Legge Ordinaria n. 92 del 03/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 9 aprile 1986 n. 82)
Proroga della permanenza all'estero di personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico 
 
  Il  personale  di  ruolo  delle  amministrazioni  dello  Stato,  in
servizio all'estero alla data del 10 settembre 1985  in  qualita'  di
direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti  italiani  di
cultura, per il quale l'articolo 7 della legge  25  agosto  1982,  n.
604, dispone la restituzione ai ruoli di provenienza nel  periodo  10
settembre 1985 - 9 settembre 1987, puo' essere mantenuto in  servizio
all'estero per un  ulteriore  biennio  decorrente  dalla  data  della
rispettiva restituzione  ai  ruoli  di  provenienza,  ovvero  esservi
nuovamente impiegato, qualora nel frattempo restituito ai ruoli,  per
un ulteriore biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a condizione che risultino vacanti i  relativi  posti
in organico. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 3 aprile 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
          Nota all'articolo unico:
            La  legge  n.  604/1982 reca: "Revisione della disciplina
          sulla  destinazione del personale di ruolo dello Stato alle
          istituzioni  scolastiche  e  culturali italiane funzionanti
          all'estero  nonche' ai connessi servizi del Ministero degli
          affari  esteri".  Il testo dell'art. 7 della predetta legge
          e' il seguente:
            "Art.   7.   (Durata   del  servizio  all'estero).  -  La
          permanenza all'estero del personale di cui all'art. 1 della
          presente  legge  non  puo'  essere  superiore ad un periodo
          complessivo  di  7  anni  scolastici; per i direttori degli
          istituti  di  cultura  italiana  all'estero non puo' essere
          superiore ad un periodo complessivo di 10 anni scolastici.
            Il  personale  di  ruolo in servizio all'estero, ai sensi
          del  regio  decreto  12 febbraio 1940, n. 740, alla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, vi potra' essere
          mantenuto  in  servizio  per un ulteriore periodo di 4 anni
          scolastici, fatta salva la possibilita' di venir nuovamente
          impiegato  presso  le  istituzioni  scolastiche e culturali
          all'estero,   previo   espletamento   delle   procedure  di
          selezione di cui all'art. 1 della presente legge.
            Il  personale  di  ruolo in servizio all'estero, ai sensi
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 gennaio
          1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente
          legge, vi potra' essere mantenuto in servizio per i periodi
          massimi di seguito indicati:
              a)   se  si  trova  nel  primo  settennio  di  servizio
          all'estero:  per  un  ulteriore  periodo  di 4 anni dopo il
          compimento del settennio stesso;
              b)  se  si  trova  nel  secondo  settennio  di servizio
          all'estero: al compimento del settennio stesso.
              Al  personale  da  destinare  alle  scuole europee, ivi
          compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme
          dello  statuto  del  personale docente di dette scuole, che
          prevedono   la   conferma   in   servizio  per  periodi  di
          insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di
          prova".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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