Legge Ordinaria n. 346 del 05/08/1988 (Pubblicata nella G. U del 13 agosto 1988 n. 190)
Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo
4 della legge 25 ottobre 1968, n.  1089,  e  dall'articolo  10  della
legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro per il coordinamento  delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica  e'  autorizzato,
per progetti di ricerca applicata di importo superiore a  lire  dieci
miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo
7 della legge 17 febbraio 1982, n.  46,  a  concedere  contributi  in
conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto  mobiliare  italiano
(IMI). La presente forma di intervento non e' cumulabile  con  quella
prevista dall'articolo 4, comma secondo, lettera b), della  legge  25
ottobre 1968, n. 1089. 
  2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica,  determina
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1. 
  3. Per le finalita' del presente articolo sono autorizzati i limiti
di impegno decennali di lire 125 miliardi  per  ciascuno  degli  anni
1988, 1989 e 1990. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato il rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
             La  legge  n.  46/1982  reca:  "Interventi per i settori
          dell'economia di rilevanza nazionale".
          Note all'art. 1:
             -  L'art.  4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (i cui
          commi secondo, terzo e quarto  sono  stati  sostituiti  con
          quattro  commi  dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n.
          652,  e  riprodotti  nel  contesto),  recante   provvidenze
          creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali
          per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria,
          del   commercio   e  dell'artigianato  e  nuove  norme  sui
          territori   depressi   del   centro-nord,   sulla   ricerca
          scientifica  e  tecnologia e sulle ferrovie dello Stato, e'
          il seguente:
             "Art.  4.  -  Allo scopo di accelerare il progresso e lo
          sviluppo del sistema industriale  del  Paese  e  l'adozione
          delle   tecnologie  e  delle  tecniche  piu'  avanzate,  e'
          autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla
          ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale
          presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra  con
          le  modalita'  proprie dell'istituto ed in base ad apposita
          convenzione da stipularsi tra il Ministro per il  tesoro  e
          l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.
            L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di
          cui al comma precedente secondo le direttive di politica di
          ricerca  scientifica  e  tecnologica nazionale ed i settori
          prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente,
          su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca
          scientifica e tecnologica:
               a)  sotto  forma  di  partecipazione  al  capitale  di
          societa' di ricerca costituite da enti pubblici  economici,
          da imprese industriali o loro consorzi;
               b)  sotto  forma di crediti agevolati ad enti pubblici
          economici, imprese industriali  e  loro  consorzi,  nonche'
          alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
               c)  sotto  forma  di  interventi  nella  spesa - nella
          misura non superiore  al  70  per  cento  dei  progetti  di
          ricerca  -  presentati  dai soggetti di cui alla precedente
          lettera b), disciplinati da contratti che  prevederanno  il
          rimborso  degli  interventi  in  rapporto al successo della
          ricerca ovvero, in  caso  contrario,  l'acquisizione  degli
          studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
            In  via  eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per
          il coordinamento della ricerca  scientifica  e  tecnologica
          puo',  per  programmi che hanno per obiettivo la promozione
          dell'industria  nazionale   in   settori   tecnologicamente
          avanzati  e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento
          fino all'ammontare complessivo delle spese previste per  la
          ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo
          sviluppo del prodotto;
               d)  sotto  forma di contributi nella spesa - in misura
          non superiore al 20 per cento -  dei  progetti  di  ricerca
          presentati  dai  soggetti  di  cui sopra aventi particolare
          rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta  in  volta,
          dal   CIPE,   il  quale  potra'  consentire,  altresi',  la
          cumulabilita' di detti contributi con  le  altre  forme  di
          intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota
          del fondo da  destinare  a  contributi  nella  spesa  sara'
          determinata dal CIPE.
             I  programmi, i progetti e le singole proposte esecutive
          con  l'indicazione  delle  forme   di   utilizzazione   dei
          risultati  della ricerca, sono presentati dagli interessati
          all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al  Ministro
          per   il   coordinamento   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica.
             Il   Ministro   per   il   coordinamento  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, che partecipa  di  diritto  alle
          riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista
          dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti
          agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati
          dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo  e
          li sottopone all'approvazione del CIPE.
             Entro  il  15  settembre di ogni anno il Ministro per il
          coordinamento  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica
          riferisce  al  CIPE  sulla gestione del fondo ai fini degli
          adempimenti  di  cui  al  precedente  comma,  e   trasmette
          relazione in materia al Parlamento.
             In  relazione  all'impegno e alla vastita' della ricerca
          l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui  al  secondo
          comma,  valutando  il  rischio economico e tecnico connesso
          alla ricerca. A seconda dei tipi di  intervento  prescelti,
          l'IMI,  in  sede di convenzione o di contratto con gli enti
          economici, le imprese o  i  loro  consorzi  richiedenti,  e
          tenendo   conto  dell'impegno  finanziario,  concordera'  i
          termini dell'interesse nazionale o  privato  dei  risultati
          della ricerca.
             Una  quota  parte del fondo di cui al presente articolo,
          da determinarsi a cura del CIPE,  dovra'  essere  destinata
          alla  ricerca  tecnologica  e  tecnica  di  piccole e medie
          imprese anche consorziali.
             Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di
          cui al secondo comma del  presente  articolo,  le  societa'
          costituite  dagli  enti  pubblici  economici, le imprese, e
          loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori  di
          ricerca  attrezzati  per  una immediata e adeguata verifica
          delle possibilita' di trasferimento  sul  piano  produttivo
          dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di
          rilevanza internazionale.
             Dei  risultati  delle  ricerche  sara'  riferito  con la
          relazione previsionale e programmatica  da  presentarsi  al
          Parlamento".
             -   L'art.  10  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675
          (Provvedimenti  per   il   coordinamento   della   politica
          industriale,  la  ristrutturazione,  la  riconversione e lo
          sviluppo del settore), cosi' recita:
             "Art.  10.  -  Sui  progetti  sottoposti al CIPI, con le
          modalita' e per le forme di intervento sul "Fondo  speciale
          per  la  ricerca applicata", previste dall'articolo 4 della
          legge 25 ottobre 1968, n.  1089, modificato dall'articolo 2
          della  legge  14  ottobre  1974,  n.  652,  possono  essere
          concessi   contributi   qualora   presentino    particolare
          rilevanza  tecnologica  ed  elevato rischio industriale. E'
          abrogata la lettera  d)  dell'articolo  4  della  legge  25
          ottobre 1968, n. 1089, nel testo sostituito dall'articolo 2
          della legge 14 ottobre 1974, n. 652.
             I   contributi   di   cui  al  presente  articolo  e  le
          agevolazioni di cui al citato articolo  4  della  legge  25
          ottobre  1968,  n.  1089, possono essere concessi anche per
          quei progetti che riguardino la realizzazione  di  impianti
          pilota  o  di impianti sperimentali su scala semindustriale
          derivanti dalla ricerca. Il carattere di impianto pilota  o
          impianto    sperimentale   su   scala   semindustriale   e'
          riconosciuto nella deliberazione del CIPI di cui al  quinto
          comma del presente articolo.
             La misura massima dei contributi e' del 40 per cento del
          costo  complessivo  dei  progetti  di  ricerca   presentati
          all'IMI,  elevabile  al  60  per  cento  per  progetti  che
          presentino un carattere prioritario  per  l'attuazione  dei
          programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente
          articolo 2.
             In  ogni  caso le agevolazioni al progetto di ricerca ai
          sensi del presente articolo e dell'articolo 4  della  legge
          25  ottobre  1968,  n.   1089,  e successive integrazioni e
          modificazioni non possono superare l'80 per cento del costo
          complessivo  del  progetto,  elevabile  al 90 per cento per
          progetti   che   presentino   carattere   prioritario   per
          l'attuazione  dei  programmi  finalizzati  di cui al quarto
          comma del precedente articolo 2.
             Gli   interventi   di   cui  al  presente  articolo,  in
          attuazione delle finalita'  di  cui  all'articolo  2  della
          presente   legge,   sono   deliberati   dal   CIPI,  previa
          istruttoria dell'IMI e su proposta del Ministro  incaricato
          per   il   coordinamento   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica il quale, a tali fini, partecipa alle  riunioni
          del  CIPI  e  si  avvale  di  esperti  designati dagli enti
          nazionali di ricerca per la motivazione delle proposte.
             Copia   delle   domande   e   delle  relative  relazioni
          conclusive delle istruttorie  sono  trasmesse  dall'IMI  al
          Ministro  incaricato  per  il  coordinamento  della ricerca
          scientifica e tecnologica ai fini delle proposte di cui  al
          precedente comma.
             Il  presidente  del CIPI da' comunicazione dell'avvenuta
          approvazione, in relazione ai singoli progetti, all'IMI che
          provvede    direttamente    agli    adempimenti    relativi
          all'erogazione.
             Almeno  il 20 per cento delle disponibilita' finanziarie
          del "Fondo" di cui al primo comma  del  presente  articolo,
          nonche'  degli  stanziamenti  di cui al punto II) del primo
          comma dell'articolo 29 e' destinato alla ricerca effettuata
          da  piccole  e  medie  imprese,  anche se condotte in forma
          cooperativa, singole,  consociate  o  consorziate,  nonche'
          alle  iniziative  per  il  trasferimento  alle stesse delle
          conoscenze  e  delle  innovazioni  tecnologiche  nazionali.
          Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese
          predette non esauriscano, anche se  integralmente  accolte,
          lo  stanziamento  loro  riservato,  la quota eccedente puo'
          essere utilizzata per domande presentate da altre  imprese.
             Le  procedure  abbreviate di cui al presente articolo si
          applicano anche per gli interventi di cui  all'articolo  10
          della legge 7 giugno 1975, n. 227".
             -  L'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevede
          quanto segue:
             "Art.  7.  -  L'istruttoria  tecnico-economica  per  gli
          interventi a favore dei progetti di  ricerca  applicata  di
          cui  alla  legge  25  ottobre  1968,  n. 1089, e successive
          integrazioni  e  modificazioni,  e'  affidata  all'IMI  che
          esprime il giudizio complessivo di validita'.
             Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di
          ammissione degli stessi agli interventi del fondo  speciale
          per  la  ricerca  applicata  e  la  scelta  delle  forme di
          intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di
          cui  al  comma  seguente.   L'ammissione  viene  decisa dal
          Ministro per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la
          ricerca  scientifica e tecnologica sulla base del parere di
          conformita' dei progetti rispetto agli  indirizzi  generali
          sulla  ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti
          dei  singoli  progetti,  e  all'entita'  dei  finanziamenti
          disponibili nell'anno in corso.
             Il  comitato  tecnico-scientifico,  da costituirsi entro
          due mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge,  e'
          composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  in  sua
          rappresentanza,   due  dal  Ministro  delle  partecipazioni
          statali,  in  sua  rappresentanza,  due  dal  Ministro  del
          tesoro,   in  sua  rappresentanza,  ed  e'  presieduto  dal
          Ministro per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Tali esperti possono
          essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle
          ricerche (CNR).
             L'ammissione  di  ciascun  progetto  agli interventi del
          Fondo speciale per la ricerca  applicata  viene  deliberata
          dal  Ministro  per il coordinamento delle iniziative per la
          ricerca  scientifica  e   tecnologica.   La   delibera   di
          ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e,
          in caso positivo,  la  firma  della  convenzione  da  parte
          dell'IMI  con  il beneficiario devono aver luogo al massimo
          entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda".
             N.  B. - La legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'art. 18,
          comma quarto, cosi' recita: "Le  provvidenze  stabilite  in
          materia  di  ricerca applicata e di innovazione tecnologica
          dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese al settore
          agro-industriale.   Per  le  deliberazioni  concernenti  il
          settore  suddetto  il  CIPI  e'  integrato   dal   Ministro
          dell'agricoltura    e    delle    foreste.    Il   comitato
          tecnico-scientifico  ed  il  comitato   tecnico,   previsti
          rispettivamente    dall'articolo    7,   terzo   comma,   e
          dall'articolo 16, secondo comma, della  predetta  legge  17
          febbraio 1982, n. 46, sono integrati ciascuno da un esperto
          designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
             La  legge  1›  marzo 1986, n. 64, all'articolo 12, comma
          11, cosi' dispone: "Il comitato tecnico-scientifico di  cui
          all'articolo 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio
          1982, n. 46, e' integrato da un rappresentante del Ministro
          per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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