Legge Ordinaria n. 878 del 17/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 20 dicembre 1986 n. 295)
Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
    Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

  1.  Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito
dall'articolo  4  della  legge  26  aprile  1982,  n.  181, presso la
Segreteria  generale  della programmazione economica, e' disciplinato
dalle norme della presente legge.
  2.  Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e
dei   criteri   stabiliti   dal  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica,
con specifico riguardo alla Valutazione dei costi e dei benefici, dei
piani  e  progetti  di  investimenti  dello  Stato e degli altri enti
pubblici  e  loro aziende da sottoporre al Consiglio dei Ministri, al
CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di
rispondenza  dei  singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e,
nel   caso   di  finanziamenti  relativi  a  progetti  immediatamente
eseguibili,  determinando altresi' le relative graduatorie. Il Nucleo
provvede altresi' alla diffusione delle tecniche e delle procedure di
valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di
piani  e  progetti  di  investimenti nell'ambito dell'amministrazione
centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome.
  3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida
al  Nucleo  di  valutazione,  a  richiesta  dei Ministri competenti e
compatibilmente  con  l'assolvimento  dei  compiti di cui al comma 2,
l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti
di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  4  della  legge  n. 181/1982 (Legge
          finanziaria 1982) e' il seguente:
            "Art.  4. - In via transitoria, e Fino a quando non sara'
          stato   riordinato   il  Ministero  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, e' istituito presso la segreteria
          generale   della  programmazione  economica,  alle  dirette
          dipendenze   del   segretario   generale,   il   Nucleo  di
          valutazione  degli  investimenti  pubblici.  Il  Nucleo  ha
          compiti  di  istruttoria  tecnica dei piani di investimenti
          pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi
          e dei benefici ed in via preliminare all'esame da parte del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          e del Consiglio dei Ministri.
            Il  Nucleo  di  valutazione  e'  composto  da non piu' di
          quindici  membri,  nominati a tempo determinato con decreto
          del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
          che   abbiano   particolare   competenza   in:  materia  di
          formulazione  ed  analisi  dei  piani, programmi e relativi
          finanziamenti, scelti tra:
              a)  il  personale  appartenente ai ruoli dei professori
          universitari   ordinari  o  associati,  e  dei  ricercatori
          universitari;
              b)   il   personale  appartenente  ai  ruoli  di  altre
          amministrazioni  dello  Stato,  civili e militari, anche ad
          ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici;
              c)  persone  non  appartenenti alle categorie di cui ai
          punti a) e b), aventi specifiche esperienze professionali.
              I  membri  del  Nucleo  di  valutazione  sono tenuti al
          rispetto del segreto d'ufficio.
              Ai  membri  di cui alla lettera a) del secondo comma si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  13  del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
              Ai  membri  di cui alla lettera b) del secondo comma si
          applicano   le   disposizioni   di   cui   all'art.  5  del
          decreto-legge  24  luglio 1973, n. 428, convertito in legge
          dalla legge 4 agosto 1973, n. 497.
              Con   decreto   del   Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro del
          tesoro,  viene  determinata la remunerazione dei membri del
          Nucleo  di  valutazione,  in armonia con i criteri correnti
          per  la  determinazione  dei compensi per attivita' di pari
          qualificazione professionale.
              Al  Nucleo  sono  addetti  non piu' di sette impiegati,
          designati  con  decreto  del  Ministro  del bilancio, anche
          mediante distacco da altre amministrazioni dello Stato.
              Con   decreto   del   Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  vengono definite le procedure ed
          impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo.
              Il   Ministro   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica riferisce al Parlamento sull'attivita' svolta dal
          Nucleo  fornendo le informazioni, le notizie ed i documenti
          che  le  competenti  Commissioni permanenti ritengono utili
          per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.
              All'onere  derivante  per il compenso ai componenti del
          Nucleo,  nonche' per la fornitura di attrezzature e servizi
          tecnici    necessari   al   suo   funzionamento,   valutato
          complessivamente   in   lire   1.300   milioni  per  l'anno
          finanziario   1982,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione,  quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856 e,
          quanto a lire 500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del tesoro per il
          medesimo    anno    finanziario,    all'uopo   parzialmente
          utilizzando  le  voci: "Delega legislativa al Governo della
          Repubblica   per  la  riorganizzazione  del  Ministero  del
          bilancio  e della programmazione economica e degli istituti
          ad esso connessi".
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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