Legge Ordinaria n. 290 del 04/08/1989 (Pubblicata nella G. U del 18 agosto 1989 n. 192)
Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, concernente la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n.
125, introdotto dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, e' sostituito dai
seguenti:
  "Nell'ambito  degli  aeroporti  di  cui  al  comma  precedente sono
autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza
di autopubblica rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonche'
dal comune o dai  comuni  nel  cui  ambito  territoriale  l'aeroporto
ricade  o  dai  consorzi di comuni interessati, istituiti con decreto
del presidente della regione.
  La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto
e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del  numero
massimo  di  licenze  che ciascun comune o consorzio puo' rilasciare,
proporzionalmente al bacino d'utenza  aeroportuale,  e'  delegata  al
presidente della regione, che vi provvede a mezzo di decreto, sentita
l'apposita commissione permanente del consiglio regionale".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 4 agosto 1989
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          Nota all'art. 1:
             Il testo dell'art. 1 della legge n. 125/1976 (Disciplina
          della  circolazione  stradale  nelle  aree   aeroportuali),
          introdotto  dalla  legge n. 415/1984, come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.  1. - Nell'ambito degli aeroporti nazionali aperti
          al traffico aereo civile la competenza  a  disciplinare  la
          circolazione  nelle  aree stradali aperte all'uso pubblico,
          le attivita' commerciali inerenti al trasporto che in  esse
          si  svolgono e l'accesso alle aerostazioni, e' riservato al
          direttore della circoscrizione aeroportuale competente  per
          territorio,  che  vi  provvede  a  mezzo  di  ordinanze, in
          conformita' alle norme del codice della strada e del codice
          della navigazione.
            Nell'ambito  degli  aeroporti  di cui al comma precedente
          sono autorizzati ad effettuare  il  servizio  di  piazza  i
          titolari  di  licenza di autopubblica rilasciata dal comune
          capoluogo di provincia, nonche' dal comune o dai comuni nel
          cui  ambito  territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi
          di comuni interessati, istituiti con decreto del presidente
          della regione.
             La  competenza  a disciplinare le tariffe, le condizioni
          di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la
          fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune
          o consorzio puo' rilasciare,  proporzionalmente  al  bacino
          d'utenza  aeroportuale,  e'  delegata  al  presidente della
          regione, che  vi  provvede  a  mezzo  di  decreto,  sentita
          l'apposita  commissione permanente del consiglio regionale.
             Nell'ambito  degli  aeroporti  ove le aerostazioni siano
          affidate in gestione ad  enti  o  societa',  il  potere  di
          ordinanza  di  cui al comma precedente viene esercitato dal
          direttore della circoscrizione aeroportuale competente  per
          territorio, sentiti gli enti e le societa' interessati".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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