Legge Ordinaria n. 344 del 20/10/1989 (Pubblicata nella G. U del 23 ottobre 1989 n. 248)
Ripianamento del deficit della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Allo  scopo  di  portare  a termine gli impegni organizzativi e
finanziari assunti per  la  realizzazione  della  seconda  Conferenza
nazionale  dell'emigrazione,  organizzata  dal Ministero degli affari
esteri e dal Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro,  e'
autorizzato il finanziamento integrativo della medesima di lire 1.330
milioni.
  2.  Al  suddetto  onere  si  provvede mediante la riassegnazione al
bilancio del Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro  delle
disponibilita'   finanziarie   risultanti   al   31   dicembre   1988
sull'assegnazione statale al Consiglio stesso per il medesimo anno  e
versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato nell'anno finanziario
1989.
  3.  Le  somme  destinate a tale scopo sono gestite con le modalita'
previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1987, n.
540.
  4.  In  deroga  a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 8 della
predetta legge n.  540  del  1987,  le  funzioni  di  vice-segretario
generale   della   Conferenza   possono  essere  conferite  anche  ai
funzionari del Consiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  di
grado non inferiore a primo dirigente.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Note all'art. 1:
            -  Il  comma  3  dell'art.  9  della  legge  n.  540/1987
          (Indizione    della    seconda     Conferenza     nazionale
          dell'emigrazione)  prevede  che:  "La  gestione delle somme
          suindicate  e'  disciplinata   dalle   norme,   in   quanto
          applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17
          dicembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  123
          del  17 maggio 1967, e successive modificazioni, che regola
          l'amministrazione e la contabilita' del CNEL, fatte  salve,
          per  quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza
          o di controllo sulle spese, le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 3 e 4 della presente legge".
             -  Il  comma  4  dell'art.  8 della sopracitata legge n.
          540/1987 prevede che: "Gli incarichi di segretario generale
          e   di  vice  segretario  generale  della  Conferenza  sono
          conferiti con decreto del  Ministro  degli  affari  esteri,
          sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia
          e del lavoro, a funzionari della  carriera  diplomatica  di
          grado    non   inferiore,   rispettivamente,   a   ministro
          plenipotenziario di  seconda  classe  e  a  consigliere  di
          legazione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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