Legge Ordinaria n. 162 del 26/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 26 giugno 1990 n. 147 suppl. ord.)
Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  L'articolo  1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito
dal seguente:
"Art.   1.  -  (Comitato  nazionale  di  coordinamento  per  l'azione
antidroga). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri,   il  Comitato  nazionale  di  coordinamento  per  l'azione
antidroga.
2. Il comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri,  dell'interno,  di
grazia  e  giustizia,  delle  finanze,  della  difesa, della pubblica
istruzione, della sanita', del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica e dai
Ministri per gli affari  sociali,  per  gli  affari  regionali  ed  i
problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonche' dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri.
3.  Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al
Ministro per gli affari sociali.
4.  Alle  riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5.  Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della
politica generale di prevenzione e di intervento contro  la  illecita
produzione  e  diffusione delle sostenze stupefacenti o psicotrope, a
livello interno ed internazionale.
6.  Il  Comitato,  anche  con l'eventuale apporto di esperti, formula
proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e  di
coordinamento  delle  attivita'  amministrative e di competenza delle
Regioni nel settore.
7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma
4 dell'articolo 1-bis del  decreto  legge  22  aprile  1985,  n.  144
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.
8.  L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati
dal Comitato acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a)  sulla  entita'  della  popolazione  tossicodipendente  anche  con
riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;
b)  sulla  dislocazione  e  sul  funzionamento dei servizi pubblici e
privati   operanti   nel   settore   della   prevenzione,   cura    e
riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale
ivi compresi i servizi attivati negli Istituti di prevenzione e  pena
e  nelle  caserme;  sul  numero di soggetti riabilitati reinseriti in
attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche e private;
c)  sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei
servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia  delle  patologie
correlate,  nonche'  sulla  produzione  e  sul consumo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d)  sulle  iniziative  promosse  ai  diversi livelli istituzionali in
materia di informazione e prevenzione;
e)  sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
f)  sull'attivita'  svolta  dalle  forze di polizia nel settore della
prevenzione  e  repressione  del  traffico  illecito  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope;
g)  sul  numero  e sugli esiti dei processi penali per reati previsti
dalla presente legge;
h)  sui  flussi  di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla
destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9.  I  Ministeri  degli  affari  esteri, di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  nell'ambito  delle rispettive
competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di  cui
al  comma  8,  relativi  al primo e al secondo semestre di ogni anno,
entro i mesi di giugno e dicembre.
10.  L'Osservatorio,  avvalendosi  anche  delle  prefetture  e  delle
amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori  dati  a  qualunque
amministrazione  statale  e  regionale, che e' tenuta a fornirli, con
l'eccezione di quelli che possono violare il diritto all'anonimato.
11.   Ciascun   Ministero   e   ciascuna   Regione  possono  ottenere
informazioni dell'Osservatorio.
12. Il Presidente del consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri
della sanita', della pubblica istruzione,  della  difesa  e  per  gli
affari   sociali,   promuovere  campagne  informative  sugli  effetti
negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze  stupefacenti  e
psicotrope,  nonche'  sull'ampliezza  e  sulla  gravita' del fenomeno
criminale del traffico di tale sostanze.
13.  Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di
comunicazione  radiotelevisivi  pubblici  e  privati,  attraverso  la
stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni
e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci  miliardi  in
ragione  di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti
di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge.
14.  Il Presidente del consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta una relazione al  Parlamento  sui  dati  relativi
allo   stato  delle  tossicodipendenze  in  Italia,  sulle  strategie
adottate e sugli obiettivi raggiunti,  nonche'  sugli  indirizzi  che
saranno eseguiti.
2.  Ogni  tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla
presente legge, il Presidente del consiglio dei ministri,  nella  sua
qualita'  di  Presidente  del Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, convoca una  conferenza  nazionale  sui  problemi
connessi  con  la diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope
alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano  la  loro
attivita'   nel   campo   della   prevenzione   e  della  cura  della
tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono  comunicate
al  Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
          - La legge n. 685/1975 reca: "Disciplina degli stupefacenti
          e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura  e  riabilitazione
          dei relativi stati di tossicodipendenza".
          - Il testo del comma 4 dell'art. 1-bis del D.L. n. 144/1985
          (Norme  per  l'erogazione  di  contributi  finalizzati   al
          sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei
          tossicodipendenti  nonche'  la  distruzione   di   sostanze
          stupefacenti  e  psicotrope sequestrate e confiscate) e' il
          seguente:
          "4.  I  contributi  vengono  ripartiti  sulla base dei dati
          forniti dall'osservatorio permanente  presso  il  Ministero
          dell'interno  e  dei criteri e dei requisiti determinati da
          apposita commissione istituita  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  con  decreto  del  Presidente del
          Consiglio, presieduta dal  sottosegretario  di  Stato  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - segretario del
          Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante  per
          ciascuno  dei  Ministri  dell'interno,  della  sanita',  di
          grazia e giustizia e del lavoro o della previdenza  sociale
          nonche'  da  tre rappresentanti delle ragioni e dei comuni,
          designati rispettivamente entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in vigore della legge di conversione del personale
          del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle
          regioni  e all'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri
          e  dei  requisiti,  formula   la   proposta   al   Ministro
          dell'interno  riguardante  la  concessione  dei  contributi
          riferiti alle domande presentate".
          N.B. - L'art. 1, comma 2, del D.L. n. 103/1988, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  176/88  ha  integrato  la
          richiamata  commissione  con un rappresentante dell'Ufficio
          del Ministro per gli affari sociali.
          -  Per  il  testo  dell'art. 106 della legge n. 685/1975 si
          veda l'art.  32 della legge qui pubblicata.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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