Legge Ordinaria n. 102 del 02/05/1990 (Pubblicata nella G. U del 5 maggio 1990 n. 103)
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                      (Autorizzazione di spesa) 
1. Al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo dei
comuni della provincia  di  Sondrio  e  delle  adiacenti  zone  delle
province di Bergamo,  Brescia  e  Como,  come  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19  settembre
1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  novembre
1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversita'  atmosferiche  dei
mesi di luglio ed agosto 1987, e' destinata, nel sessennio 1989-1994,
la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di  lire  240
miliardi per il 1989, di lire 255 miliardi per l'anno 1990,  di  lire
430 miliardi per ciascuno  degli  anni  1991  e  1992,  di  lire  530
miliardi per l'ano 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994. 
2. Nello stato di previsione  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica e' istituito  apposito  capitolo  denominato
"Fondo per gli interventi di  ricostruzione  e  sviluppo  dei  comuni
della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle  province  di
Bergamo,  Brescia  e  Como  colpiti  dalle   eccezionali   avversita'
atmosferiche  dei  mesi  di  luglio  ed  agosto   1987",   al   quale
affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo,  al  netto
delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9, comma 4, e  13,
commi 1 e 4, quelle destinate dalla Comunita' economica europea quali
contributi alla ricostruzione della Valtellina  ove  dalla  Comunita'
stessa non specificamente destinate. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n.
          384/1987 (Disposizioni urgenti in favore dei  comuni  della
          Valtellina,  della  Val Formazza, della Val Brembana, della
          Val Camonica e delle altre zone dell'Italia  settentrionale
          e    centrale    colpiti   dalle   eccezionali   avversita'
          atmosferiche dei mesi di  luglio  e  agosto  1987),  e'  il
          seguente:
             "1. Gli interventi previsti dal presente decreto volti a
          fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche  dei  mesi di luglio, agosto e settembre 1987,
          si applicano:
               a)  nel  loro  complesso  ai  comuni della Valtellina,
          dell'Alto Lario, della Val Brembana, e della Val Camonica e
          delle  province  autonome  di  Trento e Bolzano, cosi' come
          individuati dai decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  22 luglio 1987 e 27 luglio 1987, pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1987 e n.  175  del
          29  luglio  1987,  ed  ai comuni della Val Formazza-Ossola,
          cosi' come  individuati  dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  10 ottobre 1987, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1987".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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