Legge Ordinaria n. 241 del 17/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 1 luglio 1988 n. 153)
Estensione ai cittadini residenti a Campione d'Italia dei benefici previsti dalle leggi 3 marzo 1971, n. 153, e 15 marzo 1986, n. 69, per l'equipollenza dei titoli di studio di secondo grado e di istruzione professionale conseguiti in scuole elvetiche.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. I benefici previsti dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n.
153,  e  dalla  legge   15   marzo   1986,   n.   69,   relativamente
all'equipollenza   dei  titoli  di  studio  conseguiti  nelle  scuole
elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di secondo grado  e  di
istruzione  professionale  e  dei  titoli finali di studio conseguiti
nelle scuole elvetiche corrispondenti  ai  titoli  di  studio  finali
d'istruzione  secondaria  di  secondo  grado italiani, sono estesi ai
cittadini residenti a Campione d'Italia.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 giugno 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   L'art.   5   della  legge  n.  153/1971  (Iniziative
          scolastiche, di assistenza scolastica  e  di  formazione  e
          perfezionamento   professionali  da  attuare  all'estero  a
          favore dei lavoratori italiani  e  loro  congiunti)  e'  il
          seguente:
             "Art.  5.  -  I  lavoratori  italiani  e  loro congiunti
          emigrati che abbiano conseguito  all'estero  un  titolo  di
          studio  nelle  scuole  straniere corrispondenti alle scuole
          italiane   elementare    e    media    possono    ottenerne
          l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di
          studio italiani  a  condizione  che  sostengano  una  prova
          integrativa  di  lingua e cultura generale italiana secondo
          le norme e i  programmi  stabiliti  con  provvedimento  del
          Ministro  per  la  pubblica  istruzione,  d'intesa  con  il
          Ministro per gli affari esteri.
            Dalla   prova   integrativa   sono  esentati  coloro  che
          producano  l'attestato  di  frequenza  con  profitto  delle
          classi  o  corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente
          art. 2, ovvero siano in possesso di  un  titolo  di  studio
          straniero  che  comprenda la lingua italiana tra le materie
          classificate.
             I  provveditori  agli  studi,  accertate  le  condizioni
          previste nei  precedenti  commi,  rilasciano  il  documento
          comprovante  l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite
          con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito
          il   Consiglio   superiore  della  pubblica  istruzione  di
          concerto con il Ministro per gli affari esteri.
             I  lavoratori  italiani  e  loro  congiunti emigrati che
          abbiano conseguito all'estero un titolo  finale  di  studio
          nelle   scuole   straniere   corrispondenti  agli  istituti
          italiani di istruzione secondaria di  secondo  grado  o  di
          istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a
          tutti gli effetti di legge  con  titoli  di  studio  finali
          italiani  a  condizione che sostengano le prove integrative
          eventualmente  ritenute  necessarie  per  ciascun  tipo  di
          titolo  di  studio  straniero  da  una apposita commissione
          nominata dal Ministro per la pubblica istruzione,  composta
          di  sette  membri,  uno  dei  quali designato dal Ministero
          degli affari esteri.
             Le   prove  sono  sostenute  nella  sede  stabilita  dal
          provveditore agli studi al quale  e'  stata  presentata  la
          domanda dall'interessato.
             I  programmi  e  le modalita' di svolgimento delle prove
          sono  stabiliti  con  provvedimento  del  Ministro  per  la
          pubblica  istruzione,  sentito il Consiglio superiore della
          pubblica istruzione,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli
          affari esteri.
             Il  documento  comprovante  l'equipollenza e' rilasciato
          dal provveditore agli studi.
             La   validita'  in  Italia  di  attestati  di  qualifica
          professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o
          loro  congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel
          terzo comma del precedente art. 4, e' concessa  sulla  base
          di  tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da  emanarsi
          d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il
          Ministro per  la  pubblica  istruzione  ove  si  tratti  di
          questioni   rientranti   anche  nella  sua  competenza.  Il
          documento  comprovante  l'estensione  della  validita'   e'
          rilasciato  dall'ufficio  provinciale  del  lavoro  e della
          massima occupazione.
             Gli    interessati   dovranno   esibire   un   attestato
          dell'autorita'  consolare  comprovante  la  condizione   di
          lavoratori italiani o loro congiunti emigrati".
             -  La  legge  n.  69/1986 reca: "Estensione ai cittadini
          italiani residenti o che abbiano risieduto  all'estero  per
          motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni
          benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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