Legge Ordinaria n. 291 del 26/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 27 luglio 1988 n. 175)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti
in  materia  di  finanza  pubblica  per l'anno 1988, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  "  Art.  1  (Regolazione  dei  flussi finanziari per interventi nel
comparto   delle   calamita'  naturali).  -  1.  Per  l'anno  1988  i
trasferimenti  di risorse dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge
14  maggio  1981, n. 219, sulle apposite contabilita' speciali aperte
presso  le  sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dei
comuni,  sono  disposti  solo  se  la  giacenza  di  fondi  su  dette
contabilita'  speciali  sia  inferiore  al  30 per cento dell'insieme
delle quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988.
  2.  Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio
dello  Stato  e  del  Fondo per la protezione civile per le finalita'
indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988,
n.  67,  possono  essere disposti solo se le giacenze dei fondi sulle
contabilita'  speciali  risultino  inferiori  al  30  per cento delle
rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988.
  3.  In  caso  di  tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la
continuita'  e  la  correntezza  degli  interventi,  gli  enti locali
interessati   sono   autorizzati   a   prelevare   dalle   rispettive
contabilita'  speciali,  istituite  presso  le  sezioni  di tesoreria
provinciale  dello  Stato,  anche  in  eccedenza  alle disponibilita'
esistenti sulle contabilita' stesse.
  4.  I  comuni  possono  effettuare  trasferimenti  di risorse dalle
contabilita'   speciali   aperte   presso  le  sezioni  di  tesoreria
provinciale  sulle  aperture di credito, di cui all'articolo 15 della
citata  legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, sempre che
l'importo  delle  giacenze  sulle  predette  aperture  di credito non
superi  la  quota  del  10 per cento dell'ammontare delle aperture di
credito  in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma
concorrono  i  saldi  tra  gli  interessi attivi maturati e maturandi
sulle  aperture  di  credito e gli interessi passivi conseguenti alle
anticipazioni.  Le  aperture  di  credito  predette  sono  utilizzate
indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.
  5.   L'erogazione   dei   contributi   in  conto  capitale  per  la
ricostruzione  e  la  riparazione  delle  unita'  immobiliari  di cui
all'articolo  15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e successive
modificazioni, ha luogo:
    a)  in  ragione  del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato
dal sindaco;
    b)  in  ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a
stati  di  avanzamento, corredati da copia autentica delle prescritte
fatture;
    c)  in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso dopo
l'ultimazione   dei   lavori,  a  presentazione  dello  stato  finale
corredato  da  copia  delle prescritte fatture e della documentazione
amministrativo-contabile  di  cui all'articolo 3 del decreto-legge 28
febbraio  1984,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni; nelle stesse misure e
sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da
parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1› ottobre
1982,  n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni.
  6.  Il  5 per cento di cui alla lettera c) del comma 5 e' riservato
per  intero  al  saldo  delle residue spettanze per spese tecniche di
progettazione e direzione dei lavori.
  7.  Ulteriori  assegnazioni  ai  fini  di cui all'articolo 84 della
legge   14   maggio   1981,   n.  219,  e  successive  modificazioni,
successivamente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto
sono  disposte  dal  Ministro  del tesoro su documentata richiesta da
parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare
la continuita' degli interventi.
  8.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente   decreto,  il  CIPE,  su  proposta  del  Ministro  per  gli
interventi    straordinari    nel    Mezzogiorno,    che   accertera'
preventivamente  lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  per la
ricostruzione  e  la  compatibilita' degli interventi per lo sviluppo
con  quelli  previsti  dalla  legge  1›  marzo  1986,  n. 64, e dalla
legislazione  ordinaria,  definisce  il  programma  degli  interventi
residuali  da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del 1981,
e  successive  modificazioni,  individuando  il  relativo  fabbisogno
finanziario.
  9.  In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori
pubblici  da  appaltarsi  o  da affidarsi da parte dello Stato, delle
regioni,  degli  enti locali o di ogni altro ente pubblico, l'importo
massimo  concedibile,  per anticipazioni, e' fissato nella misura del
15  per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione e' corrisposta
previa  dichiarazione  del  direttore dei lavori di avvenuto concreto
inizio  dei  lavori  medesimi.  Sono  in  ogni  modo  fatte  salve le
modalita'   di  anticipazione  eventualmente  diverse,  previste  nei
contratti  gia'  stipulati  dall'ente  appaltante  in  data anteriore
all'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto.
  10.  Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali
per  la  gestione degli interventi previsti dalla richiamata legge n.
219   del   1981  e  da  altre  successive  disposizioni  concernenti
interventi  a  favore  di  zone  colpite da calamita' naturali, sulle
somme giacenti, sulle contabilita' speciali aperte allo stesso titolo
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli
ordinativi  tratti  sulle  medesime  contabilita'  speciali, non sono
ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti
derivanti   da   opere   realizzate   nell'ambito   degli  interventi
finalizzati previsti dalle leggi anzidette.
  11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati
agli  uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa
ne'  determinano  oneri  di accantonamento delle somme a valere sulle
giacenze delle predette contabilita' speciali.
  12.  Gli  atti  eventualmente compiuti in violazione della presente
norma  sono  nulli  e  la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal
giudice".
 All'articolo 2, nel comma 4 sono premesse le parole:
"Per  le finalita' di cui ai commi 1 e 2"; le parole: "degli istituti
di credito speciale" sono sostituite dalle seguenti:
"del  CREDIOP, emessi in relazione alle operazioni di cui ai commi 1,
2 e 3".
 L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3 (Norme per il riconoscimento della invalidita' civile). 1.
Le  domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita' di cui
alle  leggi  26  maggio  1970, n. 381, e successive modificazioni, 27
maggio  1970,  n.  382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n.
118,  e  successive  modificazioni,  e  11  febbraio  1980,  n. 18, e
successive  modificazioni,  devono essere presentate alle commissioni
mediche  per  le  pensioni  di guerra - che assumono la denominazione
"commissioni  mediche  periferiche  per  le  pensioni  di guerra e di
invalidita'  civile"  -  di  cui  all'articolo  105  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.  La  certificazione  medica  da  allegare alla domanda
presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni, dovra' contenere la dicitura: 'Persona impossibilitata
a  deambulare  senza  l'aiuto permanente di un accompagnatore' oppure
'Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita'. Le commissioni esaminano le
domande  secondo  le  disposizioni  recate dalle leggi sopraindicate,
dando  la  precedenza  a  quelle  relative  alle  piu' gravi forme di
invalidita'  e,  per  gli  accertamenti  sanitari occorrenti, possono
avvalersi  delle  strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale o di
quelle   della   Sanita'   militare.   Le   commissioni,   effettuata
l'istruttoria  di  competenza,  trasmettono  il  relativo  verbale di
visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla
competente  prefettura,  la  quale  provvede  alla  definizione della
pratica secondo le disposizioni di legge vigenti.
  2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal
comma  1 e' ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in
carta  semplice  al  Ministro  dell'interno, che provvede, sentito il
Ministro  del tesoro e su parere della commissione medica superiore -
che  assume  la  denominazione  'commissione  medica  superiore  e di
invalidita'  civile'  -  di  cui  all'articolo  106  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.  Per  gli  accertamenti  che  risultino  necessari, la
commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del
Servizio  sanitario  nazionale  o  di  quelle della Sanita' militare.
Avverso la decisione del ricorso e' ammessa la tutela giurisdizionale
dinanzi al giudice ordinario.
  3.  La  commissione  medica  superiore e di invalidita' civile e le
commissioni  mediche  periferiche  per  le  pensioni  di  guerra e di
invalidita' civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario
in  rappresentanza,  ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente
nazionale   per   la   protezione   e   l'assistenza   ai  sordomuti,
dell'Associazione   nazionale  dei  mutilati  ed  invalidi  civili  e
dell'Associazione   nazionale   famiglie   dei  fanciulli  ed  adulti
subnormali,   ogni   qualvolta   devono   pronunciarsi   su  invalidi
appartenenti alle rispettive categorie.
  4.  In  sede di accertamento sanitario, la persona interessata puo'
farsi assistere dal medico di fiducia.
  5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito
in duecentoventi unita' per le commissioni mediche per le pensioni di
guerra  e  in  centodieci  unita' per la commissione medica superiore
dall'articolo  22  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30
dicembre   1981,  n.  834,  e'  aumentato,  rispettivamente,  fino  a
cinquecento   unita'  e  fino  a  duecento  unita'.  A  tal  fine  e'
autorizzata  la  spesa  di  lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai
competenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del Ministero del
tesoro.  Per  soddisfare  le  esigenze derivanti dal presente decreto
sono  istituite,  con  decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a
quelle  esistenti,  ulteriori commissioni mediche periferiche in modo
da  garantire  almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i
limiti  numerici  sopraindicati,  possono essere chiamati a far parte
delle  commissioni  mediche  periferiche  e  della commissione medica
superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici
delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con
i  quali  vengono  stipulate  convenzioni  annue secondo le modalita'
stabilite   dall'articolo   109  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al
predetto  onere  si  provvede  con  una  corrispondente  quota  delle
economie   realizzate  per  effetto  dell'applicazione  del  presente
articolo.
  6.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano a decorrere
dal  quindicesimo  giorno  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  del  decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5.
Sino  a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la
precedenza,  nell'esame  delle  domande,  a quelle relative alle piu'
gravi  forme  di  invalidita'.  Le  domande giacenti presso le unita'
sanitarie  locali  e  le  prefetture,  non  ancora definite alla data
predetta,  sono  trasmesse  a cura dell'amministrazione suddetta alle
commissioni   mediche  territorialmente  competenti.  Le  commissioni
mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile
si  considerano  validamente  costituite  e  possono operare anche in
assenza  dei  membri integratori ove questi non siano stati designati
dai  competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7.   Per  garantire  il  supporto  amministrativo  necessario  alle
commissioni  di  cui  al comma 5, il personale delle unita' sanitarie
locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  svolge  tale  attivita' nelle commissioni di
prima  istanza, puo' essere comandato presso le commissioni istituite
con  il  presente  articolo,  con  le  medesime qualifiche e funzioni
ricoperte nelle unita' sanitarie locali di appartenenza.
  8.  Restano  in  vigore  le  disposizioni delle leggi richiamate al
comma  1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente
decreto, come modificato dalla legge di conversione.
  9.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  sentiti  i  Ministri
dell'interno  e della sanita', sono emanate le norme di coordinamento
per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
  10.  Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e
le  modalita'  per  verificare  la  permanenza  nel  beneficiario del
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  usufruire  della pensione,
assegno od indennita' previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per
disporne  la  revoca  in caso di insussistenza di tali requisiti, con
decreto   dello   stesso  Ministro,  senza  ripetizione  delle  somme
precedentemente  corrisposte.  Dei  casi  di  revoca  il Ministro da'
comunicazione  alla  Corte  dei  conti  per  le  eventuali  azioni di
responsabilita'".
  All'articolo 4:
   nel  comma  1 sono premesse le parole: "A decorrere dal periodo di
paga in corso al 1› giugno 1988,";
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  "2-bis.  La  disposizione  recata nel secondo comma, numero 3), del
testo  sostitutivo di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n.  153,  va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile
sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione
del   rapporto   di  lavoro,  al  fine  di  incentivare  l'esodo  dei
lavoratori.
  2-ter.  Restano  validi e conservano la loro efficacia i versamenti
contributivi  effettuati  prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto".
 All'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.   L'agevolazione   di   cui   all'articolo  3,  comma  6,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,  trova  applicazione  con
riferimento  ai  lavoratori  assunti  dopo  l'entrata  in  vigore del
presente  decreto  da  imprese  artigiane e dalle imprese ubicate nei
territori  di  cui  al  testo  unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218".
  All'articolo 6, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  All'articolo  4,  comma 3- ter, del decreto-legge 14 marzo
1988,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 154, dopo le parole: 'All'articolo 17, comma 1, del suddetto
testo  unico'  sono  aggiunte le seguenti: 'con effetto dal 17 luglio
1986,'".
 L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   8   (Modifica  della  misura  della  tassa  di  concessione
governativa  per la iscrizione nel registro delle imprese e di quella
annuale).  - 1. La tassa di concessione governativa per la iscrizione
delle  societa' nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai
commi  18,  primo  periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19
dicembre  1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, e' stabilita nella misura di lire 9 milioni per
le societa' con capitale da lire 200 milioni a lire 499 milioni; lire
18  milioni  per  le societa' con capitale da lire 500 milioni a lire
999  milioni;  lire  30  milioni per le societa' con capitale da lire
1.000  milioni  a lire 4.999 milioni; lire 60 milioni per le societa'
con  capitale  da  lire  5.000 milioni a lire 9.999 milioni; lire 120
milioni  per  le  societa'  con capitale oltre 10.000 milioni; lire 2
milioni  e 500 mila per le societa' a responsabilita' limitata e lire
500  mila  per le societa' di altro tipo. I versamenti effettuati nel
periodo  intercorrente tra il 1› gennaio 1988 e la data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  devono  essere  integrati entro il 30
giugno  1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti
con il presente articolo e quelli gia' pagati.
  2.  Dei  maggiori o dei minori versamenti, rispetto a quanto dovuto
in   base  al  comma  1  per  l'anno  1988,  effettuati  nel  periodo
intercorrente  tra il 1› gennaio 1988 ed il 30 giugno 1988, si dovra'
tener  conto  per  il computo dei versamenti da effettuare per l'anno
1989 che, pertanto, dovranno essere integrati di quanto ancora dovuto
o ridotti dell'eccedenza pagata per il 1988.
  3.  La tassa annuale di cui al comma 1 non e' dovuta dalle societa'
dichiarate   fallite,   dalle  societa'  ammesse  alla  procedura  di
concordato preventivo e dalle societa' delle quali sia stata disposta
la   liquidazione  coatta  amministrativa  a  partire  dall'esercizio
finanziario  successivo  a  quello  nel  quale  e'  tato  adottato il
provvedimento   giudiziale   di  dichiarazione  di  fallimento  o  di
ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo
di  messa  in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale di
cui  al  comma 1 non e' dovuta dalle societa' poste in liquidazione a
partire  dall'esercizio  finanziario  successivo  a  quello in cui la
societa' e' stata posta in liquidazione.
  4.  Entro  il  31 luglio di ogni anno le societa' devono depositare
nelle  cancellerie  presso  le  quali  sono  iscritte  l'attestazione
dell'avvenuto  versamento  della  tassa  annuale  di  cui  sopra,  in
originale  o  copia autenticata, ed in esenzione da bollo, tributi ed
oneri previdenziali.
  5.  Ferme  restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni
per  il  caso  di  omissione o ritardo nel versamento della tassa, il
semplice  ritardo  nel deposito previsto dal comma 4 e' punito con la
sanzione amministrativa di lire centomila.
  6.  Il  mancato deposito nei termini dell'attestazione suddetta non
sospende  l'iscrizione  e  le  certificazioni inerenti la pubblicita'
degli atti societari.
  7.  All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.
17,  dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: ' f-bis) della tassa
di  concessione  governativa  per  l'iscrizione  delle  societa'  nel
registro  delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo
periodo, e 19 dell'articolo 3 del presente decreto-legge'".
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

          AVVERTENZA:
            Il  decreto-legge  30  maggio  1988,  n.  173,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          125 del 30 maggio 1988.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 30 agosto 1988.



 

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