Legge Ordinaria n. 208 del 13/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 18 giugno 1988 n. 142)
Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del  decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla  legge
17 febbraio 1985, n. 17, e' elevato a lire 102  miliardi  per  l'anno
finanziario 1987. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo, pari a lire 32 miliardi per  l'anno  finanziario  1987,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo  6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero  del  tesoro  per
l'anno  finanziario  1987,  all'uopo   utilizzando   l'accantonamento
"Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo
32  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41  (fondo  incentivazione
personale finanze)". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con  propri  decreti,  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1:
             -  Il testo del comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984
          (Disposizioni in materia di imposta sul valore  aggiunto  e
          di    imposte   sul   reddito   e   disposizioni   relative
          all'Amministrazione finanziaria) e dei precedenti commi 4 e
          5 in esso richiamati e' il seguente:
             "4.  In  relazione  all'obiettivo  del perseguimento del
          recupero  dell'evasione  fiscale  ed  alle  responsabilita'
          connesse  con  l'esercizio  delle attivita' tributarie, con
          particolare riferimento alle funzioni di accertamento e  di
          controllo,   e'   attivato,  attraverso  la  contrattazione
          prevista dall'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale
          dipendente  dal  Ministero  delle  finanze,   un   compenso
          incentivante     la     produttivita'     collegato    alla
          professionalita'.
             5.  Nell'ambito  della  contrattazione  di  cui al comma
          precedente saranno determinati:
               a)  i  criteri  di  ripartizione  del  compenso  fra i
          diversi   settori   dell'Amministrazione   finanziaria   e,
          nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di
          uffici  differenziate  secondo   il   risultato   ottenuto,
          nell'anno  precedente,  nella realizzazione degli obiettivi
          di cui al comma precedente;
               b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche
          funzionali, dirigenziali e ad esaurimento  con  riferimento
          anche  alla  titolarita'  degli  uffici  ed  alle  funzioni
          ispettive;
               c)  i  tempi  e  le  modalita'  per  la erogazione del
          compenso al personale.
             6.  Per le finalita' di cui ai precedenti commi 4 e 5 e'
          annualmente  iscritto  nello  stato   di   previsione   del
          Ministero  delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario
          1986, un fondo di  lire  30  miliardi  la  cui  consistenza
          potra'  annualmente  essere  modificata in sede di legge di
          approvazione del bilancio".
             -  Il comma 3 dell'art. 32 della legge n. 41/1986 (Legge
          finanziaria 1986) eleva, dal 1 gennaio 1986, la  dotazione
          del fondo di cui sopra da 30 miliardi a 70 miliardi.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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