Legge Ordinaria n. 544 del 29/12/1988 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1988 n. 305)
Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                (Maggiorazione sociale dei trattamenti
                            pensionistici)
 
  1.    Con    effetto    del    1›    luglio   1988,   ai   titolari
ultrasessantacinquenni  di  pensioni  a   carico   dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori, della  gestione  speciale  per  il  lavoratori  delle
miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti,
per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni,  e'
corrisposta,  a  domanda,  una  maggiorazione  sociale della pensioni
nella misura di  lire  50.000  mensili,  per  tredici  mensilita',  a
condizione che:
   a)  non  posseggano redditi propri per un importo pari o superiore
al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento
minimo   delle  pensioni  a  carico  del  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
   b)  non  posseggano,  se  coniugati, redditi propri per un importo
pari o superiore a quello  di  cui  alla  lettera  a),  ne'  redditi,
cumulati  con  quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al
limite costituito dalla somma dell'ammontare  annuo  del  trattamento
minimo   delle  pensioni  a  carico  del  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti,  dell'ammontare  annuo  della  maggiorazione  sociale   e
dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo
dei redditi con  quelli  del  coniuge  legelmente  ed  effettivamente
separato.
  2. Con effetto dal 1› gennaio 1990 la misura della maggiorazione di
cui al comma  1  e'  elevata  a  lire  80.000  mensili,  per  tredici
mensilita'.
  3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
alle lettere a) e  b)  del  comma  1,  la  maggiorazione  sociale  e'
corrisposta  in  misura  tale  da  non  comportare il superamento dei
limiti stessi.
  4.  Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene
conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi  esenti  da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per  il
nucleo familiare ovvero agli assegni familiari.
  5.  La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo sociale ed
e' corrisposta, con le stesse  modalita'  previste  per  l'erogazione
delle  pensioni,  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale
(INPS), al quale  compete  l'accertamento  delle  condizioni  per  la
concessione.
  6.  La domanda per ottenera la maggiorazione sociale, corredata dal
certificato di stato di famiglia, nonche' da una  dichiarazione  resa
dal   richiedente  su  apposito  modulo  attestante  l'esistenza  dei
prescritti   requisiti,   e'   presentata   alla    sede    dell'INPS
territorialmente competente.
  7.   In   sede   di   prima   applicazione  l'INPS  e'  legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo  sulla
base   di   dichiarazione   relativa   all'esistenza   dei  requisiti
prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede  di  riscossione,
su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
  8.   Alla   dichiarazione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed  il  dichiarante
e'  tenuto,  oltre  alla  restituzione  di quanto percepito, anche al
pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo  delle
somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.
  9.  La  suddetta  sanzione  e'  comminata  dall'INPS  attraverso le
proprie sedi territorialmente competenti.
  10.  La  maggiorazione  sociale  decorre  dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile,
ne'  sequestrabile,  ne'  pignorabile.  Per  coloro  che, potendo far
valere i requisiti di cui ai  commi  precedenti,  presentino  domanda
entro  il  primo  anno  di  applicazione  della  presente  legge,  la
maggiorazione decorre dal 1› luglio 1988  o  dal  mese  successivo  a
quello  di  compimento  dell'eta',  qualora  questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 1› luglio 1988.
  11.  Per  i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS
concernenti  la  concessione  della  maggiorazione,  nonche'  per  la
comunicazione  delle  sanzioni  pecuniarie di cui al comma 8 e per le
conseguenti controversie in  sede  giurisdizionale  si  applicano  le
norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia  ed  i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le
maggiorazioni delle pensioni a carico  delle  gestioni  speciali  dei
lavoratori  autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle
miniere,  cave  e  torbiere,  le  norme  che,   in   tali   gestioni,
disciplinano il contenzioso in materie di pensioni.
  12.  Con  effetto  dal  1›  gennaio  1989,  la corresponsione della
maggiorazione sociale, secondo la disciplina del  presente  articolo,
e' estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma
1, in misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilita',  con
corrispondente  rideterminazione  dei  limiti  di reddito di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
  13.  Il  presente  articolo sostituisce l'articolo 1 della legge 15
aprile 1985, n. 140.
 
          AVVERTENZA
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 8:
             La  legge  n.  15/1968  reca  norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme. Il testo del relativo art. 26 e' il seguente:
             "Art.   26-ex  (Sanzioni  penali).  -  Le  dichiarazioni
          mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti  falsi  nei
          casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del
          codice penale e delle leggi speciali in materia.
             A  tali  effetti l'esibizione di un atto contenente dati
          non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
          e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
          3, 4, 6 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale.
             Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano
          commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione  all'esercizio  di una professione o arte,
          il  giudice,   nei   casi   piu'   gravi   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione o arte.
             Il  pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
          al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
          dichiarazione   o  esibisce  l'atto  sulla  responsabilita'
          penale cui puo' andare incontro in  caso  di  dichiarazione
          mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
          piu' rispondenti a verita'.
             Nella  denominazione  di atti usata nei precedenti commi
          sono compresi gli atti e documenti  originali  e  le  copie
          autentiche contemplati dalla presente legge".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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