Legge Ordinaria n. 4 del 15/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 20 gennaio 1986 n. 15)
Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unita' sanitarie locali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. In attesa della riforma  istituzionale  delle  unita'  sanitarie
locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1)
e 2), dell'articolo 15 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e
successive modificazioni e integrazioni, sono cosi' sostituiti: 
 
    a) l'assemblea generale e' soppressa. Le relative competenze sono
svolte  dal  consiglio  comunale  o  dall'assemblea  generale   della
comunita' montana o  dall'assemblea  dell'associazione  intercomunale
costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in  relazione
all'ambito territoriale  di  ciascuna  unita'  sanitaria  locale.  Il
numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione  intercomunale
e'  determinato  dalla  regione  e  non  puo'  superare  quello   dei
componenti assegnati al consiglio di un comune che abbia un numero di
abitanti  pari  a  quello  dei   comuni   associati.   I   componenti
dell'anzidetta assemblea sono eletti tra i consiglieri  comunali  dei
comuni associati con voto  limitato.  Su  proposta  del  comitato  di
gestione di cui alla successiva lettera b), il consiglio  comunale  o
l'assemblea  dell'associazione  intercomunale  o  l'assemblea   della
comunita' montana deliberano in materia di: 1)  bilancio  preventivo,
suo assestamento e  conto  consuntivo;  2)  spese  che  vincolano  il
bilancio  oltre  l'anno;  3)  adozione   complessiva   delle   piante
organiche; 4) convenzioni di  cui  all'articolo  44  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833; 5) articolazione  dei  distretti  sanitari  di
base. L'approvazione anche  con  modificazioni  di  detti  atti  deve
intervenire nel termine di quarantacinque giorni  dalla  trasmissione
delle proposte; 
    b) il comitato di  gestione  e'  composto  dal  presidente  e  da
quattro o sei membri, sulla base di quanto  stabilito  dalla  regione
secondo  le  dimensioni  dell'unita'  sanitaria  locale,  eletti,   a
maggioranza,  con  separate  votazioni,  dal  consiglio  comunale   o
dall'assemblea della  associazione  intercomunale,  anche  fuori  del
proprio seno, tra cittadini aventi esperienza  di  amministrazione  e
direzione, documentata da un curriculum, che deve, essere depositato,
a cura di uno o piu' gruppi presenti nel consiglio comunale  o  nella
assemblea della associazione intercomunale, cinque giorni prima della
elezione. Qualora l'ambito territoriale della unita' sanitaria locale
coincida  con  quello  della  comunita'  montana,  le  funzioni   del
presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal
presidente e dalla giunta della comunita' montana. 
  2. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente  legge.  Le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  adeguano  la
propria  legislazione  ai  principi  della   presente   legge   entro
quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore. Entro i successivi
quarantacinque giorni gli organi di gestione delle  unita'  sanitarie
locali devono essere rinnovati in conformita' ai  principi  contenuti
nella presente legge. 
  3. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 15 gennaio 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  DEGAN, Ministro della sanita' 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
          Note all'articolo unico:

            -  Gli organi previsti dal testo dell'art. 15 della legge
          23   dicembre   1978,  n.  833  (Istituzione  del  servizio
          sanitario  nazionale),  secondo  comma,  punti  1 e 2, sono
          rispettivamente  l'assemblea  generale  e  il  comitato  di
          gestione e il suo presidente.
            -  L'art.  25 del decreto del Presidente della Repubblica
          25  luglio  1977,  n.  616  (Attuazione della delega di cui
          all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), prevede che
          "tutte      le     funzioni     amministrative     relative
          all'organizzazione   ed  alla  erogazione  dei  servizi  di
          assistenza  e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli
          22  e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118,
          primo comma, della Costituzione".

            Di    detta    disposizione    sono    stati   dichiarati
          costituzionalmente illegittimi:
              il quinto comma;
              il sesto comma;
              il  settimo comma, limitatamente alle parole: "L'elenco
          di  cui  al  comma  precedente  e approvato con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  Ove, entro il 1
          gennaio  1979, non sia approvata la legge di riforma di cui
          al  precedente  quinto  comma"  e  alle  parole "nonche' il
          trasferimento   dei   beni  delle  IPAB  di  cui  ai  commi
          precedenti";
              il nono comma, limitatamente alle parole: "e delle IPAB
          di  cui  al presente articolo" (C. Cost. 17-30 luglio 1981,
          n. 173).
            Il  testo  dell'art.  25  risultante  dalle modificazioni
          apportate da tale pronunzia e il seguente:
              "Tutte     le    funzioni    amministrative    relative
          all'organizzazione   ed  alla  erogazione  dei  servizi  di
          assistenza  e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli
          22  e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118,
          primo comma, della Costituzione.
              La  regione  determina  con  legge,  sentiti  i  comuni
          interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione
          dei  servizi  sociali  e  sanitari,  promuovendo  forme  di
          cooperazione  fra  gli  enti  locali  territoriali,  e,  se
          necessario promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
          117   della   Costituzione   forme  anche  obbligatorie  di
          associazione fra gli stessi.
              Gli  ambiti territoriali di cui sopra devono concernere
          contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.
              Allorche' gli ambiti territoriali coincidono con quelli
          delle  comunita'  montane  le  funzioni  di cui al presente
          articolo sono assunte dalle comunita' montane stesse.
              La  legge  regionale  disciplina  i  modi e le forme di
          attribuzione  in  proprieta'  o  in uso ai comuni singoli o
          associati  od  a comunita' montane dei beni trasferiti alle
          regioni  a  norma  dei  successivi  articoli  113  e 115, e
          disciplina  l'utilizzo  dei  beni  e del personale da parte
          degli  enti  gestori, in relazione alla riorganizzazione ed
          alla  programmazione dei servizi disposte in attuazione del
          presente articolo.
              Le  attribuzioni  degli  enti  comunali  di assistenza,
          nonche'  i  rapporti  patrimoniali  ed  il  personale. sono
          trasferiti  ai  rispettivi  comuni  entro e non oltre il 30
          giugno  1978.  Le  regioni con proprie leggi determinano le
          norme  sul  passaggio  del  personale,  dei  beni  e  delle
          funzioni  dei  disciolti  enti  comunali  di  assistenza ai
          comuni,  nel  rispetto  dei diritti acquisiti dal personale
          dipendente.
              Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della
          finanza  locale, la gestione finanziaria delle attivita' di
          assistenza   attribuite   ai  comuni  viene  contabilizzata
          separatamente  e  i  beni  degli  ECA  -  Enti  comunali di
          assistenza   conservano   la  destinazione  di  servizi  di
          assistenza  sociale  anche  nel caso di loro trasformazione
          patrimoniale.

            Il  testo  dell'art.  44 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833  (Istituzione  del servizio sanitario nazionale), e' il
          seguente:

              "Art. 44. (Convenzioni con istituzioni sanitarie). - Il
          piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la
          necessita'  di  convenzionare le istituzioni private di cui
          all'articolo  precedente, tenendo conto prioritariamente di
          quelle gia' convenzionate.

            La legge regionale stabilisce norme per:
              a)  le  convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le
          istituzioni  private  di  cui  all'articolo  precedente, da
          stipularsi  in  armonia  col  piano  sanitario  regionale e
          garantendo  la  erogazione  di  prestazioni  sanitarie  non
          inferiori  a  quelle  erogate  dai corrispondenti presidi e
          servizi delle unita' sanitarie locali;
              b)  le  convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le
          aziende termali di cui all'articolo 36.
            Dette  convenzioni  sono stipulate dalle unita' sanitarie
          locali  in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro
          della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
            Le  convenzioni  stipulate  a norma del presente articolo
          dalle  unita'  sanitarie  locali  competenti per territorio
          hanno  efficacia  anche per tutte le altre unita' sanitarie
          locali del territorio nazionale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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