Legge Ordinaria n. 114 del 16/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 26 marzo 1987 n. 71)
Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per lo snellimento delle procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico agli ex combattenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo  6  della  legge  15  aprile  1985,  n.  140, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "7-bis. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal
comma 1, e' data facolta' agli aventi diritto di presentare, in luogo
della  prescritta  documentazione,  una dichiarazione sostitutiva dei
requisiti combattentistici.
  7-ter.  La  presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-bis
e' sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968,
n. 15".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 marzo 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il   testo   dell'art.   6   della   legge   n.  140/1985
          (Miglioramento  e perequazione di trattamenti pensionistici
          e  aumento  della  pensione sociale), come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "Art.  6 (Maggiorazione del trattamento pensionistico per
          gli  ex  combattenti).  -  1.  I soggetti appartenenti alle
          categorie  previste  dalla  legge 24 maggio 1970, n. 336, e
          successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che
          abbiano  usufruito  o  abbiano  titolo  a  fruire, anche in
          parte,   dei   benefici  previsti  dalla  legge  stessa,  e
          successive  modificazioni  e integrazioni, hanno diritto, a
          domanda,  ad  una  maggiorazione reversibile del rispettivo
          trattamento   di  pensione  determinato  secondo  le  norme
          ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.
            2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre
          a  domanda  degli  interessati, trova applicazione anche ai
          fini  dei  trattamenti di pensione gia in atto alla data di
          entrata in vigore della presente legge, a condizione che la
          decorrenza  della  pensione sia successiva al 7 marzo 1968,
          ed e' corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere
          dal  1  gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio
          1987.
            3.  La  maggiorazione  prevista  dai  precedenti commi e'
          soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
            4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai
          fini  di  tutti  i  trattamenti  di  pensione  derivanti da
          iscrizioni    assicurative   obbligatorie   di   lavoratori
          dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno
          effetti  economici  dal  1  gennaio 1985 per le pensioni in
          godimento  e  dal  primo  giorno  del  mese successivo alla
          presentazione   della   relativa   domanda   per  i  futuri
          pensionati.
            5.   L'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente
          articolo e' a totale carico del bilancio dello Stato.
            6.  Lo Stato provvedera' a versare agli enti erogatori di
          pensione   interessati,   con   le  modalita'  che  saranno
          stabilite   con   decreto   del  Ministro  del  tesoro,  il
          corrispettivo  degli  oneri derivanti dall'applicazione del
          presente articolo.
            7.  La  maggiorazione  di  cui al presente articolo e' da
          considerare  parte integrante del trattamento di pensione a
          tutti   gli  effetti.  Detta  maggiorazione,  nei  casi  di
          titolari  di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo
          complessivo,   non  viene  assorbita  dall'integrazione  al
          minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo.
            7-bis.  Ai  fini  della  liquidazione della maggiorazione
          prevista  dal comma 1, e' data facolta' agli aventi diritto
          di  presentare,  in  luogo della prescritta documentazione,
          una     dichiarazione     sostitutiva     dei     requisiti
          combattentistici.
            7-ter.  La  presentazione  della  dichiarazione di cui al
          comma 7-bis e' sottoposta alle disposizioni contenute nella
          legge 4 gennaio 1968, n. 15".
            La  legge  n.  15/1968  sopracitata  reca:  "Norme  sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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