Legge Ordinaria n. 926 del 23/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 2 gennaio 1987 n. 1)
Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981,
n.  453,  gia'  prorogato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 25, comma
19-bis,  del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1987.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  2  della legge n. 453/1981 (Rinnovo
          della  delega  prevista  dall'art. 72 della legge 16 maggio
          1978,  n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n.
          827,  per  l'estensione  alla  regione  Valle d'Aosta delle
          disposizioni  del  D.P.R.  24  luglio  1977, n. 616), e' il
          seguente:
            "Art.  2.  -  Il Governo e' altresi' delegato ad emanare,
          entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti  aventi  forza di legge ordinaria per
          completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla
          legge  costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4, alla regione
          Valle   d'Aosta   in  materia  di  industria  e  commercio,
          previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana
          e  rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e
          comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per
          le  quali  non si e' ancora provveduto e che ad essa spetti
          in  forza  dello  statuto  speciale,  nonche'  la delega di
          ulteriori  funzioni  gia' attribuite alle regioni a statuto
          ordinario.
            Il  trasferimento  deve  avvenire per settori organici di
          materia".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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