Legge Ordinaria n. 168 del 09/05/1989 (Pubblicata nella G. U del 11 maggio 1989 n. 108 suppl. ord.)
Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                            (Istituzione) 
1.  E'  istituito  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con  il
compito  di  promuovere,  in   attuazione   dell'articolo   9   della
Costituzione,  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  nonche'  lo
sviluppo delle universita' e degli istituti di  istruzione  superiore
di grado  universitario,  di  seguito  compresi  nella  denominazione
"universita'". 
2.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, di  seguito  denominato  "Ministro",  a  tal  fine,  da'
attuazione all'indirizzo ed  al  coordinamento  nei  confronti  delle
universita' e degli enti di ricerca, nel  rispetto  dei  principi  di
autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati
dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n.
400. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
          - L'art. 9 della Costituzione cosi' recita:
          "Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
          e la ricerca scientifica e tecnica.
          Tutela  il  paesaggio  e  il patrimonio storico e artistico
          della Nazione".
          - L'art. 33 della Costituzione cosi' recita:
          "Art.  33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
          l'insegnamento.
          La  Repubblica  detta  le norme generali sull'istruzione ed
          istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
          Enti  e  privati  hanno  il  diritto di istituire scuole ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
          La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole
          non statali che chiedono la  parita',  deve  assicurare  ad
          esse  piena  liberta'  e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali.
          E'  prescritto  un  esame di Stato per l'ammissione ai vari
          ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi  per
          l'abilitazione all'esercizio professionale.
          Le  istituzioni  di alta cultura, universita' ed accademie,
          hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi  nei  limiti
          stabiliti dalle leggi dello Stato".
          -  La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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