Legge Ordinaria n. 550 del 29/12/1987 (Pubblicata nella G. U del 8 gennaio 1988 n. 5)
Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Il  termine  del  31  dicembre  1986  stabilito  dal  comma  1
dell'articolo unico  della  legge  24  dicembre  1985,  n.  777,  per
l'emanazione  dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' differito al 31 dicembre 1988.
  2. Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti
emanati in base alla predetta  legge  di  delegazione  sia  le  norme
relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste
in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima
della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascun testo unico.
Al fine di attuare  il  coordinamento  sistematico  secondo  principi
unitari,  di  adeguare  la  normativa  alle direttive comunitarie, di
eliminare lacune  e  incertezze  interpretative,  di  migliorarne  la
formulazione,  di  assicurare  la  corretta  applicazione delle norme
tributarie e di prevenire  l'inadempimento  dell'obbligo  tributario,
possono  essere  apportate  alle  norme  delegate  le  integrazioni e
correzioni di cui all'articolo  17,  secondo  comma,  della  legge  9
ottobre  1971,  n.  825;  possono  altresi' essere apportate sia alle
norme  delegate  che  a  quelle  recate   da   leggi   ordinarie   le
modificazioni  necessarie  per  attuarne il coordinamento sistematico
secondo principi unitari.
  3.  All'articolo  1, secondo commma, della legge 12 aprile 1984, n.
68, le parole: "al primo comma" sono sostituite dalle  seguenti:  "al
terzo comma".
  4. La commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' composta da quindici  senatori
e   quindici   deputati  nominati  dai  Presidenti  delle  rispettive
Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari.
  5.   Fino   alla  stessa  data  del  31  dicembre  1988  e'  estesa
l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della  legge
9  ottobre  1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine di scadenza del comitato tecnico  per  l'attuazione  della
riforma  tributaria e' prorogato fino alla data di ricostituzione del
comitato  medesimo  e  comunque  non  oltre  il   trentesimo   giorno
dall'entrata in vigore della presente legge.
  6.  Con  decreti  del  Presidente della Repubblica aventi valore di
legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del  Consiglio
dei  Ministri  di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  di  ciascun  testo
unico, saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le
disposizioni  legislative  pubblicate  fino  all'anzidetta  data   di
entrata   in   vigore;   potranno   essere  emanate  inoltre,  almeno
quarantacinque giorni prima  della  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascun  testo  unico,  le  eventuali  disposizioni  di  attuazione e
transitorie  strettamente  necessarie  all'entrata  in  vigore  della
normativa  in  essi contenuta; saranno altresi' emanate, entro trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
disposizioni  di  attuazione  e  transitorie  strettamente necessarie
all'entrata in vigore del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,  comprese  quelle  in  materia  di  accertamento  e  di
riscossione  necessarie fino all'emanazione dei relativi testi unici,
nonche' le  disposizioni  occorrenti  per  il  miglior  coordinamento
sistematico-formale  delle  norme  contenute nel predetto testo unico
delle imposte sui redditi, e per correggere errori materiali.
  7.  Il  Ministro  delle  finanze provvedera', almeno quarantacinque
giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo  unico,
a   impartire  le  istruzioni  necessarie  per  l'applicazione  delle
disposizioni  contenute  nel  testo  unico  revocando   quelle   gia'
impartite non compatibili con le predette disposizioni.
  8. Fermo restando l'articolo unico, comma 1, secondo periodo, della
legge  24  dicembre  1985,  n.  777,  sono  abrogati   il   comma   5
dell'articolo unico della medesima legge 24 dicembre 1985, n. 777, il
quarto comma dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146,  ed
ogni  altra  disposizione  non  compatibile  con  quelle recate dalla
presente legge.
  9.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato in lire 350 milioni per l'anno 1987 e in  lire  350  milioni
per  l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1987-1989,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Istituzione di
servizi contabili presso le intendenze di finanza".
  10.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11.  La  presente  legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 dicembre 1987
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  GAVA, Ministro delle finanze
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
                               N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 777/1985 prorogava di un ulteriore anno il
          termine, stabilito al 31 dicembre 1985,  di  cui  al  primo
          comma  dell'art.  1  della  legge  12  aprile  1984,  n. 68
          (Proroga del  termine  per  l'emanazione  dei  testi  unici
          previsti  dall'articolo  17  della legge 9 ottobre 1971, n.
          825, e successive modificazioni).
             -  Il  testo  dell'art. 17 della legge n. 825/1971 e' il
          seguente:
             "Art.  17.  -  Le  disposizioni  previste dagli articoli
          precedenti, salvo quanto stabilito dal n. 3) dell'art.  12,
          saranno  emanate  entro  centottanta giorni dall'entrata in
          vigore della presente legge con uno o piu'  decreti  aventi
          valore  di  legge ordinaria, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri  di  concerto  con  i  Ministri  per
          l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio,
          sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore  della
          presente  legge,  il  parere,  da  richiedere  non oltre il
          quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di  una
          commissione   composta  da  quindici  senatori  e  quindici
          deputati nominati, entro  quindici  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
          della   Repubblica,   dai   Presidenti   delle   rispettive
          Assemblee, ed entreranno in vigore il 1› gennaio 1972.
             Disposizioni  integrative e correttive, nel rispetto dei
          princi'pi e criteri direttivi  determinati  dalla  presente
          legge  e  previo  parere  della commissione di cui al comma
          precedente, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti
          aventi  valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972,
          e sulle materie indicate dall'art. 11, fino  alla  scadenza
          del termine di cui al comma seguente.
             Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato ad emanare,
          entro tre anni dall'entrata in  vigore  delle  disposizioni
          previste   dal   primo  comma  sentito  il  parere  di  una
          commissione parlamentare composta da nove senatori  e  nove
          deputati,   nominati,   su  richiesta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  dai  Presidenti  delle  rispettive
          Assemblee,  uno  o  piu'  testi  unici concernenti le norme
          emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste
          in  vigore per le medesime materie, apportando le modifiche
          necessarie per  il  migliore  coordinamento  delle  diverse
          disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i
          princi'pi e i criteri direttivi  stabiliti  dalla  presente
          legge.
             Per  l'impianto e la gestione degli uffici necessari per
          l'applicazione dei tributi istituiti con la presente  legge
          e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 11,
          il Ministro per le finanze e' autorizzato  a  stipulare,  a
          partire dal 1› gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti
          in bilancio per gli anni dal  1971  al  1975,  contratti  e
          convenzioni  relativi all'acquisto o all'affitto di locali,
          macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche  ed
          altri   mezzi   tecnici,   nonche'   per   le  forniture  e
          somministrazioni di beni e servizi.
             In relazione alle esigenze amministrative, organizzative
          e tecniche connesse alla prima  fase  di  applicazione  dei
          tributi  istituiti  o  modificati con la presente legge, e'
          autorizzata  la  costituzione,  per  il  primo  quinquennio
          dall'entrata  in  vigore della legge stessa, di un comitato
          tecnico per l'attuazione  della  riforma  tributaria,  alle
          dirette  dipendenze del Ministro per le finanze, formato di
          funzionari  dell'amministrazione  dello  Stato  e  di  enti
          pubblici  e di persone estranee all'amministrazione stessa,
          nel numero massimo di cinquanta unita' di cui non  piu'  di
          venti  estranee  alla  pubblica amministrazione. Le persone
          estranee  all'amministrazione  dello  Stato,   scelte   tra
          esperti    delle    materie   giuridiche,   amministrative,
          economiche, statistiche, organizzative,  di  tecnica  e  di
          contabilita'  aziendale  e  di pubbliche relazioni, saranno
          incaricate, a tempo determinato, di far parte del  predetto
          comitato,  con  retribuzioni  da stabilirsi con decreto del
          Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per  il
          tesoro  sulla base di quelle correnti nel settorre privato.
          Al personale dell'amministrazione dello Stato,  chiamato  a
          far   parte   del  comitato  tecnico,  saranno  corrisposte
          adeguate indennita'.
             Saranno    stabilite    norme    particolari    per   la
          organizzazione     di      corsi      di      aggiornamento
          tecnico-professionale  per  il  personale  interessato alla
          riforma, e sara' prevista la concessione di una  indennita'
          temporanea  di aggiornamento professionale per il personale
          finanziario che, in dipendenza della riforma sara'  adibito
          a  piu'  complessi  compiti  conseguenti  alla introduzione
          delle nuove tecniche della riforma stessa.
             Il   reclutamento  del  personale  del  Ministero  delle
          finanze,  nell'ambito  dei  posti  disponibili  nei   ruoli
          organici del personale periferico, potra' essere effettuato
          anche mediante concorsi indetti su base regionale,  con  il
          vincolo   per   i   vincitori  dei  concorsi  stessi  della
          permanenza in uffici situati nel territorio  della  regione
          per un periodo di dieci anni.
             Per  ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi
          alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  e'
          autorizzato  lo  stanziamento  di otto miliardi di lire, da
          iscriversi  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione
          di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti,  nelle
          sedi   periferiche  dell'amministrazione  finanziaria,  per
          l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per
          le altre spese di cui ai precedenti commi quinto e sesto.
             Agli  oneri  derivanti  dai  provvedimenti  che  saranno
          emanati nell'esercizio della delega si fara' fronte con  le
          maggiori  entrate  derivanti  dall'applicazione dei tributi
          esistenti e di quelli di  nuova  istituzione  in  relazione
          all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del
          programma economico nazionale.
             Le   spese   previste   dal  presente  articolo  saranno
          effettuate anche in deroga alle  norme  sulla  contabilita'
          generale  dello  Stato  con  esclusione  di  ogni  forma di
          gestione fuori bilancio".
             -  Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge n.
          68/1984,  quale  risulta  dalla  modifica  apportata  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Le   disposizioni   relative   all'imposta  sul  valore
          aggiunto, all'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
          all'imposta   sul   reddito   delle  persone  giuridiche  e
          all'accertamento delle imposte sui  redditi  devono  essere
          pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni
          prima della data stabilita per la loro entrata in vigore  e
          la  commissione  di  cui  al terzo comma dell'art. 17 della
          legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprime il suo  parere  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta.  Le  altre  disposizioni
          devono essere emanate almeno sessanta  giorni  prima  della
          data prevista per la loro entrata in vigore".
             -  L'art.  1 del R.D. n. 1054/1924, richiamato dal comma
          1, secondo periodo,  dell'articolo  unico  della  legge  n.
          777/1985, al n. 3) cosi' recita:
             "Art. 1. - Il voto del Consiglio di Stato e' richiesto:
              (Omissis);
              3)  sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi
          o di regolamenti, salvo che non sia diversamente  stabilito
          per legge;".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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