Legge Ordinaria n. 304 del 28/08/1989 (Pubblicata nella G. U del 2 settembre 1989 n. 205)
Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attivita' del Fondo interbancario di garanzia.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  trattenute  dello 0,20 per cento e dello 0,10 per cento che
gli istituti di credito agrario sono tenuti ad effettuare  una  volta
tanto, ai sensi dell'articolo 36, nono comma, lettera a), della legge
2 giugno 1961, n. 454, e ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della
legge   15   ottobre   1981,  n.  590,  sull'importo  originario  dei
finanziamenti, all'atto della loro  prima  somministrazione  o  della
loro  intera erogazione, sono elevate allo 0,25 per cento su tutte le
operazioni  di  credito  agrario  di  esercizio,  di  soccorso  e  di
miglioramento.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
             Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti
          legislativi qui' trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 36 della legge n. 454/1961 (Piano
          quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura), cosi'  come
          modificato   dall'art.   2  della  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art.  36  (Fondo  interbancario di garanzia). - Tra gli
          istituti esercenti il credito agrario di  miglioramento  e'
          istituito  un  "Fondo  interbancario  di  garanzia"  per la
          copertura  dei  rischi  derivanti  dalla  concessione,   ai
          termini  delle  disposizioni in materia di credito agrario,
          di mutui di miglioramento  fondiario  e  di  formazione  di
          proprieta'  contadina,  compresi  quelli  non assistiti dal
          concorso statale ovvero erogati con  fondi  d'anticipazioni
          dello  Stato  o  della  Cassa  per  il  Mezzogiorno o delle
          regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
          e   di   piccole  aziende,  singoli  od  associati  e  loro
          cooperative.
             La   predetta   garanzia  sussidiaria  si  esplica  sino
          all'ammontare dell'80  per  cento  della  perdita  che  gli
          istituti   mutuanti   dimostrino   di  aver  sofferto  dopo
          l'esperimento delle procedure di riscossione  coattiva  sui
          beni  delle  ditte  mutuatarie, inadempienti per almeno due
          rate semestrali consecutive.
             In  dipendenza  dell'indicata  garanzia gli istituti, in
          deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i
          mutui  di  cui  al primo comma, sino all'importo del valore
          cauzionale dei fondi e degli impianti.
             Il  "Fondo  interbancario  di  garanzia" ha personalita'
          giuridica e gestione autonoma  ed  e'  amministrato  da  un
          comitato   composto   di   sette  membri,  di  cui  uno  in
          rappresentanza  del  Consorzio  nazionale  per  il  credito
          agrario  di  miglioramento, quattro in rappresentanza degli
          istituti e sezioni speciali di credito  agrario  e  due  in
          rappresentanza degli altri istituti operanti nel settore ed
          aventi circoscrizione nazionale o regionale.
             Il  comitato  e  il collegio sindacale - composto di tre
          membri   in    rappresentanza,    rispettivamente,    delle
          amministrazioni  del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
          d'Italia - sono nominati con decreti del  Ministro  per  il
          tesoro  di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
          le foreste e durano in  carica  tre  anni.  Con  lo  stesso
          decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
          comitato.
             Spetta al comitato di deliberare in ordine:
               a)   all'organizzazione   dei   servizi   del   "Fondo
          interbancario di garanzia";
               b) ai criteri e alle specifiche modalita' che dovranno
          presiedere e disciplinare i propri interventi;
               c)  alle  singole  richieste  di  rimborso che saranno
          inoltrate al "Fondo" degli istituti di credito;
               d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione
          e funzionamento del "Fondo".
             Il  "Fondo"  e'  sottoposto alla vigilanza del Ministero
          del tesoro.
             Le  deliberazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e b) sono
          approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per  il
          tesoro  di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
          le foreste.
             Le  dotazioni  finanziarie  del  "Fondo interbancario di
          garanzia" sono costituite:
               a) dalle somme che gli istituti dovranno versare entro
          il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno  1962,
          a  seguito  della  trattenuta  dello 0,20 per cento che gli
          istituti medesimi sono tenuti ad operare una  volta  tanto,
          all'atto   della   prima   somministrazione,   sull'importo
          originario dei mutui assistiti dalla  garanzia  di  cui  al
          primo comma;
               b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti
          nel  settore  del  credito  agrario  di  esercizio   e   di
          miglioramento  dovranno  versare secondo quote da stabilire
          dal  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed   il
          risparmio,   in  relazione  al  complessivo  importo  delle
          operazioni effettuate in ciascun esercizio;
               c)   delle   somme   introitate  dalla  Cassa  per  la
          formazione   della   piccola   proprieta'   contadina    in
          applicazione  della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
          dalla "Cassa" stessa entro due  mesi  dalla  richiesta  del
          comitato;
               d)  dal  30 per cento dell'importo degli interessi che
          andranno a maturare, successivamente all'entrata in  vigore
          della  presente  legge,  sulle  somme  giacenti  sul  conto
          corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952,  n.
          949,  capo  III aliquota elevabile sino al 60 per cento con
          decreto del Ministro per  il  tesoro  di  concerto  con  il
          Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
               e)  dall'importo  degli interessi maturati sulle somme
          affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al
          "Fondo interbancario di garanzia".
             La  garanzia  di  cui alla presente disposizione esplica
          efficacia  a  tutti  gli  effetti  entro  i  limiti   delle
          disponibilita' finanziarie del "Fondo".
             Sono  trasferite al "Fondo interbancario di garanzia" le
          obbligazioni assunte dalla Cassa per  la  formazione  della
          piccola proprieta' contadina in applicazione degli articoli
          4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono  abrogati
          con l'entrata in vigore della presente legge.
             Il  beneficio della garanzia non e' cumulabile con altri
          analoghi benefici previsti da leggi  dello  Stato  e  delle
          regioni  a  statuto autonomo, ne' con la fidejussione della
          Cassa per la formazione della piccola proprieta'  contadina
          di cui all'art. 7 della legge 1› febbraio 1956, n. 53.
             Le   documentazioni,   le  formalita',  gli  atti  ed  i
          contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione  ed
          il  funzionamento  del "Fondo interbancario di garanzia", i
          versamenti, i pagamenti  effettuati  e  le  quietanze  sono
          esenti  dal  pagamento  di  ogni  tassa,  imposta  ed onere
          tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle  imposte
          dirette e dell'imposta generale sull'entrata".
             -  Il  terzo  comma  dell'art. 8 della legge n. 590/1981
          (Nuove  norme  per  il  Fondo  di  solidarieta'  nazionale)
          prevede  che:  "La  trattenuta dello 0,20 per cento che gli
          istituti di credito sono tenuti  ad  effettuare  una  volta
          tanto,  a  termini della lettera a), nono comma, del citato
          art. 36 della legge 2 giugno  1961,  n.  454,  sull'importo
          originario  dei  finanziamenti,  all'atto  della loro prima
          somministrazione o  della  loro  intera  erogazione,  viene
          ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di
          conduzione di durata fino  a  12  mesi  e  per  i  prestiti
          concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi
          calamitosi".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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