Legge Ordinaria n. 904 del 17/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 29 dicembre 1986 n. 300)
Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  I  commi terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931,  n.  773, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 20 maggio
1965, n. 507, sono sostituiti dai seguenti:
  "L'installazione  e  l'uso  di  apparecchi  e  congegni automatici,
semiautomatici  ed  elettronici  da  gioco d'azzardo sono vietati nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
  Si  considerano  apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o
elettronici  per  il  gioco  d'azzardo quelli che possono dar luogo a
scommesse  o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o
in   natura,  escluse  le  macchine  vidimatrici  per  il  gioco  del
Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.
  Per   gli   apparecchi  e  congegni  automatici,  semiautomatici  e
elettronici  da  trattenimento  e da gioco di abilita' il premio puo'
consistere  nella  ripetizione  di  una partita e per non piu' di tre
volte.
  Oltre   le  sanzioni  previste  dal  codice  penale  per  il  gioco
d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000
a  L.  10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e
congegni, che devono essere distrutti.
  In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
  Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio,
la  licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di
recidiva,  e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata
e  con  le  modalita'  previste  dall'articolo  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            L'art.  110  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza  approvato  con R.D. n. 773/1931, come modificato
          dall'art. 1 della legge dispone:
            "Art.  110.  -  In tutte le sale da bigliardo o da giuoco
          deve  essere  esposta  una  tabella, vidimata dal Questore,
          nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche
          quelli  che  l'autorita'  stessa  ritenga  di  vietare  nel
          pubblico interesse.
            Nella   tabella   predetta  deve  essere  fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse.
            L'installazione   e   l'uso   di  apparecchi  e  congegni
          automatici,   semiautomatici   ed   elettronici   da  gioco
          d'azzardo  sono  vietati  nei  luoghi  pubblici o aperti al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
            Si   considerano   apparecchi   e   congegni  automatici,
          semiautomatici  o elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che  possono  dar luogo a scommesse o consentono la vincita
          di  un  qualsiasi  premio in danaro o in natura, escluse le
          macchine   vidimatrici   per   il   gioco  del  Totocalcio,
          dell'Enalotto e del Totip.
            Per  gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
          e  elettronici  da  trattenimento e da gioco di abilita' il
          premio  puo'  consistere nella ripetizione di una partita e
          per non pia di tre volte.
            Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco
          d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L.
          1.000.000 a L. 10.000.000.
            E'  inoltre  disposta  la  confisca  degli  apparecchi  e
          congegni, che devono essere distrutti.
            In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
            Se  il contravventore e' titolare di licenza per pubblico
          esercizio,  la  licenza  e' sospesa per un periodo da uno a
          sei  mesi  e,  in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco
          competente,  con  ordinanza  motivata  e  con  le modalita'
          previste  dall'articolo 19 del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
            Il  testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione
          della  delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
          n.     382     "Norme    sull'ordinamento    regionale    e
          sull'organizzazione   della   Pubblica   amministrazione"),
          citato nell'articolo soprariportato, e' il seguente:
            "Art.  19. (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai
          comuni  le  seguenti  funzioni  di cui al testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
              1)  il  rilascio  della licenza prevista dall'art. 60 e
          dalle  altre  disposizioni  speciali  vigenti in materia di
          impianto  ed  esercizio  di  ascensori  per il trasporto di
          persone o di materiali;
              2)  il  rilascio  della  licenza  per  l'esercizio  del
          mestiere  di guida, interprete, corriere o portatore alpino
          e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
              3)  la  ricezione dell'avviso preventivo per le riprese
          cinematografiche  in  luogo  pubblico o aperto al pubblico,
          previsto dall'art. 76;
              4)  il  rilascio  della  licenza temporanea di esercizi
          pubblici  in  occasione  di fiere, mercati o altre riunioni
          straordinarie  previsti  dall'art.  103,  primo  e  secondo
          comma;
              5)  la  concessione  della licenza per rappresentazioni
          teatrali  o  cinematografiche,  accademie,  feste da ballo,
          corse  di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti,
          per  aperture  di  esercizio  di circoli, scuole di ballo e
          sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
              6)  la  licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni
          di  rarita',  persone,  animali,  gabinetti ottici ed altri
          oggetti  di  curiosita'  o per dare audizioni all'aperto di
          cui all'art. 69;
              7)  i  poteri  in  ordine  alla  licenza per vendita di
          alcoolici  e  autorizzazione per superalcoolici di cui agli
          articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
              8)  la  licenza  per  alberghi, compresi quelli diurni,
          locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri
          esercizi   in  cui  si  vendono  o  consumano  bevande  non
          alcooliche,  sale pubbliche per biliardi o per altri giochi
          leciti,  stabilimenti  di  bagni,  esercizi  di  rimessa di
          autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
              9)  la  licenza  di  agibilita'  per teatri o luoghi di
          pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
              10)  i  regolamenti  del  prefetto per la sicurezza nei
          locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
              11)  le  licenze  di  esercizio  di  arte  tipografica,
          litografica  e  qualunque  arte  di  stampa o di produzione
          meccanica   o  chimica  in  molteplici  esemplari,  di  cui
          all'art. 111;
              12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64,
          terzo   comma,   relativi  alle  manifatture,  fabbriche  e
          depositi di materie insalubri o pericolose;
              13)  la  licenza temporanea agli stranieri per mestieri
          ambulanti di cui all'art. 124;
              14)  la registrazione per mestieri ambulanti (venditori
          di  merci,  di  generi  alimentari  e bevande, di scritti e
          disegni,   merciaiolo,  saltimbanco,  cantante,  suonatore,
          servitore  di  piazza,  facchino,  cocchiere, conduttore di
          veicoli  di  piazza,  barcaiolo,  lustrascarpe  e  mestieri
          analoghi) di cui all'art. 121;
              15)  la  licenza  per  raccolta  di  fondi  od oggetti,
          collette o questue di cui all'art. 156;
              16)  i  provvedimenti  per  assistenza ad inabili senza
          mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
              17)  la licenza di iscrizione per portieri e custodi di
          cui all'art. 62;
              18)  la  dichiarazione  di commercio di cose antiche od
          usate di cui all'art. 126.
              Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli
          enti  locali  territoriali, i consigli comunali determinano
          procedure  e  competenze  dei  propri  organi  in relazione
          all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
              In  relazione  alle  funzioni  attribuite  ai comuni il
          Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
          puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
          direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
              I  provvedimenti  di  cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9),
          11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione
          al  prefetto  e devono essere sospesi, annullati o revocati
          per motivata richiesta dello stesso.
              Il  diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma,
          numeri  5)  6),  7),  8),  9), 11), 13), 14), 15) e 17), e'
          efficace solo se il prefetto esprime parere conforme".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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