Legge Ordinaria n. 491 del 04/11/1988 (Pubblicata nella G. U del 18 novembre 1988 n. 271)
Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Gli  accantonamenti  da parte di aziende ed istituti di credito
per rischi su crediti nei confronti  di  Stati  stranieri  che  hanno
ottenuto  le  procedure  di  ristrutturazione  del debito estero sono
deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, nel periodo di imposta
in  corso  alla  data di entrata in vigore della presente legge e nei
due successivi, nel limite dell'8 per cento, per  ciascun  esercizio,
dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, se
iscritti in apposito fondo del passivo  distinto  da  quello  di  cui
all'articolo  71  del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La  deduzione  non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il 24
per  cento  dei  crediti   sopra   indicati   esistenti   alla   fine
dell'esercizio.
  2.  Le  perdite  su  crediti  di cui al comma 1 sono deducibili, ai
sensi dell'articolo 66 del predetto testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte  del  loro  ammontare
che non trova copertura nel fondo.
  3.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con i
Ministri del tesoro e del commercio con l'estero,  sono  stabiliti  i
criteri  e  le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2.
  4.  Le  minori  entrate  conseguenti  alle  disposizioni  di cui ai
precedenti commi, valutate in lire 200 miliardi  per  ciascuno  degli
anni  1989,  1990 e 1991, sono poste a carico del "Fondo da ripartire
per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo"  iscritto
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  che viene
all'uopo contestualmente integrato di pari importo.
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 71 del testo unico delle imposte
          sui redditi,  approvato  con  D P.R.  n.  917/1986,  e'  il
          seguente:
             "Art.  71  (Accantonamenti  per rischi su crediti). - 1.
          Gli accantonamenti al fondo  di  copertura  dei  rischi  su
          crediti  sono  deducibili, in ciascun esercizio, nel limite
          dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti
          risultanti  in bilancio che derivano dalle cessioni di beni
          e  dalle  prestazioni  di  servizi  indicate  nel  comma  1
          dell'art.  53  ovvero,  per  le  aziende  e gli istituti di
          credito, dalle operazioni di erogazione  del  credito  alla
          clientela. La deduzione non e' piu' ammessa quando il fondo
          ha raggiunto il 5 per  cento  dei  crediti  sopra  indicati
          esistenti alla fine dell'esercizio.
             2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1 verificatesi
          nell'esercizio sono  deducibili,  ai  sensi  dell'art.  66,
          limitatamente  alla  parte del loro ammontare che non trova
          copertura nel fondo. Se in un esercizio  il  fondo  risulta
          superiore   al  5  per  cento  dell'ammontare  sui  crediti
          l'eccedenza concorre a formare  il  reddito  dell'esercizio
          stesso.
             3.   Gli   accantonamenti  per  rischi  su  crediti  per
          interessi di mora sono deducibili in ciascun esercizio,  se
          iscritti  in  apposito fondo del passivo distinto da quello
          di cui al comma 1, fino a  concorrenza  dell'ammontare  dei
          crediti  stessi  imputato  al  conto  dei  profitti e delle
          perdite.  Si  applicano  le  disposizioni  del   comma   2,
          calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare
          dei crediti per interessi di mora risultante in  bilancio".
             - Il testo dell'art. 66 del citato testo unico approvato
          con D P.R. n. 917/1986, e' il seguente:
             "Art.   66  (Minusvalenze  patrimoniali,  sopravvenienze
          passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni  relativi
          all'impresa,   diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  1
          dell'art. 53, determinate con gli stessi criteri  stabiliti
          per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
          sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma  1
          e del comma 5 dell'art. 54.
             2.  Si  considerano  sopravvenienze  passive  il mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a   formare   il   reddito   in   precedenti  esercizi,  il
          sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di  ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
          attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
             3.  Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
          costo non ammortizzato di essi, e  le  perdite  su  crediti
          sono  deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
          in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore  e'
          assoggettato a procedure concorsuali.
             4.  Per  le  perdite  derivanti  dalla partecipazione in
          societa' in nome collettivo e in  accomandita  semplice  si
          applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
             5.  I  versamenti  e  le  remissioni di debito di cui al
          comma 4 dell'art. 55 non  sono  ammessi  in  deduzione.  Il
          relativo    ammontare    si   aggiunge   al   costo   della
          partecipazione".
 

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