Legge Ordinaria n. 45 del 28/02/1986 (Pubblicata nella G. U del 1 marzo 1986 n. 50)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   787,  concernente
fiscalizzazione   degli   oneri   sociali,  sgravi  contributivi  nel
Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici, e' convertito
in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "8-bis.    L'autenticazione   delle   sottoscrizioni   di   cui
all'articolo  20  della  legge  4  gennaio  1968, n. 15, e successive
modificazioni  e  integrazioni, non e' richiesta per le dichiarazioni
di   responsabilita'   da   rilasciarsi   per   ottenere  prestazioni
previdenziali o assistenziali obbligatorie".
    All'articolo 3:
      sono  soppresse le parole: ", anche attraverso il confronto con
le parti sociali interessate,".
    All'articolo 4:
      dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
      "9-bis. Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione
generale  obbligatoria",  di  cui all'articolo 19, primo comma, della
legge  21  dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai
trattamenti  integrativi  per  i  quali,  in applicazione di norme di
legge  o  di  regolamento,  sia  prevista la riduzione automatica dei
trattamenti  stessi  in  relazione  all'attribuzione,  sulla pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al
terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
      9-ter.  Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  791, convertito in legge, con
modificazioni,   dalla   legge  26  febbraio  1982,  n.  54,  restano
confermate per l'anno 1986";
      il comma 10 e' sostituito dal seguente:
      "10.  All'onere derivante dall'applicazione dei comuni da 1 a 8
del  presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per
l'anno  1986,  si  provvede,  quanto  a  lire  205 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a
lire  77  miliardi,  con l'utilizzo di una corrispondente quota delle
maggiori   entrate   realizzate   nell'anno   1985  per  effetto  del
decreto-legge  6  dicembre  1985,  n.  699, convertito dalla legge 31
gennaio   1986,   n,   14,   recante   modificazioni  delle  aliquote
dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi".
    All'articolo 5:
      il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Alle  conseguenti  minori  entrate,  valutate  in  lire  5
miliardi   per  l'anno  1986,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno medesimo, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento".
    All'articolo 6:
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "3-bis.  All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio
1985,  n.  23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
aprile  1985, n. 143, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
gli  investimenti  non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di
cui  sopra  puo'  essere  effettuata  anche sulla base di una perizia
giurata presentata dall'operatore economico"".
    All'articolo 7:
      il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.   Per  consentire  al  Ministero  degli  affari  esteri  di
provvedere   agli  studi  di  cui  all'articolo  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attivita' di
ricerca   e  di  promozione  scientifica  e  culturale  connesse,  e'
autorizzata  la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal
1986  al  1990,  al  cui  onere  si  provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1986-1988,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce
"Proroga  dell'attivita' di coordinamento di cui alla legge n. 73 del
1977"".
    All'articolo 8:
      al  comma  1, le parole: "31 maggio 1986" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 1986".
    All'articolo 9:
      il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione
risultanti  dai  consuntivi  al  31  dicembre  1983,  deliberati  dai
competenti   organi   degli   enti  autonomi  lirici  ed  istituzioni
concertistiche  assimilate,  e  le esposizioni debitorie riconosciute
con  decreto  ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento
ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, al netto
degli  interessi  maturati  nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono
assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:

Ente autonomo teatro comunale
di Firenze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.682.244.900;
Ente autonomo teatro dell'Opera
di Genova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.859.386.467;
Ente autonomo teatro S. Carlo
di Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.866.116.293;
Ente autonomo teatro Massimo
di Palermo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.394.754.267;
Ente autonomo teatro dell'Opera
di Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.521.601.121;
Ente autonomo teatro regio
di Torino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.507.982.622".

      il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel
limite  massimo  dell'esposizione  debitoria  assunta dallo Stato, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312";
      il comma 3 e' soppresso.
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 10 marzo 1986.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)