Legge Ordinaria n. 221 del 07/06/1989 (Pubblicata nella G. U del 8 giugno 1989 n. 132)
Norme per il trattamento di missione del personale del comparto scuola.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  della  corresponsione  del trattamento di missione il
personale del comparto scuola puo' optare tra la disciplina  prevista
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395, e quella vigente antecedentemente alla data di  entrata
in vigore del predetto decreto.
  2.  Il  disposto  di  cui  al  comma 1 si applica sino alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
recettivo  dell'accordo  intercompartimentale  di cui all'articolo 12
della legge-quadro  sul  pubblico  impiego  29  marzo  1983,  n.  93,
relativo al triennio 1991-1993.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  5 del D.P.R. n. 395/1988 (Norme
          risultanti   dalla   disciplina    prevista    dall'accordo
          intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro
          sul pubblico impiego 29 marzo 1983,  n.   93,  relativo  al
          triennio 1988-90) e' il seguente:
             "Art.  5 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal
          1  gennaio  1989,  per  incarichi  di  missione  di  durata
          superiore  a  dodici  ore  al personale compete il rimborso
          della  spesa  documentata,  mediante  fattura  o   ricevuta
          fiscale,  per  il  pernottamento in albergo della categoria
          consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di
          lire  trentamila  per  il  primo  pasto  e  di  complessive
          sessantamila per i due pasti. Per incarichi di  durata  non
          inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
             2.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  1 compete un
          importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle
          indennita'  orarie  e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni
          caso opzione  per  l'indennita'  di  trasferta  in  misure,
          orarie o giornaliere, intere.
             3.  Per  incarichi  di  durata  inferiore  ad  otto ore,
          l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo
          misure  e modalita' in atto previste o che saranno definite
          nei singoli accordi di comparto.
             4.  Nei  casi  di  missione  continuativa nella medesima
          localita' di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni  e'
          consentito  il rimborso della spesa per il pernottamento in
          residenza     turistico-alberghiera,      di      categoria
          corrispondente  a  quella ammessa per l'albergo, sempreche'
          risulti economicamente piu' conveniente rispetto  al  costo
          medio  della categoria consentita nella medesima localita'.
             5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono
          rivalutati annualmente, a decorrere dal 1  gennaio 1990, in
          relazione  ad  aumenti  intervenuti nel costo della vita in
          base agli  indici  ISTAT,  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione
          pubblica.
             6.  Il  personale  delle  diverse qualifiche, inviato in
          missione al seguito e per  collaborare  con  dipendenti  di
          qualifica  piu'  elevata  o  facente  parte  di delegazione
          ufficiale dell'amministrazione,  puo'  essere  autorizzato,
          con  provvedimento  motivato, a fruire dei rimborsi e delle
          agevolazioni previste per  il  dipendente  in  missione  di
          grado piu' elevato.
             7.  Per  prestazioni  rese  da  particolari categorie di
          dipendenti  in  particolarissime  situazioni  operative  di
          lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste,
          fermi  restando  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2,
          condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di
          missione.
             8.  Al  personale  inviato  in  missione  fuori  sede le
          amministrazioni    devono    anticipare,    a     richiesta
          dell'interessato,  una  somma  pari  al  settantacinque per
          cento  del  trattamento  complessivo   spettante   per   la
          missione.
             9.  Sono  fatte  salve,  in  quanto  compatibili  con il
          presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli
          enti   ed   amministrazioni   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93".
             - La disciplina antecedente a quella prevista dal D.P.R.
          n.  395/1988 e' contenuta nel D.P.R. 16  gennaio  1978,  n.
          513,    concernente   "Trattamento   di   missione   e   di
          trasferimento  dei  dipendenti  civili  dello  Stato".   Si
          riporta  il  testo  del predetto provvedimento, nella parte
          relativa alla disciplina del trattamento di missione:
             "Art.  1.  -  A decorrere dal 1  dicembre 1977 le misure
          dell'indennita' di trasferta  dovute  al  personale  civile
          dello  Stato  non  dirigente,  comandato  in missione fuori
          della ordinaria sede  di  servizio  in  localita'  distanti
          almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
              1) personale rivestente le qualifiche indicate ai punti
          3), 4) e 5) della tabella A, 1) e 2) della tabella B  e  1)
          della  tabella  C  allegate alla legge 18 dicembre 1973, n.
          836, nonche' personale direttivo e  personale  di  concetto
          con  almeno  sei  anni  di  anzianita'  delle ex imposte di
          consumo: L. 19.100;
              2) rimanenti categorie di personale civile: L. 14.000.
             Per  sede  di servizio si intende il centro abitato o la
          localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o  l'impianto
          presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
             A decorrere dal 1  gennaio dell'anno successivo a quello
          dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto  le  misure
          dell'indennita'  di  trasferta possono essere rideterminate
          annualmente,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  in
          relazione   agli   indici  rilevati  per  la  maggiorazione
          dell'indennita' integrativa speciale di cui agli articoli 1
          e  2  della  legge  27  maggio  1959,  n. 324, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
             L'eventuale  aumento  non  potra'  comunque  eccedere il
          limite del 12% delle misure in atto nell'anno precedente.
             Su  detti  adeguamenti  va  operato l'arrotondamento per
          eccesso a 100 lire.
             Il  limite minimo di durata della missione perche' sorga
          diritto alla indennita' di trasferta, stabilito al punto a)
          del  terzo  comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973,
          n. 836, e' ridotto a quattro ore.
             Nulla  e' dovuto per gli incarichi di missione svolti in
          localita'  distanti  meno  di  10  chilometri  dalla   sede
          ordinaria di servizio.
             L'indennita'   di   trasferta,   in   caso  di  missioni
          continuative in una medesima localita', non e'  soggetta  a
          riduzioni  percentuali  in conseguenza della durata e cessa
          dopo duecentoquaranta giorni.
             Non   si  applicano  le  riduzioni  percentuali  di  cui
          all'articolo 7  della  legge  18  dicembre  1973,  n.  836,
          relative alla popolazione dei comuni.
             Art.  2.  -  Al  dipendente  inviato in missione e' data
          facolta' di  chiedere,  dietro  presentazione  di  regolare
          fattura,   il  rimborso  della  spesa  dell'albergo  di  1a
          categoria per il  personale  indicato  al  punto  3)  della
          tabella  A  allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e
          di 2a categoria per il rimanente personale. In tali casi le
          misure  dell'indennita'  di  trasferta  sono  ridotte di un
          terzo.
             Art.  3.  -  Il dipendente inviato in missione anche per
          incarichi di lunga durata deve  rientrare  giornalmente  in
          sede  qualora  la natura del servizio che esplica, riferita
          alle possibilita' pratiche del rientro, lo  consenta  e  la
          localita'  della  missione non disti dalla sede di servizio
          piu' di novanta minuti di viaggio con il mezzo piu' veloce,
          desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
             Art.  4.  -  Al  personale  indicato  al  punto 3) della
          tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836,  in
          aggiunta  al rimborso della spesa di viaggio effettivamente
          sostenuta, a  tariffa  d'uso,  e'  consentito  altresi'  il
          rimborso  dell'eventuale  spesa  sostenuta  per l'uso di un
          posto letto in carrozza con letti.
             Al personale delle qualifiche inferiori e' consentito il
          rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per  l'uso  di  una
          cuccetta di 1a classe.
             Art.  5. - La misura dell'indennita' chilometrica di cui
          al primo comma dell'art. 15 della legge 18  dicembre  1973,
          n.  836,  e'  ragguagliata  ad 1/5 del costo di un litro di
          benzina super vigente nel tempo.
             Sulle  misure risultanti va operato l'arrotondamento per
          eccesso a lira intera.
             Al  dipendente  e'  rimborsata inoltre l'eventuale spesa
          sostenuta per pedaggio autostradale.
             L'indennita'   dovuta  per  i  percorsi  o  frazioni  di
          percorso non serviti da ferrovia  o  da  altri  servizi  di
          linea  a  quella  per i percorsi effettuati a piedi in zone
          prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo  comma,
          e  19,  terzo  comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836,
          sono elevate, rispettivamente, a L.  100  ed  a  L.  150  a
          chilometro.
             L'indennita'  prevista dall'art. 19, comma quarto, della
          stessa legge e' elevata a L. 150 a chilometro.
             Le  indennita'  di  cui  al  quarto  e  quinto comma del
          presente articolo sono rideterminate annualmente  ai  sensi
          del  precedente  art.  1, nei limiti dell'aumento apportato
          all'indennita' di trasferta.
             Articoli 6, 7 e 8 (Omissis).
             Art.  9.  -  Le  misure  di  cui all'art. 1 del presente
          decreto non si applicano nei casi in cui, in base  a  norme
          di  legge,  e' consentita la corresponsione del trattamento
          di missione in deroga ai limiti minimi  di  distanza  e  di
          durata  di  cui  al  sesto  e  settimo  comma  dello stesso
          articolo".
             -  L'art.  12 della legge-quadro sul pubblico impiego n.
          93/1983 prevede la disciplina, mediante accordo  unico  per
          tutti  i  comparti  del  pubblico  impiego,  di determinate
          materie, tra le quali, per  l'appunto,  il  trattamento  di
          missione.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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