Legge Ordinaria n. 330 del 05/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 10 agosto 1988 n. 187 suppl. ord.)
Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale.
                               Art. 1.
1.  Al terzo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale le
parole:  "a  mandato  o  ad  ordine di cattura" sono sostituite dalle
seguenti: "a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto".
          AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui pubblicato e' stato redato ai sensi
          dell'art.  10,  commi  2 e 3, del testo unico approvato con
          D.P.R.   28  dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
          Il  testo  vigente  dell'art.  15  del  codice di procedura
          penale, quale modificato dalla legge qui pubblicata, e'  il
          seguente:
          "Art.  15  (Autorizzazione a procedere). - Nei procedimenti
          per i quali  e'  necessaria  un'autorizzazione,  questa  e'
          richiesta  dal  pubblico  ministero,  prima  che sia emesso
          alcun mandato.
          Se    l'imputato   e'   stato   arrestato   in   flagranza,
          l'autorizzazione e' richiesta immediatamente. In tal  caso,
          quando  si  tratta  di  reato  per il quale e' obbligatoria
          l'emissione  del   mandato   di   cattura,   e'   mantenuto
          provvisoriamente l'arresto.
          Nello   stesso   modo  si  provvede  se  la  necessita'  di
          richiedere l'autorizzazione sorge dopo  che  l'imputato  e'
          stato arrestato in seguito a mandato di cattura o a mandato
          o a ordine di arresto.
          Se  l'autorizzazione  e'  negata, il giudice isrtruttore, a
          richiesta del pubblico ministero, dichiara con sentenza non
          doversi procedere per mancanza di autorizzazione.
          Quando si procede contro piu' imputati per alcuni dei quali
          soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa  tarda  ad
          essere  conceduta,  si  puo'  procedere  nel  frattempo  al
          giudizio contro gli imputati per i  quali  l'autorizzazione
          non e' necessaria.
          L'autorizzazione   una  volta  conceduta  non  puo'  essere
          revocata".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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