Legge Ordinaria n. 242 del 27/06/1988 (Pubblicata nella G. U del 1 luglio 1988 n. 153)
Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,  e
modificato dal numero 5 dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1940, n.
254, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 22. - 1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese
di luglio di ogni anno presso le corti di appello.
   2.  I  temi  per  ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di
grazia e giustizia.
  3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia
e giustizia e ciascuna di esse e' composta di cinque membri  titolari
e  cinque  supplenti,  dei  quali  due  titolari e due supplenti sono
avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto  di
corte  d'appello  sede  dell'esame; due titolari e due supplenti sono
magistrati dello stesso distretto,  con  qualifica  non  inferiore  a
quella  di consigliere di corte d'appello; un titolare e un supplente
sono professori ordinari o associati  di  materie  giuridiche  presso
un'Universita' della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore.
  4.  Gli  avvocati  componenti le commissioni d'esame sono designati
dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta  dei  consigli
dell'ordine  di  ciascun  distretto,  assicurando la presenza in ogni
commissione, a rotazione annuale, di  almeno  un  avvocato  per  ogni
consiglio   dell'ordine  del  distretto.  Il  Ministro  di  grazia  e
giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il  presidente  ed
il vicepresidente tra i componenti avvocati.
  5.  I  supplenti  intervengono nella commissione in sostituzione di
qualsiasi membro effettivo.
  6.  Qualora  il  numero  dei  candidati  che  abbiano presentato la
domanda  di  ammissione  superi  le  duecentocinquanta   unita',   le
commissioni  esaminatrici  possono  essere integrate, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi  prima  dell'espletamento
delle  prove  scritte,  da  un  numero  di  membri supplenti aventi i
medesimi  requisiti  stabiliti  per  i  membri  effettivi   tale   da
permettere,   unico   restando  il  presidente,  la  suddivisione  in
sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari
a  quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A
ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato  un  numero
di candidati superiore a duecentocinquanta".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restando invariati il valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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