Legge Ordinaria n. 149 del 07/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 15 giugno 1990 n. 138)
Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato.
                               Art. 1.
  1.  Il  Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con
personale  maschile  e  femminile  con  parita'   di   funzioni,   di
attribuzioni,   di   trattamento   economico,   stato   giuridico   e
progressione di carriera.
  2.  I  requisiti  psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in
possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di
polizia  nonche' le relative modalita' di accertamento sono stabiliti
con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste, sentita la Commissione
nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna  presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Nei bandi di concorsi pubblici per l'assunzione di personale nel
Corpo forestale dello Stato non possono essere in ogni caso  previste
prove ergometriche.
  4.  Con  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge 13
dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i  nuovi  limiti  minimi  di
statura  rispetto  a  quelli fissati con l'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle quali e' operativo il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  L'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i
          limiti  di  altezza  per  la  partecipazione  ai   concorsi
          pubblici),  che  di seguito viene riprodotto, stabilisce le
          modalita' di emanazione  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  relativo  ai limiti di altezza ed
          alla misura di detti limiti in base a mansioni e qualifiche
          speciali:
             "Art.  2.  -  1. Entro i successivi novanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con
          proprio  decreto,  sentiti  i  Ministri   interessati,   le
          organizzazioni   sindacali   piu'   rappresentative   e  la
          Commissione nazionale per la  realizzazione  della  parita'
          tra  uomo  e  donna  istituita  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, le mansioni e  qualifiche  speciali
          per  le quali e' necessario definire un limite di altezza e
          la misura di detto limite.
             2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi
          gia' banditi alla data di entrata in vigore della  presente
          legge".
             -  L'art.  5  del D.P.C.M. n. 411/1987 (Specifici limiti
          d'altezza per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici),
          stabilisce  nella  misura  di  m  1,65 il limite minimo per
          l'ammissione ai concorsi relativi al Corpo forestale  dello
          Stato. Se ne produce il testo:
             "Art.  5  (Ministero  dell'agricoltura  e foreste: Corpo
          forestale dello Stato). - Per l'ammissione ai concorsi  per
          la  nomina  a guardia, guardia scelta, a sottufficiale e ad
          ufficiale del Corpo forestale dello Stato e'  richiesto  un
          limite minimo di statura di m 1,65".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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