Legge Ordinaria n. 134 del 01/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 8 giugno 1990 n. 132)
Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I benefici previsti per gli enti indicati dalla legge 11  luglio
1986, n. 390, sono estesi agli enti a  carattere  internazionalistico
sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri  indicati
nella tabella redatta a norma dell'articolo 1, comma  secondo,  della
legge 28 dicembre 1982, n. 948. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 1 giugno 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note al titolo e all'art. 1:
             -   La   legge   n.  390/1986  reca:  "Disciplina  delle
          concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali  e
          patrimoniali  dello  Stato  in  favore  di  enti o istituti
          culturali, degli enti pubblici territoriali,  delle  unita'
          sanitarie   locali,   di  ordini  religiosi  e  degli  enti
          ecclesiastici".
             -  Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 1
          della  legge  n.  948/1982  (Norme  per   l'erogazione   di
          contributi     statali     agli     enti     a    carattere
          internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
          degli affari esteri):
             "A  decorrere  dal  1   gennaio  1982,  sono  ammessi al
          contributo annuale ordinario dello Stato, con le  modalita'
          indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella
          tabella  allegata,  gli  enti  che  svolgono  attivita'  di
          studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica
          estera  o   di   promozione   e   sviluppo   dei   rapporti
          internazionali, elencati nella tabella stessa.
             La tabella di cui al precedente comma e' soggetta ad una
          prima revisione, da attuarsi entro un anno dalla entrata in
          vigore   della  presente  legge  e,  quindi,  a  successive
          periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre  anni,  mediante
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica su proposta del
          Ministro degli affari esteri, di concerto con  il  Ministro
          del   tesoro,   previo  motivato  parere  delle  competenti
          commissioni permanenti della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato  della Repubblica, che si pronunciano ai termini dei
          rispettivi  regolamenti.   In  sede  di  revisione,   nella
          tabella  possono  essere inclusi anche enti che non abbiano
          precedentemente  fruito  di  contributo  finanziario  dello
          Stato:  in  tale  sede  si applichera' preferenzialmente il
          principio per cui il contributo  statale  non  puo'  essere
          stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate
          risultanti  dal  bilancio   preventivo   dell'ultimo   anno
          dell'ente interessato".
             Per  opportuna  informazione  si riproduce la tabella di
          cui all'art.  1:
                                                             "TABELLA
                                                                 Lire
   1) Associazione italiana per il Consiglio
 dei comuni d'Europa   . . . . . . . . . . . . . . . . .310.000.000
   2) Centro italiano di formazione europea  . . . . . . 10.000.000
   3) Centro internazionale di studi e documentazione
 sulle Comunita' europee   . . . . . . . . . . . . . . . 35.000.000
   4) Centro per le relazioni italo-arabe  . . . . . . . 50.000.000
   5) Centro di studi americani  . . . . . . . . . . . . 25.000.000
   6) Consiglio italiano del movimento europeo
                                                        220.000.000
   7) Istituto affari internazionali   . . . . . . . . .225.000.000
   8) Istituto italiano per il medio ed estremo
 Oriente   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700.000.000
   9) Istituto per l'Oriente C.A. Nallino  . . . . . . . 50.000.000
  10) Istituto per gli studi di politica
 internazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420.000.000
  11) Istituto universitario di studi europei
                                                         40.000.000
  12) Istituto italiano per l'Asia   . . . . . . . . . . 40.000.000
  13) Istituto per la cooperazione
 politica-economica e culturale
 internazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000
  14) Istituto per le relazioni
 tra l'Italia e i Paesi dell'Africa,
 America latina e medio Oriente  . . . . . . . . . . . . 10.000.000
  15) Societa' italiana per l'organizzazione
 internazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450.000.000".

   Tabella  da  ritenersi  cosi' sostituita per effetto del D.P.R. 28
giugno 1984, n. 526 (Gazz. Uff.  31  agosto  1984,  n.  240)  che  ha
approvato  la  nuova  misura  del  contributo ordinario annuale dello
Stato per il triennio 1983-85.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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