Legge Ordinaria n. 169 del 23/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 5 luglio 1990 n. 155)
Norme per il riconoscimento della validita' degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facolta' universitarie.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti
dai  corsi  ordinari  svolti  presso l'Accademia militare a decorrere
dall'anno   accademico   1984-1985   e  presso  la  Scuola  ufficiali
carabinieri,  la  Scuola  di  applicazione  e  la  Scuola trasporti e
materiali  a  decorrere  dall'anno accademico 1986-1987, nonche' agli
allievi  che  abbiano  frequentato i predetti istituti senza ultimare
gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi
di  diploma  e di laurea delle facolta' di giurisprudenza, economia e
commercio,   scienze   politiche,  ingegneria,  scienze  matematiche,
fisiche  e naturali, scienze statistiche, demografiche e attuariali e
chimica,  nonche'  ai  fini  del conseguimento dei relativi diplomi e
lauree,  gli  esami  superati presso l'Accademia militare e le scuole
predette  nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e
di diploma, con le modalita' di cui alla presente legge.
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1 e' disposto sulla base della
corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi dei suddetti
istituti  militari  e quelli previsti dai piani di studi del corso di
laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza e' stabilita, previe
intese  tra il Ministero della difesa ed i consigli di facolta' delle
universita',  anche  su  istanza dei singoli interessati, con decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.
  3. Il riconoscimento e' subordinato alle seguenti condizioni:
    a)  che  gli  interessati  risultino  essere  stati  in possesso,
all'atto dell'ammissione all'Accademia militare e agli altri istituti
di  cui  al  comma  1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai
corsi di diploma e di laurea specificati nel predetto comma 1;
    b)  che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti
previsti   dall'articolo   105   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  luglio  1980, n. 382, e successive modificazioni, con
programmi  approvati  dal  Ministro  della  difesa di concerto con il
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Consiglio universitario nazionale;
    c)  che gli esami si siano svolti con modalita' analoghe a quelle
previste   per   le   universita'   e   gli  istituti  di  istruzione
universitaria.
  4.  Fermo  restando  quanto previsto dalla legge 22 maggio 1959, n.
397,   in   materia  di  equiparazione  al  biennio  propedeutico  di
ingegneria,  il  riconoscimento  della validita' degli esami superati
presso  l'Accademia  militare e le altre scuole di cui al comma 1, da
parte  di  coloro che abbiano completato i relativi corsi, e' titolo,
ove  ricorrano  le  condizioni  di  cui  al comma 3, per l'ammissione
almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.
  5.   La   ripartizione   degli   ammessi   alle  Armi  o  ai  Corpi
dell'Accademia  militare tra i diversi corsi e' effettuata sulla base
delle esigenze funzionali della Forza armata.
 
                        _______________________________
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
             -   Il  testo  dell'art.  105  del  D.P.R.  n.  382/1980
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica), e successive modificazioni, e' il seguente:
             "Art. 105 (Insegnamenti nelle Accademie militari e negli
          istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali
          delle  Forze  armate  dei  Corpi  armati dello Stato). - Le
          Accademie militari, l'Istituto idrografico della  Marina  e
          gli  altri istituti militari di istruzione superiore per la
          formazione e  la  specializzazione  degli  ufficiali  delle
          Forze  armate  e  dei  Corpi  armati  dello  Stato, possono
          attribuire gli insegnamenti nelle materie non  militari  in
          relazione  alle proprie esigenze didattiche, risultanti dai
          piani  di  studi   approvati   annualmente   dal   Ministro
          competente, al seguente personale:
               a)  professori straordinari, ordinari e assistenti dei
          ruoli organici delle  Accademie  militari  e  dell'Istituto
          idrografico  della  Marina,  in  aggiunta  all'insegnamento
          d'obbligo;
               b)  professori  straordinari,  ordinari e associati di
          ruolo nelle universita' statali  anche  a  tempo  pieno  in
          aggiunta  all'insegnamento  d'obbligo previo nulla osta dei
          consigli di facolta';
               c) lettori di lingua straniera;
               d)   professori   a  contratto  secondo  le  modalita'
          dell'art.  25,  nei  limiti  del   10   per   cento   degli
          insegnamenti.
             Ai  docenti  di  cui alle lettere a) e b) del precedente
          comma gli insegnamenti vengono attribuiti con  decreto  del
          Ministro  dell'amministrazione cui appartiene l'accademia o
          istituto militare.
             Ai  docenti  di cui alla lettera c) del precedente primo
          comma  gli  insegnamenti  vengono  attribuiti  mediante  la
          stipulazione  di  contratto  di  diritto  privato  a  tempo
          determinato.
             La  collaborazione  tra universita', accademie, istituti
          anche   ospedalieri   militari   puo'   assumere    aspetti
          istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte
          delle amministrazioni interessate.
             Allo  scopo di incentivare lo studio e l'aggiornamento e
          la ricerca, al  personale  docente  appartenente  ai  ruoli
          organici   delle   accademie   militari   e   dell'Istituto
          idrografico della Marina, puo'  essere  consentito,  previo
          nulla  osta  degli enti di appartenenza e di concerto con i
          consigli di facolta' di svolgere attivita' didattica  e  di
          ricerca presso le universita' statali.
             Entro  cinque  anni  dall'entrata in vigore del presente
          decreto  le  accademie  e  gli  istituti   di   cui   sopra
          provvederanno  a  rivedere  i loro ordinamenti adeguandoli,
          per quanto concerne  le  modalita'  di  conferimento  degli
          insegnamenti, alle disposizioni del presente decreto".
             -  La legge n. 397/1959 reca: "Norme per l'equiparazione
          degli studi  compiuti  presso  l'Accademia  militare  e  le
          scuole d'applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico
          d'ingegneria".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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