Legge Ordinaria n. 309 del 19/07/1988 (Pubblicata nella G. U del 2 agosto 1988 n. 180)
Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5  agosto  1981,
n. 453, gia' prorogato al 31  dicembre  1987  dall'articolo  1  della
legge 23 dicembre 1986, n. 926,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 1989. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 19 luglio 1988 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          AVVERTENZA: 
               Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della 
              disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e 
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia. 
 
          Nota all'art. 1, comma 1:
             Il  testo  dell'art.  2 della legge n. 453/1981 (Rinnovo
          della delega  prevista  dall'articolo  72  della  legge  16
          maggio  1978,  n.  196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre
          1978, n. 827, per l'estensione alla regione  Valle  d'Aosta
          delle  disposizioni  del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e'
          il seguente:
             "Art.  2.  - Il Governo e' altresi' delegato ad emanare,
          entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti  aventi  forza di legge ordinaria per
          completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla
          legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4, alla regione
          Valle  d'Aosta  in  materia  di  industria   e   commercio,
          previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana
          e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali  e
          comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per
          le quali non si e' ancora provveduto e che ad  essa  spetti
          in  forza  dello  statuto  speciale,  nonche'  la delega di
          ulteriori funzioni gia' attribuite alle regioni  a  statuto
          speciale.
             Il  trasferimento  deve avvenire per settori organici di
          materia ".

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