Legge Ordinaria n. 742 del 22/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 7 novembre 1986 n. 259 Suppl. ord.)
Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                (Ambito di applicazione della legge) 
 
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano  agli  enti  e
alle  imprese  che  esercitano  o  gestiscono  nel  territorio  della
Repubblica le assicurazioni e le operazioni  indicate  per  rami  nel
punto A) della tabella allegata  o  assumono,  in  corrispettivo  dei
contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere  capitali  o  rendite
con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti. 
  2. Le disposizioni della presente legge non si applicano: 
    a)  alle  amministrazioni  pubbliche,  agli  enti  di  previdenza
amministrati per legge dal Ministero del tesoro, agli istituti,  agli
enti, alle casse e ai fondi comunque denominati  che  gestiscono,  in
favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme  di
previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio; 
    b)  alle  societa'  di  mutua  assicurazione,  quando   ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni: 
      1) previsione  nello  statuto  della  possibilita'  di  esigere
contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o  di  ricorrere
al concorso di terzi obbligati; 
      2) ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle
attivita' indicate nell'allegato, in  misura  in  lire  italiane  non
eccedente il controvalore di 500.000 unita' di conto europee  durante
tre esercizi consecutivi. Se tale importo  e'  superato  durante  tre
esercizi  consecutivi,  le  disposizioni  della  presente  legge   si
applicano a decorrere dal quarto anno; 
      c) agli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di
decesso qualora le prestazioni siano  erogate  in  natura  o  qualora
l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle  spese
funerarie per un decesso determinato nella misura di cui alla lettera
e) dell'articolo 10 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni; 
      d) alle societa' di mutuo soccorso  costituite  a  norma  della
legge 15 aprile 1886, n. 3818. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 2, lettera c):
            Il testo dell'art. 10, lettera e), del D.P.R. n. 597/1973
          (Istituzioni  e  disciplina  dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche), e' il seguente:
            "Dal   reddito  complessivo  si  deducono,  se  non  sono
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono   a  formarlo  e  purche'  risultino  da  idonea
          documentazione,    i    seguenti    oneri   sostenuti   dal
          contribuente:
              (omissis).
              c) le spese funebri sostenute in dipendenza della morta
          di  persone  indicate  nell'art.  433  del  codice  civile,
          nonche'  degli  affiliati,  per un importo complessivamente
          non superiore a lire un milione".
            Le persone indicate nell'art. 433 del codice civile sono:
              1) il coniuge;
              2)  i  figli  legittimi  o  legittimati  o  naturali  o
          adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche
          naturali;
              3)  i  genitori  e,  in  loro  mancanza, gli ascendenti
          prossimi, anche naturali; gli adottanti;
              4) i generi e le nuore;
              5) il suocero e la suocera;
              6)  i  fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
          precedenza dei germani sugli unilaterali.

          Nota all'art. 1, comma 2, lettera d):
            La  legge  n.  3818/1886 reca: "Costituzione legale delle
          societa' di mutuo soccorso".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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