Legge Ordinaria n. 115 del 24/03/1989 (Pubblicata nella G. U del 1 aprile 1989 n. 76)
Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprieta' contadina del personale in servizio presso la stessa, proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  personale  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
organicamente e formalmente assegnato agli uffici della Cassa per  la
formazione   della   proprieta'   contadina,  istituita  con  decreto
legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nonche'  degli  enti  di  interesse
agricolo,  che  alla  data  di entrata in vigore della presente legge
presta servizio presso la suddetta Cassa da almeno un anno dalla data
della  sua conferma ad ente pubblico necessario, disposta con decreto
del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, puo' chiedere,
con  domanda  da  presentarsi  entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di essere inquadrato, con effetto dal  6
gennaio  1978,  nei  ruoli  della  Cassa  stessa,  sulla  base  della
posizione giuridica acquisita o dei diritti riconosciuti alla  stessa
data  del  6  gennaio  1978 in forza dell'ordinamento di provenienza.
L'inquadramento e' effettuato sulla base delle allegate tabelle A e B
di equiparazione.
  2.  Al  personale  di  cui  al  comma  1 e' fatta comunque salva la
posizione economica acquisita presso l'amministrazione di provenienza
successivamente al 6 gennaio 1978.
  3.  Il  personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
cui al comma 1, che  alla  data  del  6  gennaio  1978  rivestiva  la
qualifica  di  ispettore  generale  del  ruolo  ad  esaurimento  e di
direttore aggiunto di divisione, e' ammesso allo scrutinio per merito
comparativo, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della
legge  10  luglio  1984,  n.  301,  richiamata  dal   secondo   comma
dell'articolo  2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, per il conferimento
della qualifica di primo dirigente nei limiti del 50 per cento  delle
disponibilita'  del ruolo previste dalla relativa dotazione organica.
  4.  Con  riferimento  all'anzianita' ed alla posizione giuridica ed
economica acquisita alla data dell'inquadramento,  si  provvede  alla
costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'intero periodo di servizio  da  ciascuno  maturato
nello  Stato  o  in altra amministrazione di provenienza, ai fini del
trattamento di  quiescenza.  Per  la  determinazione  della  predetta
posizione  assicurativa  si  applicano  le  disposizioni  di cui agli
articoli 1, commi primo e secondo, e 6 della legge 7  febbraio  1979,
n. 29, e successive integrazioni e modificazioni.
  5.   Ai   fini   del  trattamento  di  previdenza  si  provvede  al
trasferimento,  da  parte  di  ciascuno  degli   enti   cui   compete
l'assistenza ai suddetti dipendenti, all'ente o fondo che gestisce il
trattamento di fine servizio in capitale del personale  dell'ente  di
destinazione,  dell'indennita' di buonuscita maturata da ciascuno dei
dipendenti stessi alla data dell'inquadramento.
  6.  Agli  effetti di quanto previsto dai commi 4 e 5 e' fatto salvo
il diritto di opzione per il mantenimento della  posizione  esistente
presso  l'ente  di  provenienza,  stabilendosi  che tale diritto deve
essere esercitato entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge.
  7.  Il personale di cui al comma 1, che non abbia chiesto di essere
inquadrato nei ruoli della Cassa, permane in  posizione  di  comando,
compatibilmente con le esigenze di servizio della Cassa stessa.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 24 marzo 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  D. Lgs. n. 121/1948 reca: "Provvedimenti a favore
          di varie regioni d'Italia meridionale e delle isole".
             -   Il  D.P.R.  n.  13/1978  reca:  "Conferma  ai  sensi
          dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70,  della  Cassa
          per la formazione della proprieta' contadina".
             -  Il  testo dell'art. 1, primo comma, lettera a), della
          legge  n.   301/1984  (Norme  di  accesso  alla   dirigenza
          statale) e' il seguente:
             "L'accesso   ai   posti   di   primo   dirigente   delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in
          via transitoria mediante i sistemi seguenti:
               a)  il  50  per cento dei posti disponibili in ciascun
          ruolo organico e' conferito, a domanda, mediante  scrutinio
          per  merito  comparativo,  al  personale  con  qualifica di
          ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad
          esaurimento  di  cui all'art. 60 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30  giugno  1972,  n.  748,  e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 22, ultimo comma, dello stesso decreto".
             -  Il testo del secondo comma dell'art. 2 della legge n.
          72/1985  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge  11  gennaio  1985, n. 2, recante adeguamento
          provvisorio del trattamento economico dei  dirigenti  delle
          amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
          e del personale ad  essi  collegato)  e'  il  seguente:  "A
          partire  dalla  stessa  data  sono estese le norme di stato
          giuridico con particolare riguardo a  quelle  di  cui  agli
          articoli  da  1 a 20, 24 e 25 del D.P.R. 30 giugno 1972, n.
          748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che,
          per  quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente,
          la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n.  301.
          Con  il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui al
          successivo comma saranno emanate norme volte a  consentire,
          in  sede  di  prima applicazione della presente legge, agli
          appartenenti alla ex carriera direttiva di cui  alla  legge
          20  marzo  1975,  n.  70,  l'ammissione  allo scrutinio per
          merito comparativo ai sensi dell'art. 1, lettera a),  della
          legge 10 luglio 1984, n. 301".
             -  Il testo degli articoli 1, primo e secondo comma, e 6
          della  legge  n.  29/1979   (Ricongiunzione   dei   periodi
          assicurativi  dei  lavoratori  ai fini previdenziali) e' il
          seguente:
             "Art.   1,  primo  e  secondo  comma.  -  Al  lavoratore
          dipendente,  pubblico  o  privato,  che  sia  o  sia  stato
          iscritto  a  forme  obbligatorie  di previdenza sostitutive
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori dipendenti
          gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o
          all'esonero  da  detta  assicurazione  e' data facolta', ai
          fini del diritto e della misura di una unica  pensione,  di
          chiedere,  in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti
          i  periodi  di  contribuzione  obbligatoria,  volontaria  e
          figurativa   presso   le  sopracitate  forme  previdenziali
          mediante    l'iscrizione    nell'assicurazione     generale
          obbligatoria   e  la  costituzione  in  quest'ultima  delle
          corrispondenti  posizioni  assicurative.  A  tal  fine   la
          gestione  o  le  gestioni di provenienza trasferiscono alla
          gestione dell'assicurazione generale obbligatoria  predetta
          l'ammontare  dei  contributi di loro pertinenza, maggiorati
          dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento.  Ai  fini
          del  calcolo  dei  contributi  e dei relativi interessi, si
          applicano i criteri di cui all'art.  5,  quarto,  quinto  e
          sesto comma, della presente legge.
             Qualora   il   trasferimento  debba  avvenire  a  carico
          dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende
          autonome,  i  contributi di pertinenza del datore di lavoro
          sono  calcolati  con  riferimento  alle  aliquote   vigenti
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti".
             "Art.  6.  -  In deroga a quanto previsto dagli articoli
          precedenti,  la  ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi
          connessi  al  servizio  prestato  presso enti pubblici, dei
          quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed
          il  trasferimento  del  personale  ad  altri enti pubblici,
          avviene  d'ufficio   presso   la   gestione   previdenziale
          dell'ente  di  destinazione  e  senza  oneri  a  carico dei
          lavoratori interessati.
             A  tal  fine,  le  gestioni  assicurative di provenienza
          versano a quelle di destinazione i  contributi  di  propria
          pertinenza  maggiorati  dell'interesse  composto  annuo  al
          tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art.
          5, quarto, quinto e sesto comma.
             Eventuali  ulteriori  periodi  di  iscrizione  ad  altre
          gestioni possono essere  ricongiunti  ai  sensi  e  con  le
          modalita' di cui agli articoli 1 e 2".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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