Legge Ordinaria n. 326 del 01/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 9 agosto 1988 n. 186)
Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR)  e'  autorizzato  a
bandire, in coerenza con gli  obiettivi  e  le  finalita'  del  piano
generale di intervento nel Mezzogiorno, entro un mese dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, concorsi  per  l'attribuzione
di  borse  di  studio  a  carattere  biennale,  non  rinnovabili,  da
concludere entro il 31 dicembre 1990, in favore di giovani laureati e
giovani diplomati di eta', rispettivamente, non superiore a ventinove
e ventidue anni compiuti alla data del bando e residenti alla  stessa
data nelle regioni meridionali, definite ai sensi dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 
  2. Il bando deve prevedere, oltre ai requisiti  di  partecipazione,
l'ammontare lordo dell'assegno mensile, non superiore rispettivamente
a lire 1 milione e 800 mila per  i  borsisti  laureati  e  a  lire  1
milione e 500 mila per i borsisti diplomati. In caso di utilizzazione
all'estero delle borse di studio il relativo  importo  sara'  pari  a
quello ordinariamente corrisposto dal CNR per le borse di  studio  da
fruire all'estero. 
  3. Le borse di studio sono utilizzate presso gli organi di  ricerca
del CNR, ovvero presso istituti universitari e di ricerca  nazionali,
stranieri o internazionali della rete scientifica  o  di  quella  del
sistema produttivo di beni e servizi, di riconosciuta competenza  nei
settori connessi con gli obiettivi e le finalita' di cui al comma  1.
4.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente   legge,
valutato in lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989  e
1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno  finanziario  1988,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo  al  CNR
per borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno". 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 1 agosto 1988 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  RUBERTI, Ministro per il 
                                  coordinamento delle iniziative per 
                                  la ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare la lettura  della  disposizione  di  legge  alla
          quale  e' operato il rinvio e della quale restano invariati
          il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             L'art.  1  del  testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
          formulato:
             "Art.  1  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  - Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Puglie,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai comuni della provincia di Rieti  gia'  compresi  nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
          del comprensorio di bonifica del fiume  Tronto,  ai  comuni
          della  provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
          di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi  territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al precedente comma comprenda parte di quello di un  comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli  interventi comunque previsti da leggi in favore del
          Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle  che  hanno  specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso, estesi a tutti  i  territori  indicati  nel  presente
          articolo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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