Legge Ordinaria n. 41 del 03/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 10 febbraio 1989 n. 34)
Interventi per la politica mineraria per il 1988.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                Contributi per attivita' sostitutive 
 
  1. Nei bacini minerari interessati da processi di  ristrutturazione
comportanti contrazione di  manodopera  o  la  sospensione  totale  o
parziale  dell'attivita'  mineraria   divenuta   antieconomica,   con
conseguenti  esodi   di   manodopera,   anche   se   la   sospensione
dell'attivita' si sia verificata  prima  della  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge,  ma  comunque  in  vigenza  del  titolo
minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o  ad  altri
soggetti ritenuti idonei che intraprendano attivita' sostitutive  nel
territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria  o  nei
comuni limitrofi, con piani di assunzione  di  manodopera  raccordati
con gli esodi, possono essere concessi,  con  delibera  del  Comitato
interministeriale per il  coordinamento  della  politica  industriale
(CIPI), su proposta del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 50  per  cento
dell'investimento  globale  relativo  alla  realizzazione   di   tali
attivita'. 
  2.  I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono  cumulabili  con  le
agevolazioni previste da altre leggi statali, da  leggi  regionali  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e   da   organismi
comunitari, sino al  limite  massimo  consentito  dalla  legislazione
vigente per la realizzazione delle attivita' ammesse a contributo. Su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato il Comitato interministeriale per la  programmazione
economica (CIPE) determina gli indirizzi di coordinamento in  materia
di cumulo delle agevolazioni. 
  3. Le agevolazioni  di  cui  al  comma  1  sono  destinate  in  via
prioritaria alle aree localizzate nell'ambito dei  territori  di  cui
all'articolo 1 del testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  6
marzo 1978, n. 218. 
  4.  Il  contributo  e'   liquidato   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione
del contributo si applica l'articolo 5, secondo e terzo comma,  della
legge 15  giugno  1984,  n.  246.  Il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa  presentazione  di
apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni  in  misura  non
superiore al 30 per cento del contributo deliberato. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.10,  commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

          Note all'art. 1:
             -  L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, e' cosi'
          formulato:
             "Art.  1  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  - Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai comuni della provincia di Rieti  gia'  compresi  nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
          del comprensorio di bonifica del fiume  Tronto,  ai  comuni
          della  provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
          di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi  territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
             Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al precedente comma comprenda parte di quello di un  comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
             Gli  interventi comunque previsti da leggi in favore del
          Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle  che  hanno  specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso, estesi a tutti  i  territori  indicati  nel  presente
          articolo".
             -  Il  testo del secondo e terzo comma dell'art. 5 della
          legge n.  246/1984 (Integrazioni e modifiche al decreto del
          Presidente   della   Repubblica  9  aprile  1959,  n.  128,
          contenente norme di polizia delle  miniere  e  delle  cave,
          nonche'  alla  legge  6  ottobre  1982, n. 752, concernente
          l'attuazione della politica mineraria) e' il seguente:
             "L'erogazione  a consuntivo di spese per gli articoli 9,
          14, 15 e 17 e' disposta dopo la  verifica  e  il  controllo
          eseguiti  da  una commissione tecnica, nominata con decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei
          conti,  da  un  dirigente  amministrativo  della  Direzione
          generale  delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo
          delle miniere e da un esperto.
             Gli  oneri  di  funzionamento  delle  commissioni sono a
          carico dei richiedenti l'agevolazione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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