Legge Ordinaria n. 73 del 25/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 25 marzo 1986 n. 70)
Delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, fino  al  30
giugno 1987, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria,
su proposta del Ministro delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione   economica   e
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  le  disposizioni
occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione
e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine  speciali
diverse  dall'acqua  ragia  minerale,  sulla  benzina,  sul  petrolio
diverso da quello lampante; nonche' sulla  benzina  agevolata  per  i
turisti stranieri, sul  prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",  sul
petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico,
sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli  combustibili
diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui,
rispettivamente alle lettere B), punto 1), E), punto  1),  D),  punto
3), F), punto 1) e H), punti 1-b),  1-c)  e  1-d),  della  tabella  B
allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi: 
    a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno  disposti  tenendo
conto delle  variazioni  dei  prezzi  medi  europei,  che  comportino
riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno; 
    b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura
pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e,  per  il
"Jet Fuel JP/4", in misura corrispondente al rapporto  di  tassazione
rispetto all'aliquota normale; per gli oli  combustibili  diversi  da
quelli speciali, semifluidi, fluidi  e  fluidissimi  l'aumento  o  la
riduzione di imposta saranno disposti in misura  corrispondente  alla
variazione di aliquota apportata agli oli  da  gas  e  tenendo  conto
della  quantita'  di  essi  mediamente  contenuta  nei  predetti  oli
combustibili; 
    c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno
disposti solo se la variazione dei prezzi medi europei  riguardi  sia
la destinazione per uso autotrazione sia quella per uso riscaldamento
e saranno limitati ad un importo pari a quello  della  variazione  di
minore entita'. 
  2. I decreti indicati al comma 1  del  presente  articolo  dovranno
essere  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  contestualmente  alla
delibera o al comunicato del CIP ed avranno effetto dalla data  della
loro pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 1:
              La  legge  n.  32/1973  reca  modificazioni  al  regime
          fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La
          tabella  B  elenca  i  prodotti petroliferi da ammettere ad
          aliquota   ridotta   di   imposta  di  fabbricazione  sotto
          l'osservanza delle norme prescritte.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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