Legge Ordinaria n. 274 del 07/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 19 luglio 1988 n. 168)
Limite di risarcimento nei trasporti aerei internazionali di persone.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi della presente legge:
    a)   il   termine   "convenzione"   indica  la  "convenzione  per
l'unificazione  di  alcune  regole  relative   al   trasporto   aereo
internazionale,  stipulata  a  Varsavia  il  12  ottobre  1929", resa
esecutiva con la legge 19 maggio 1932, n. 841;
    b)  il  termine  "protocollo"  indica  il "protocollo che apporta
modifiche alla convenzione  di  Varsavia  del  12  ottobre  1929  per
l'unificazione   di   alcune   regole  relative  al  trasporto  aereo
internazionale, firmato a l'Aja il 28 settembre 1955", reso esecutivo
con legge 3 dicembre 1962, n.  1832;
    c)   per  "trasporto  aereo  internazionale"  si  intende  quello
definito  dall'articolo   1   della   convenzione   come   modificato
dall'articolo 1 del protocollo.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 

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