Legge Ordinaria n. 488 del 09/08/1986 (Pubblicata nella G. U del 18 agosto 1986 n. 190)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 1 luglio 1986, n.  318,  recante  provvedimenti
urgenti per la finanza locale, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni: 
    Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 1-bis. (Controllo della gestione).  -  1.  I  comuni  e  le
province sono tenuti a rispettare  nelle  variazioni  di  bilancio  e
durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti
in  bilancio  per  la  copertura  delle  spese  correnti  e  per   il
finanziamento  degli  investimenti,  secondo  le  norme   finanziarie
stabilite dalla legge. 
    2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un  disavanzo
di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero
della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali
adottare,  non  oltre  il  15  ottobre  di  ciascun  anno,   apposita
deliberazione con la quale siano  previste  le  misure  necessarie  a
ripristinare il pareggio. La deliberazione e' allegata al  consuntivo
dell'esercizio relativo. 
    3.  La  deliberazione   del   conto   consuntivo   dell'esercizio
finanziario  e'  adottata  entro  il  30   settembre   dell'esercizio
successivo.  Qualora  per  eventi  straordinari  ed   imprevisti   il
consuntivo si chiuda con un  disavanzo  di  amministrazione  o  rechi
l'indicazione  di  debiti  fuori  bilancio,  i  consigli  comunali  e
provinciali adottano, entro il successivo 15  ottobre,  provvedimenti
per il riequilibrio della gestione, anche impegnando  l'esercizio  in
corso o  inderogabilmente  i  primi  due  immediatamente  successivi.
All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione  di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti  e  di  quelle  aventi
specifica destinazione per legge. Possono anche essere  utilizzati  i
proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi. 
    4.  Il   conto   consuntivo   deliberato,   con   gli   eventuali
provvedimenti  di  cui  al  comma  3,  e'  allegato  al  bilancio  di
previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario
per il controllo da parte del competente organo regionale". 
  All'articolo 4: 
    al comma 6, le parole: "entro il 31 agosto" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 15 settembre". 
  All'articolo 6: 
    al comma 3, il secondo periodo e' soppresso. 
  All'articolo 8: 
    al comma  3,  le  parole:  "del  6  per  cento  semestrale"  sono
sostituite dalle seguenti:  "riconosciuto  sui  depositi  degli  enti
locale dalla disciplina della tesoreria unica al momento  dell'inizio
dell'operazione". 
  All'articolo 9: 
    al comma 6, le parole: "finora  operate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "operate fino al 30 dicembre 1985". 
  Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 9-bis. (Contrazione di mutui da  parte  di  aziende  speciali
municipalizzate, provincializzate o  consortili).  -  1.  Le  aziende
speciali  municipalizzate,  provincializzate  o  consortili,   previa
deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente  proprietario,
e le societa'  per  azioni  a  prevalente  capitale  di  enti  locali
territoriali che  gestiscono  pubblici  servizi  sono  autorizzate  a
contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi  e  prestiti,  con
gli istituti di previdenza e con gli altri istituti  di  credito  che
concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si  applicano
le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9. 
  2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni  di  cui
alla legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata, da ultimo, dalla  legge
3 novembre 1971, n. 1069. 
  3.  Sino   all'entrata   in   vigore   della   legge   di   riforma
dell'ordinamento  dei  servizi  pubblici  degli   enti   locali,   e'
consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la  gestione
di  servizi  in  concessione  o  appaltati  a  terzi  ovvero  gestiti
direttamente  in  economia,  esclusivamente   qualora   si   accresca
l'efficienza del servizio qualora si produca lievitazione degli oneri
a carico degli enti locali. 
  4. E' in ogni caso  consentita  l'assegnazione  di  nuovi  servizi,
comunque  gestiti,  a  preesistenti  aziende  speciali,  nonche'   la
costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di
una o piu' preesistenti aziende speciali  municipalizzate  da  porre,
contestualmente, in liquidazione". 
  All'articolo 10: 
    dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
    "6-bis. Limitatamente alla  costruzione  e  al  completamento  di
opere volte alla protezione dell'ambiente, tra le quali collettori ed
impianti di depurazione,  l'onere  di  ammortamento  non  coperto  da
contributo regionale e' assunto a carico del bilancio dello Stato nei
comuni i cui territori siano stati interamente vincolati con apposito
decreto ministeriale ai sensi della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
modificata ed integrata dal decreto-legge 27  giugno  1985,  n.  312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.  La
spesa e' finanziata con i fondi detratti dalle  somme  trasferite  ai
sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 6 sui mutui estinti". 
  All'articolo 11: 
    al comma 2, lettera a), dopo le  parole:  "gli  istituti  d'arte"
sono aggiunte le seguenti: ", i conservatori di musica e le accademie
di belle arti"; 
    al comma 2, lettera b), numero 2, dopo le parole: "5 agosto 1975,
n. 412," sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  finanziate  da  comuni  e
province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali  o
con mezzi propri,"; 
    al comma 2, lettera b), numero 3, dopo  le  parole:  "di  secondo
grado, ", sono aggiunte le seguenti: "compresi i licei artistici, gli
istituti d'arte, i conservatori di musica e  le  accademie  di  belle
arti,"; 
    al comma 3, sono soppresse le  parole:  "in  misura  dell'80  per
cento, elevabile al 100 per cento nei confronti di quegli enti che si
trovino nell'impossibilita' di garantire,  con  i  propri  mezzi,  in
tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata". 
  All'articolo 14: 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Il minimo tariffario di cui all'articolo 31 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  639,  afferente  le
affissioni di urgenza, notturne e festive, deve intendersi maggiorato
in relazione agli  aumenti  intervenuti  dopo  la  pubblicazione  del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972. 
    I comuni  possono  attribuire,  con  motivata  deliberazione  del
consiglio comunale, il gettito di cui sopra, in  tutto  o  in  parte,
all'effettiva gestione del servizio"; 
    dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
    "4-bis.  L'ultimo  comma  dell'articolo  21   del   decreto   del
presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  639,  e'  sostituito
dal seguente: 
    "La pubblicita' annuale va computata ad anno solare e le frazioni
di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno  liquidate  in
dodicesimi. La durata di tale pubblicita'  si  intende  prorogata  di
anno in  anno  col  semplice  pagamento  della  relativa  imposta  da
eseguirsi nei trenta giorni precedenti la scadenza di  ciascun  anno.
Il pagamento cosi' eseguito sostituisce la dichiarazione annuale". 
    4-ter. I limiti previsti dal secondo comma dell'articolo  22  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono
cosi' modificati: 
      lire 900.000 per i comuni di I e II classe; 
      lire 600.000 per i comuni di III e IV classe; 
      lire 300.000 per i comuni di V, VI e VII classe. 
      4-quater. Gli importi unitari finali di tariffa e i  versamenti
della  imposta  comunale  sulla  pubblicita'  e  dei  diritti   sulle
pubbliche affissioni, nonche' delle relative sanzioni  ed  accessori,
sono arrotondati alle cento lire superiori. 
      4-quinquies.  Il  diritto  accessorio  di  lire  300,  di   cui
all'articolo 54  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 639, si applica per il rilascio di ogni bolletta. 
      4-sexies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti e restano validi gli atti e i provvedimenti  adottati
dai comuni e dai concessionari, fino alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  in  applicazione
delle tariffe per la pubblicita' luminosa  od  illuminata  e  per  le
pubbliche affissioni, di cui all'altimo  comma  dell'articolo  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  639,  ed
al penultimo comma dell'articolo 30 della stesso decreto, intese come
tariffe di base. 
      4-septies.  L'attivita'  pubblicitaria  effettuata  nell'ambito
delle ferrovie dello. Stato ai sensi della legge 18  marzo  1959,  n.
132, quando sia  visibile  o  percettibile  anche  da  vie  o  piazze
pubbliche, e' sottoposta anche  all'autorizzazione  comunale  di  cui
all'articolo 28, ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  639,  per  quanto  attiene   alle
affissioni, o all'autorizzazione stabilita  dai  singoli  regolamenti
comunali per quanto attiene  alla  pubblicita'.  L'autorizzazione  si
intende rilasciata in assenza  di  contraria  motivata  comunicazione
entro trenta giorni dalla richiesta". 
    Dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 16-bis.  (Sostituzione  dell'articolo  12  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10). - 1. L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 12. (Destinazione dei proventi delle concessioni). 
    - 1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni  di  cui  agli
articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato  presso  la
tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle  opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di  complessi
edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle  aree  da
espropriare per la realizzazione dei  programmi  pluriennali  di  cui
all'articolo 13, nonche', nel limite massimo  del  30  per  cento,  a
spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale"". 
    All'articolo 17: 
      al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
      "La tariffa del servizio fognature e' elevata ad un massimo  di
100 lire". 
    2. Restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  dagli
articoli da 1 a 10, dall'articolo 11, commi 1, 5, 6, 7, 8, 9 e  10  e
dal titolo III - Altre disposizioni fiscali -  del  decreto-legge  30
dicembre 1985, n. 789, dal titolo I - Bilanci, trasferimenti e  mutui
- e dal titolo III - Altre disposizioni fiscali -  del  decreto-legge
28 febbraio 1986, n. 47, nonche' dal titolo I e dal  titolo  III  del
decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133. 
 

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