Legge Ordinaria n. 88 del 16/03/1988 (Pubblicata nella G. U del 23 marzo 1988 n. 69)
Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  presente legge disciplina gli accordi interprofessionali al
fine   di   favorire   lo   sviluppo   della  produzione  agricola  e
l'organizzazione   del  mercato  agricolo  secondo  le  linee  e  gli
obiettivi della programmazione agro-alimentare nazionale.
  2. Per accordo interprofessionale si intende l'accordo concluso tra
i soggetti di cui all'articolo 6 avente per oggetto le determinazioni
relative  alla  produzione  ed  alla  vendita  di  prodotti  agricoli
destinati  alla  trasformazione o alla commercializzazione, nonche' i
criteri  e  le condizioni generali che le parti, nei contratti di cui
all'articolo 8, devono rispettare.
AVVERTENZA:
   Il  testo  della  nota  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura della disposizione di legge alla quale e'
operato  il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati  il valore e
l'efficacia.
 

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