Legge Ordinaria n. 79 del 27/02/1989 (Pubblicata nella G. U del 7 marzo 1989 n. 55)
Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile.
  La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, se  decorato
al valor militare o civile, ha diritto,  a  domanda,  di  rimanere  o
essere richiamato in servizio,  sempre  che  non  abbia  superato  il
limite di  eta'  previsto  per  il  grado  rivestito  ai  fini  della
cessazione dal servizio permanente o continuativo. 
  2. Il trattenimento o il richiamo in  servizio  sono  disposti  con
decreto del Ministro competente  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro. 
 
          AVVERTENZA:
            Il  testo  della  nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 2:
             Il  testo  vigente della tabella A annessa alla legge n.
          313/1968 (Riordinamento della legislazione pensionistica di
          guerra) e' il seguente:
                                                           "TABELLA A
                    LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO
                  A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO
          Prima categoria:
             1)  La  perdita  dei  quattro  arti fino al limite della
          perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
             2)  La  perdita di tre arti fino al limite della perdita
          delle due mani e di un piede insieme.
             3)  La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite
          della perdita totale delle due mani.
             4)  La  perdita  di  due  arti,  superiore  ed inferiore
          (disarticolazione  o  amputazione  del  braccio   e   della
          coscia).
             5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
             6) La perdita totale di una mano e di un piede.
             7)  La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa
          della stessa, se unita a grave alterazione  funzionale  del
          ginocchio corrispondente.
             8)  La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di
          esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
             9)  L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza,
          con moncone residuo improtesizzabile  in  modo  assoluto  e
          permanente.
             10)  La  perdita  di  una coscia a qualunque altezza con
          moncone protesizzabile, ma con grave  artrosi  dell'anca  o
          del ginocchio dell'arto superstite.
             11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite
          della perdita totale dei piedi.
             12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero
          la perdita totale dei due pollici e di altre  sette  o  sei
          dita.
             13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita
          delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque  dita  di
          una mano e delle prime due dell'altra.
             14)  La perdita totale di sei dita delle mani compresi i
          pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle
          mani compreso o non uno dei pollici.
             15)  Le  distruzioni  di  ossa  della faccia, specie dei
          mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni  gravi  della
          faccia  e  della  bocca  tali da determinare grave ostacolo
          alla masticazione e alla deglutizione si' da costringere  a
          speciale alimentazione.
             16)    L'anchilosi    temporo-mandibolare   completa   e
          permanente.
             17)   L'immobilita'  completa  permanente  del  capo  in
          flessione o in estensione, oppure  la  rigidita'  totale  e
          permanente del rachide con notevole incurvamento.
             18)  Le  alterazioni  polmonari  ed  extra  polmonari di
          natura tubercolare e tutte le altre infermita' organiche  e
          funzionali  permanenti  e gravi al punto da determinare una
          assoluta incapacita' al lavoro proficuo.
             19)  Fibrosi  polmonare  diffusa  con enfisema bolloso o
          stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
             20)   Cardiopatie   organiche  in  stato  di  permanente
          scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica
          ecg. accertata.
             21)  Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e
          del tronco, quando, per sede, volume o grado di  evoluzione
          determinano assoluta incapacita' lavorativa.
             22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
             23)   La   fistola   gastrica,   intestinale,   epatica,
          pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura  e
          l'ano preternaturale.
             24)  Incontinenza  delle  feci  grave  e  permanente  da
          lesione organica.
             25)  Il  diabete mellito ed il diabete insipido entrambi
          di notevole gravita'.
             26)   Esiti  di  nefrectomia  con  grave  compromissione
          permanente del rene superstite (iperazotemia,  ipertensione
          e   complicazioni   cardiache)   o   tali   da  necessitare
          trattamento emodialitico protratto nel tempo.
             27) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
             28)   Tutte   le   alterazioni  delle  facolta'  mentali
          (sindrome  schizofrenica,   demenza   paralitica,   demenze
          traumatiche,  demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che
          rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.
             29)  Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
          midollo spinale) con  conseguenze  gravi  e  permanenti  di
          grado   tale   da   apportare   profondi   e   irreparabili
          perturbamenti  alle  funzioni  piu'  necessarie  alla  vita
          organica  e  sociale  o da determinare incapacita' a lavoro
          proficuo.
             30)  Sordita'  bilaterale organica assoluta e permanente
          accertata con esame audiometrico.
             31)  Sordita'  bilaterale organica assoluta e permanente
          quando si accompagni alla perdita  o  a  disturbi  gravi  e
          permanenti  della favella o a disturbi della sfera psichica
          e dell'equilibrio statico-dinamico.
             32) Esiti di laringectomia totale.
             33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli
          occhi che abbiano prodotto cecita'  bilaterale  assoluta  e
          permanente.
             34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli
          occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100
          a meno di 150.
             35)  Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  di un
          occhio,  che  ne  abbiano  prodotto  cecita'   assoluta   e
          permanente  con  l'acutezza  visiva  dell'altro ridotta tra
          1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle  tabelle
          A e B-c)".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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