre 140 fino a 200 inclusivi     | L. 5.000
chilolitri o metri cubi oltre 200 fino a 400 inclusivi     | L. 5.500
chilolitri o metri cubi oltre 400 fino a 800 inclusivi     | L. 6.000
chilolitri o metri cubi oltre 800 fino a 1.200 inclusivi   | L. 7.000
chilolitri o metri cubi oltre 1.200 fino a 2.000 inclusivi | L. 8.000
chilolitri o metri cubi oltre 2.000 fino a 4.000 inclusivi | L. 9.000
chilolitri o metri cubi oltre 4.000 fino a 6.000 inclusivi |L. 10.000
chilolitri o metri cubi oltre 6.000                        |L. 12.000

Manometri campioni.                                         
|---------------------------------------------------------------------
Per la verifica di un manometro campione ad uso dei periti  
|per le prove delle caldaie a vapore quando indica pressioni 
|fra 0 e 25 chilogrammi                                      |  L. 500
---------------------------------------------------------------------
Quando indica pressioni superiori a 25 chilogrammi          |L. 700".

            Il  testo vigente dell'art. 10 della legge n. 600/1954 e'
          il seguente:
            "Art.  10.  -  L'art. 38 del regolamento approvato con il
          regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione
          della  legge  5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei
          titoli  dei  metalli  preziosi,  modificato  con il decreto
          legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923, e con
          il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606, e' sostituito
          dal seguente:
            "I  diritti  dovuti  per  i  saggi delle materie prime di
          platino,  di  oro  o  di  argento,  ai  sensi della legge 5
          febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:
              a) platino, L. 1200 per ogni saggio;
              b) oro, L. 1000 per ogni saggio;
              c)  argento,  L.  400 per ogni saggio. I diritti dovuti
          per  il  saggio  e  per  il  marchio degli oggetti lavorati
          contenenti  i  detti  metalli  preziosi  sono calcolati per
          ciascun  oggetto  in  base  al  proprio peso nelle seguenti
          misure:
                a)  se  composti  di  solo platino, ovvero platino ed
          altri  metalli  preziosi,  in ragione di L. 100 al grammo o
          frazione  di grammo, con un massimo di L. 4000 ed un minimo
          di  L.  1200, se composti di solo platino, e di L. 2000, se
          composti di platino ed altri metalli preziosi;
                b)  se  composti  di  solo  oro  ovvero  di  oro e di
          argento,  in  ragione  di  L.  60  al  grammo o frazione di
          grammo,  con  un  massimo  di L. 3000 e con un minimo di L.
          1000  se composti di solo oro, e di L. 1200, se composti di
          oro e di argento;
                c)  se  composti di solo argento, in ragione di L. 20
          al  grammo, con un massimo di L. 1000 e con un minimo di L.
          400.
                Fermi  restando  i limiti anzidetti, i diritti per il
          solo saggio degli oggetti lavorati saranno corrisposti, per
          ciascun  oggetto,  in  misura  uguale  alla quarta parte di
          quelli suindicati.
                Il  diritto  dovuto  per  il  saggio  dei campioni di
          ceneri  auroargentifere  e' stabilito nella misura fissa di
          L. 2000 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di
          galloni,  alamari,  fregi,  distintivi,  ecc.,  d'oro  e di
          argento  e'  stabilito  nella  misura  di  L. 1000 per ogni
          saggio d'oro e di L. 400 per ogni saggio di argento"".
                -  Il  testo vigente dell'art. 85 del regolamento per
          l'applicazione  della  legge  30 gennaio 1968, n. 46, sulla
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi, approvato con D.P.R. n. 1496/1970, e' il
          seguente:
                "Art.  85. - Le analisi eseguite ai fini indicati dal
          precedente art. 80, lettere a), b) e c), sono effettuate in
          esenzione della corresponsione di diritti di saggio.
                I  diritti  di  saggio  delle  materie  prime e degli
          oggetti in platino, palladio, oro e argento, per le analisi
          effettuate  ai  fini  di  cui  alle  lettere d) ed e) dello
          stesso  art. 80, sono quelli indicati dalla legge 17 luglio
          1954, n. 600, sul riordinamento del servizio metrico.
                I   diritti   di  cui  al  precedente  comma  vengono
          corrisposti  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 10 della
          legge,   mediante   le  speciali  marche  "pesi,  misure  e
          marchio"".
                -  Il  testo  vigente  dell'art.  11  della  legge n.
          600/1954 e' il seguente:
                "Art.  11.  -  Gli articoli 115 e 131 del regolamento
          sul  servizio  metrico,  approvato  con  regio  decreto  31
          gennaio   1909,   n.  242,  e  modificato  con  il  decreto
          legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 922, e con
          il   decreto  legislativo  2  aprile  1948,  n.  607,  sono
          sostituiti dai seguenti:
                "Art.  115.  - Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio
          centrale  si  eseguiscono  i  saggi  e le analisi di cui al
          capoverso  e)  dell'art.  10  e  per  tali  operazioni sono
          riscossi  i  diritti seguenti: per ogni analisi di leghe di
          metalli  comuni:  L.  1000  per  ciascuno dei componenti da
          determinare,   con   un   minimo   di  L.  2000;  per  ogni
          determinazione quantitativa d'argentatura L. 500; per saggi
          non  indicati  nel  presente  articolo  viene  percepito un
          diritto  in  ragione  del tempo impiegato, sulla base di L.
          500 all'ora di lavoro".
                "Art.  131. - Per le verificazioni facoltative di cui
          legge,  da  eseguirsi  nel laboratorio metrico dell'ufficio
          centrale sono riscossi i seguenti diritti:

A) Tariffa per la verificazione dei termometri (esclusi    
|quelli per uso medico):                                    
|---------------------------------------------------------------------
1. Per la determinazione di ciascuno dei puliti            
|fondamentali 0° e 100°                                     |L. 1.000
---------------------------------------------------------------------
2. Per ogni osservazione compresa fra le temperature       
|superiori a 0° e inferiori a 100°                          |  L. 200
---------------------------------------------------------------------
3. Per ogni osservazione di temperature inferiori a 0° o   
|superiori a 100°                                           |  L. 500
---------------------------------------------------------------------
4. L'importo minimo dei diritti e' di                      |  L. 500
---------------------------------------------------------------------
B) Tariffa per la verificazione dei termometri per uso     
|medico                                                     |  L. 300
---------------------------------------------------------------------
C) Tariffa per la verificazione degli alcoolometri:        
|---------------------------------------------------------------------
1. Per ogni termo-alcoolometrico o termodensimetro         |L. 1.000
---------------------------------------------------------------------
2. Per ogni alcoolometrico semplice o densimetro semplice  |  L. 700
---------------------------------------------------------------------
3. Per la verificazione di un punto del termometro oltre i 
|tre prescritti dall'art. 125                               |  L. 200
---------------------------------------------------------------------
4. Per la verificazione di un punto della scala            
|alcoolometrica, oltre i cinque prescritti                  |  L. 200
---------------------------------------------------------------------
D) Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza     
|aventi carattere di precisione:                            
|---------------------------------------------------------------------
1. Per la verificazione della lunghezza di misure a teste  
|ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un    
|metro alla temperatura ambiente                            |L. 2.000
---------------------------------------------------------------------
2. Per la verificazione dei decimetri di un metro          |L. 3.000
---------------------------------------------------------------------
3. Per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro
|e per la verificazione dei centimetri di un doppio         
|decimetro                                                  |L. 3.000
---------------------------------------------------------------------
4. Per la verificazione dei primi 10 millimetri di una     
|lunghezza                                                  |L. 3.000
---------------------------------------------------------------------
E) Tariffe per la verificazione dei pesi aventi carattere  
|di precisione:                                             
|---------------------------------------------------------------------
1. Per la verificazione di una serie di pesi frazionari del
|gramma senza la determinazione dei volumi                  |L. 2.000
---------------------------------------------------------------------
2. Per la verificazione di una serie di pesi, tra un gramma
|e 100 grammi senza la determinazione dei volumi            |L. 2.000
---------------------------------------------------------------------
3. Per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al 
|chilogramma, senza la determinazione dei volumi            |L. 8.000
---------------------------------------------------------------------
4. Per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al 
|miriagramma senza la determinazione dei volumi             |L. 5.000
---------------------------------------------------------------------
5. Per la verificazione di un chilogramma campione, con la 
|determinazione del volume                                  |L. 5.000
---------------------------------------------------------------------
F) Tariffe per la verificazione facoltativa dei manometri, 
|di qualunque tipo, dando le correzioni per unita' intere o 
|multipli di unita' siano esse espresse in kg per cm in     
|atmosfera o in metri di acqua:                             
|---------------------------------------------------------------------
1. Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg per cm          |  L. 500
---------------------------------------------------------------------
2. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg per
|cm ma non maggiore di 30 kg per cm                         |  L. 700
---------------------------------------------------------------------
3. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 30 kg per
|cm ma non maggiore di 100 kg per cm                        |L. 1.000
---------------------------------------------------------------------
4. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg   
|per cm ma non maggiore di 500 kg per cm                    |L. 1.500
---------------------------------------------------------------------
5. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 500 kg   
|per cm                                                     |L. 2.000
---------------------------------------------------------------------
G) Tariffa ad ore di lavoro:                               
|---------------------------------------------------------------------
In ragione di L. 500 all'ora per verificazioni speciali non
|indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre    
|ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di 
|alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui     
|dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e
|masse"".                                                   

|                -  Il  testo  vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 2 aprile
          1948,  n.  796,  come sostituito dall'art. 2 della legge n.
          73/1951, e' il seguente:
                "Art.  5.  -  Le  domande  di  ammissione  alla prima
          verificazione  degli strumenti metrici che ai termini degli
          articoli  6  e  7  del regolamento per la fabbricazione dei
          pesi  e  delle misure approvato con regio decreto 12 giugno
          1902,  n.  226,  possono essere accolte soltanto a mezzo di
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica o del Ministro,
          debbono  essere  corredate dalla quietanza rilasciata da un
          ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso
          di L. 5000.
                Ove   lo   strumento   risulti   ammesso  alla  prima
          verificazione,  il relativo decreto sara' ammesso solo dopo
          il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel
          comma precedente".

          Nota all'art. 1, comma 2:
                Il  testo vigente dell'art. 10 della legge n. 46/1968
          (Disciplina  dei titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli preziosi) e' il seguente:
                "Art.  10.  - Chiunque vende platino, palladio, oro e
          argento   in   lingotti,   verghe,  laminati,  profilati  e
          semilavorati  in  genere  e  chiunque  fabbrica  od importa
          oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi e' tenuto
          ad  apporre  il  proprio  marchio  di  identificazione  sui
          metalli e sugli oggetti posti in vendita.
                Per  ottenere  il  marchio di cui al precedente comma
          gli   interessati   debbono   farne  richiesta  all'Ufficio
          provinciale  metrico  e  del  saggio  dei metalli preziosi,
          unendo  alla  richiesta stessa il certificato di iscrizione
          nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza
          di   versamento,   presso  l'ufficio  stesso,  del  diritto
          erariale  di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di
          aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane
          istituito   presso   le  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  ed  agricoltura  o  di  laboratori  annessi ad
          aziende  commerciali  e  di  lire  100  mila se trattasi di
          aziende industriali.
                Il  diritto di cui al comma precedente e' raddoppiato
          per  quelle  aziende  industriali che impiegano oltre cento
          dipendenti.
                La  concessione dei marchi e' soggetta a rinnovazione
          annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla
          meta'  di  quello  indicato  al  secondo  e terzo comma del
          presente  articolo, da versarsi entro il mese di gennaio di
          ogni  anno all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei
          metalli preziosi.
                Nei   confronti  degli  inadempienti  si  applichera'
          l'indennita'  di  mora  pari  ad  un dodicesimo del diritto
          annuale  per  ogni  mese  o frazione di mese di ritardo nel
          pagamento del diritto.
                Qualora  il  pagamento  non  venga  effettuato  entro
          l'anno,  l'Ufficio  provinciale  metrico  e  del saggio dei
          metalli   preziosi   provvede   al  ritiro  dei  marchi  di
          identificazione,  dandone comunicazione al questore ed alla
          camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
          affinche'   sia  provveduto  al  ritiro  della  licenza  di
          pubblica  sicurezza  ed  alla  cancellazione  dal  registro
          previsto dall'articolo 9.
                Il  pagamento  dei diritti e delle indennita' di mora
          previsti dalla presente legge viene soddisfatto mediante le
          speciali marche "pesi, misure e marchio", in uso presso gli
          uffici   provinciali  metrici  e  del  saggio  dei  metalli
          preziosi, da applicarsi sulle ricevute da essi rilasciate.
                La  domanda  per ottenere il marchio e' soggetta alla
          tassa  di concessione governativa prevista dal n. 141 della
          tabella  allegato  A  dal testo unico approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, n. 121".

          Nota all'art. 1, comma 3:
                Il testo del secondo comma dell'art. 6 della legge n.
          730/1983  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria
          1984), come modificato dal presente comma, e' il seguente:
                "A  decorrere dal 10 gennaio 1985, sono quadruplicati
          i  diritti  di  verificazione periodica biennale dei pesi e
          delle  misure  stabiliti  dall'articolo  7  della  legge 17
          luglio 1954, n. 600".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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