Legge Ordinaria n. 31 del 14/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 19 febbraio 1987 n. 41)
Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore
in  uno  dei  collegi  in  cui  la  proclamazione abbia avuto luogo a
termini  dell'articolo  17  della  legge  6  febbraio 1948, n. 29, il
Presidente  del  Senato  ne da' immediata comunicazione al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  ed al Ministro dell'interno perche' si
proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.
  2.  I  comizi  sono  convocati  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica,  su  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, purche'
intercorra  almeno  un  anno  fra la data della vacanza e la scadenza
normale della legislatura.
  3.  Le  elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla
data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            L'art.  17  della legge n. 29/1948 (Norme per la elezione
          del Senato della Repubblica), stabilisce:
            "L'ufficio  elettorale  circoscrizionale,  costituito  ai
          termini   dell'art.   6,   procede   con  l'assistenza  del
          cancelliere alle operazioni seguenti:
              1)  effettua  lo  spoglio  delle  schede  eventualmente
          inviate dalle sezioni;
              2)  somma  i  voti  ottenuti da ciascun candidato nelle
          singole sezioni, come risultano dai verbali.
            Il  presidente  dell'ufficio elettorale circoscrizionale,
          in  conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il
          candidato  che  ha  ottenuto  un  numero di voti validi non
          inferiore al 65 per cento dei votanti.
            Dell'avvenuta  proclamazione  il  presidente dell'ufficio
          elettorale  circoscrizionale  invia  attestato  al senatore
          proclamato  e  ne da' immediata notizia alla segreteria del
          Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture nelle cui
          circoscrizioni  si  trova il collegio, perche', a mezzo dei
          sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.
            L'ufficio   elettorale   circoscrizionale  da'  immediata
          notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio
          elettorale regionale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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