Legge Ordinaria n. 61 del 10/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 13 marzo 1986 n. 60)
Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La misura delle scorte di riserva che gli importatori  di  prodotti
petroliferi finiti,  esclusi  gli  importatori  di  gas  di  petrolio
liquefatti, di bitumi e di basi per oli lubrificanti, sono  obbligati
a  costituire  ai  sensi   dell'articolo   21,   primo   comma,   del
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' stabilita  al
20 per cento  delle  quantita'  di  ciascun  prodotto  importate  dal
singolo operatore. 
  La scorta e' mantenuta per un anno dalla data dell'importazione. 
  L'obbligo di scorta di  cui  alla  presente  legge  non  esonera  i
titolari di concessione di impianti di lavorazione e di  deposito  di
oli minerali dagli altri obblighi di scorta loro spettanti  in  forza
delle rispettive concessioni. 
  Per le importazioni di prodotti petroliferi  finiti  da  parte  dei
produttori di elettricita' l'obbligo delle  scorte  e'  compreso  nei
limiti globali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 776. 
  Gli importatori di prodotti petroliferi  finiti  sono  tenuti  agli
obblighi di cui all'articolo 5, lettera c), del regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito in legge dalla  legge  8  febbraio
1934, n. 367. 
  Per  l'inosservanza  dell'obbligo  della  tenuta  delle  scorte  di
riserva, di cui al primo comma, si  applicano  le  sanzioni  previste
dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10  febbraio  1981,  n.
22. 
  L'inosservanza degli obblighi di cui al quinto comma e' punita  con
la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque  milioni
di lire. 
  Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo,  quarto,  sesto  e
settimo si applicano fino all'entrata in vigore di quelle di  cui  al
successivo articolo 2. 
 
          Nota all'art. 1, primo comma:
              Il  D.L.  n.  688/1982 (testo coordinato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 332 del 2 dicembre 1982) reca: "Misure urgenti
          in materia di entrate fiscali".
            Per  il testo dell'art. 21, primo comma, di detto decreto
          v. nelle note all'art. 2, settimo comma.

          Nota all'art. 1, quarto comma:
            Il   D.P.R.   n.   776/1982  recante:  "Attuazione  della
          direttiva  (CEE)  n.  75/339 che stabilisce l'obbligo degli
          Stati  membri  di  mantenere un livello minimo di scorte di
          combustibili fossili presso le centrali termoelettriche" e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 298 del 28
          ottobre 1982.

          Nota all'art 1, quinto comma:
            Il   R.D.L.   n.  1741/1933  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  301  del 30 dicembre 1933) reca: "Disciplina
          dell'importazione,  della lavorazione, del deposito e della
          distribuzione  degli  oli  minerali  e  dei carburanti". Si
          trascrive il testo dell'art. 5:
            "Art.  5.  - Sulle domande di concessione provvede, a suo
          giudizio  insindacabile, il Ministro per le corporazioni di
          concerto  con il Ministro per le finanze, sentito il parere
          della commissione indicata all'art. 15.
            La concessione e' subordinata alle condizioni seguenti:
              (Omissis).
            c)  il titolare della concessione e' altresi' tenuto alla
          osservanza  degli  obblighi  previsti dalle lettere b), c),
          e), f), g), dell'art. 3".

          Nota all'art. 1, sesto comma:
            La  legge n. 22/1981 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n.  47 del 17 febbraio 1981) reca: "Disciplina delle scorte
          petrolifere". Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 1 di
          detta legge v. nelle note all'art. 2, settimo comma.

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